Trib. Pistoia, sentenza 27/02/2024, n. 67
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Testo completo
N. R.G. 166/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 166/2021 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Oggi 27 febbraio 2024 alle ore 9.06 innanzi alla dott.ssa G P, sono comparsi:
Per , l'avv. MAFFIA LUCA Parte_1
Per , il legale rappresentante con l'avv. LEPRI Controparte_1 Controparte_3
VITTORIO
Per , l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_4
Le parti discutono, riportandosi ai rispettivi atti ed insistendo nelle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa G P
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 15.05 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa G P REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa G P ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2021 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BARBERA Parte_1 C.F._1 RICCARDO e dell'avv. MAFFIA LUCA, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LEPRI VITTORIO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. LEPRI VITTORIO
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. FALSO FRANCESCO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
CP_ ed formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertato e riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra la Sig.ra e la Parte_1 [...] per la durata e le mansioni indicate in narrativa nonché accertato e dichiarato Controparte_1 corretto l'inquadramento al livello 5° del CCNL Pubblici esercizi, condannare la società resistente a corrispondere rispettivamente alla ricorrente e ad le differenze retributive e contributive spettanti CP_2 al lavoratore pari a complessivi € 75.941,05, come da conteggio allegato. Oppure quelle somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di Giustizia anche a seguito della espletanda CTU. Oltre interessi e rivalutazione ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”. In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere stata socia della dalla sua Controparte_1 costituzione (14.12.2005) sino all'1.10.2020 (quando aveva ceduto a terzi le proprie quote);
di non aver mai rivestito ruoli gestori;
di aver svolto attività alle dipendenze della società, in mancanza di regolare rapporto di lavoro subordinato, dall'1.1.2012 al 29.2.2020, svolgendo mansioni di cassiera, barista, cameriera, addetta alla preparazione dei pasti, per sei giorni a settimana per otto ore al giorno (salvo straordinari), prestando attività presso il di Montecatini Terme gestito dalla società Org_1
resistente, sotto le direttive dell'Amministratore unico e della socia Controparte_5 CP_6
i quali stabilivano orario di lavoro, mansioni da svolgere, periodo di ferie, e pretendevano la
[...]
giustificazione delle assenze della ricorrente. Ha inoltre rappresentato di aver percepito mensilmente la somma di € 1.000,00, parte mediante bonifici e parte in contanti. Quanto all'inquadramento spettantele, ha dedotto che le mansioni svolte sarebbero state riconducibili al V livello CCNL Pubblici esercizi.
Costituitasi tempestivamente, la ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di Controparte_1
spese. In particolare, il resistente ha dedotto che, nel periodo in contestazione, la ricorrente, come socia, aveva prestato la propria opera all'interno del , iscrivendosi alla Gestione speciale Org_1
CP_ commercianti sino al marzo 2020 e provvedendo essa stessa a versare con regolarità la contribuzione presso tale gestione. Il locale era stato gestito congiuntamente ed in modo paritario dalla ricorrente e dalla sig.ra le quali all'occorrenza avevano svolto anche attività di bariste, CP_6 cameriere, cassiere. La ricorrente non avrebbe percepito mensilmente la somma fissa di € 1.000,00 nelle modalità rappresentate in ricorso, come si evincerebbe dalle stesse buste paga allegate dalla ricorrente: le somme le sarebbero state corrisposte dalla società per supportare la ricorrente nell'ottenimento di un mutuo, posto che la società era costantemente in perdita, ed i relativi contributi CP_ sarebbero stati versati alla Gestione commercianti Infine, la aveva sottoscritto una Parte_1 fideiussione ed un finanziamento in favore della società, assumendo rischio d'impresa, ed aveva partecipato alle assemblee dei soci, partecipando alla gestione della società. CP_ Costituitosi tempestivamente, ha, in via preliminare, eccepito la prescrizione parziale dei crediti contributivi dovuti dalla società nel caso di positivo accertamento della sussistenza della subordinazione vantata dalla ricorrente, con riferimento in particolare ai crediti contributivi maturati per il periodo antecedente al quinquennio precedente alla notifica del ricorso (22.3.2021). Quanto al merito, ha chiesto l'eventuale regolarizzazione contributiva con contestuale irrogazione delle sanzioni civili ex art. 116, comma 8, legge n. 388/2000, nel caso in cui risultasse accertato il rapporto per come dedotto in ricorso.
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Nel merito
Il ricorso deve essere integralmente rigettato, per le ragioni di seguito illustrate.
La ricorrente ha adito il giudice del lavoro per veder riconosciuta la natura subordinata del rapporto tra la stessa e la società di cui la era socia, all'epoca dei fatti di cui Controparte_1 Parte_1
trattasi ed anche in precedenza (sin dalla fondazione della società).
Come noto, il parametro normativo tipico, che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo e che identifica il proprium della subordinazione, è costituito dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, che si atteggi non in direttive di carattere meramente generale ma piuttosto in ordini specifici ed inerenti alla precipua prestazione lavorativa (ex multis, Cass. civ., sez. L., 16 novembre 2018, n. 29646), nonché al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. civ., sez. L., 24 febbraio 2006, n.
4171).
Tuttavia, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza sul punto, soprattutto allorché l'attività del lavoratore abbia ad oggetto prestazioni di carattere professionale ed intellettuale o che comunque implicano una qual certa autonomia del lavoratore nell'espletare la propria prestazione, ovvero nell'opposto caso nel quale il rapporto abbia ad oggetto l'esecuzione di mansioni il cui contenuto sia elementare e ripetitivo, la manifestazione del potere direttivo di parte datoriale ed il conseguente assoggettamento del lavoratore si atteggia in forme più sfumate in ragione della particolare natura del rapporto e dell'oggetto della prestazione.
In casi di tal sorta, la giurisprudenza ritiene possibile fare ricorso anche ad indici ulteriori e sussidiari, che soccorrono, complessivamente – e non atomisticamente – considerati, ad evidenziare la reale essenza del rapporto in essere tra le parti. In specie, al fine di
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 166/2021 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Oggi 27 febbraio 2024 alle ore 9.06 innanzi alla dott.ssa G P, sono comparsi:
Per , l'avv. MAFFIA LUCA Parte_1
Per , il legale rappresentante con l'avv. LEPRI Controparte_1 Controparte_3
VITTORIO
Per , l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_4
Le parti discutono, riportandosi ai rispettivi atti ed insistendo nelle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa G P
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 15.05 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa G P REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa G P ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2021 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BARBERA Parte_1 C.F._1 RICCARDO e dell'avv. MAFFIA LUCA, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LEPRI VITTORIO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. LEPRI VITTORIO
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. FALSO FRANCESCO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
CP_ ed formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertato e riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra la Sig.ra e la Parte_1 [...] per la durata e le mansioni indicate in narrativa nonché accertato e dichiarato Controparte_1 corretto l'inquadramento al livello 5° del CCNL Pubblici esercizi, condannare la società resistente a corrispondere rispettivamente alla ricorrente e ad le differenze retributive e contributive spettanti CP_2 al lavoratore pari a complessivi € 75.941,05, come da conteggio allegato. Oppure quelle somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di Giustizia anche a seguito della espletanda CTU. Oltre interessi e rivalutazione ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”. In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere stata socia della dalla sua Controparte_1 costituzione (14.12.2005) sino all'1.10.2020 (quando aveva ceduto a terzi le proprie quote);
di non aver mai rivestito ruoli gestori;
di aver svolto attività alle dipendenze della società, in mancanza di regolare rapporto di lavoro subordinato, dall'1.1.2012 al 29.2.2020, svolgendo mansioni di cassiera, barista, cameriera, addetta alla preparazione dei pasti, per sei giorni a settimana per otto ore al giorno (salvo straordinari), prestando attività presso il di Montecatini Terme gestito dalla società Org_1
resistente, sotto le direttive dell'Amministratore unico e della socia Controparte_5 CP_6
i quali stabilivano orario di lavoro, mansioni da svolgere, periodo di ferie, e pretendevano la
[...]
giustificazione delle assenze della ricorrente. Ha inoltre rappresentato di aver percepito mensilmente la somma di € 1.000,00, parte mediante bonifici e parte in contanti. Quanto all'inquadramento spettantele, ha dedotto che le mansioni svolte sarebbero state riconducibili al V livello CCNL Pubblici esercizi.
Costituitasi tempestivamente, la ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di Controparte_1
spese. In particolare, il resistente ha dedotto che, nel periodo in contestazione, la ricorrente, come socia, aveva prestato la propria opera all'interno del , iscrivendosi alla Gestione speciale Org_1
CP_ commercianti sino al marzo 2020 e provvedendo essa stessa a versare con regolarità la contribuzione presso tale gestione. Il locale era stato gestito congiuntamente ed in modo paritario dalla ricorrente e dalla sig.ra le quali all'occorrenza avevano svolto anche attività di bariste, CP_6 cameriere, cassiere. La ricorrente non avrebbe percepito mensilmente la somma fissa di € 1.000,00 nelle modalità rappresentate in ricorso, come si evincerebbe dalle stesse buste paga allegate dalla ricorrente: le somme le sarebbero state corrisposte dalla società per supportare la ricorrente nell'ottenimento di un mutuo, posto che la società era costantemente in perdita, ed i relativi contributi CP_ sarebbero stati versati alla Gestione commercianti Infine, la aveva sottoscritto una Parte_1 fideiussione ed un finanziamento in favore della società, assumendo rischio d'impresa, ed aveva partecipato alle assemblee dei soci, partecipando alla gestione della società. CP_ Costituitosi tempestivamente, ha, in via preliminare, eccepito la prescrizione parziale dei crediti contributivi dovuti dalla società nel caso di positivo accertamento della sussistenza della subordinazione vantata dalla ricorrente, con riferimento in particolare ai crediti contributivi maturati per il periodo antecedente al quinquennio precedente alla notifica del ricorso (22.3.2021). Quanto al merito, ha chiesto l'eventuale regolarizzazione contributiva con contestuale irrogazione delle sanzioni civili ex art. 116, comma 8, legge n. 388/2000, nel caso in cui risultasse accertato il rapporto per come dedotto in ricorso.
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Nel merito
Il ricorso deve essere integralmente rigettato, per le ragioni di seguito illustrate.
La ricorrente ha adito il giudice del lavoro per veder riconosciuta la natura subordinata del rapporto tra la stessa e la società di cui la era socia, all'epoca dei fatti di cui Controparte_1 Parte_1
trattasi ed anche in precedenza (sin dalla fondazione della società).
Come noto, il parametro normativo tipico, che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo e che identifica il proprium della subordinazione, è costituito dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, che si atteggi non in direttive di carattere meramente generale ma piuttosto in ordini specifici ed inerenti alla precipua prestazione lavorativa (ex multis, Cass. civ., sez. L., 16 novembre 2018, n. 29646), nonché al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. civ., sez. L., 24 febbraio 2006, n.
4171).
Tuttavia, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza sul punto, soprattutto allorché l'attività del lavoratore abbia ad oggetto prestazioni di carattere professionale ed intellettuale o che comunque implicano una qual certa autonomia del lavoratore nell'espletare la propria prestazione, ovvero nell'opposto caso nel quale il rapporto abbia ad oggetto l'esecuzione di mansioni il cui contenuto sia elementare e ripetitivo, la manifestazione del potere direttivo di parte datoriale ed il conseguente assoggettamento del lavoratore si atteggia in forme più sfumate in ragione della particolare natura del rapporto e dell'oggetto della prestazione.
In casi di tal sorta, la giurisprudenza ritiene possibile fare ricorso anche ad indici ulteriori e sussidiari, che soccorrono, complessivamente – e non atomisticamente – considerati, ad evidenziare la reale essenza del rapporto in essere tra le parti. In specie, al fine di
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