Trib. Marsala, sentenza 23/04/2024, n. 334
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Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1939 /2023
Oggi 23/04/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
nell'interesse dell' Parte_1
nonché per dall'avv.
[...] CP_1 Parte_2
AGATE
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che
allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della
discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e
contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1939/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. Parte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ( Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_2 C.F._1 E_2
Antonina Agate ( per procura in atti Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
vvv
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 161/2023 del Tribunale di Marsala;
2) compensa integralmente le spese di lite.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha chiesto la revoca del d.i. n. Parte_3
161/2023 del Tribunale di Marsala con cui era gli era stato intimato il pagamento della
somma di € 1.157,85 in favore di che era stato impegnato nel “progetto di Controparte_2
incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura del Dipartimento dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana nel 2020” e per avere superato il limite di 1/3 dei turni festivi
effettuabile nell'anno 2020, imposto dall'art. 28, comma 2, lett. c. del CCRL vigente.
L'opposta si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso;
in assenza di attività istruttoria,
la causa è stata decisa all'odierna udienza.
Si richiama ex art. 111 disp. att. c.p.c. la sentenza resa da questo Tribunale in seno ad
all'analogo procedimento n. 1940/2023.
Va preliminarmente osservato che con il procedimento monitorio viene in rilievo un
accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
instauratosi il contraddittorio a
seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle
ordinarie regole processuali con la conseguenza che oggetto
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