Trib. Novara, sentenza 03/12/2024, n. 724
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Testo completo
N. R.G. 2519 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2519/2023, introdotta da:
nata a [...] l'[...], c.f. CP_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Giulia Ruggerone e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data CP_1 Controparte_2 08.02.1993 a Monreale (PA), come risulta dall'estratto dell'atto integrale di matrimonio registrato al Comune di Monreale alla Parte II – Serie A - nr. 5 Anno 1993;
2. disporre che il signor versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento Controparte_2 CP_1
l'importo mensile di € 200,00 entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
3. disporre che la moglie perda il cognome CP_1 CP_2
* PUBBLICO MINISTERO:
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 13.12.2023, adiva il Tribunale di Novara per ottenere la CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Monreale in data
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8.2.1993 con atto trascritto nei registri del Comune di Monreale alla Parte II – Serie Controparte_2 A - nr. 5 Anno 1993. Dall'unione tra i coniugi, nascevano le figlie (nata a [...] [...]) Persona_1 Per_2
(nata a [...] il [...]) ed (nata a [...] l'[...]), tutte
[...] Persona_3 economicamente indipendenti. Con sentenza n. 9 pubblicata il 9.1.2023, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento, l'importo di € 200,00 mensili. Rappresentava la ricorrente che, dalla separazione, i coniugi non si erano più riconciliati e chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con obbligo del marito di versare a titolo di assegnamento divorzile l'importo di € 200,00 mensili. In particolare, avuto riguardo alla condizione economica della ricorrente, evidenziava che la abitava CP_1 in un appartamento in locazione e che svolgeva attività lavorativa occasionale, con redditi imponibili pari ad
€ 7.893,19 nell'anno 2020, € 2.503,68 nell'anno 2021 ed € 1077,00 nell'anno 2022. Dalle Certificazioni Uniche del , invece, emergeva come lo stesso avesse sempre svolto attività CP_2 lavorativa, con redditi imponibili pari ad € 16.447,13 per l'anno 2020, € 12.585,80 per l'anno 2021 ed € 8.981,98 per l'anno 2022. Precisava, infine, che in costanza di matrimonio, la ricorrente non aveva svolto attività lavorativa, occupandosi della gestione della casa coniugale e delle figlie. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 26.3.2024, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente. Con ordinanza del 8 aprile 2024, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“conferma l'obbligo posto a carico di in sede di separazione di contribuire al mantenimento di Controparte_2 CP_1 con il pagamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI)” e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza.
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2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, in