Trib. Roma, sentenza 14/06/2024, n. 7022

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/06/2024, n. 7022
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 7022
Data del deposito : 14 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.21929/2022 promossa
DA
PE DE BL
Con l'avvocato LANIGRA MAURIZIO
RICORRENTE
CONTRO
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
Con l'avvocato STAROPOLI PASQUALE
RESISTENTE

Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato De LA GI ha dedotto che ha prestato attività lavorativa per la fondazione Studi Consulenti del lavoro dal

1.4.2016 con contratto a tempo determinato trasformato in data 21.2.2017 a tempo indeterminato;
di aver svolto mansioni di responsabile dell'Ufficio Statistica e osservatorio nazionale del mercato del lavoro ;
che l'osservatorio statistico ha un conto annuale di euro 168.000,00 a fronte di un contributo da parte del Consiglio dell'ordine dei consulenti del lavoro di euro 170.000,00;
che il giorno 27 novembre 2020 veniva convocato dalla segreteria di direzione per un incontro presso il responsabile della comunicazione dott Ignazio Marino;
che in tale incontro gli veniva comunicato che la fondazione studi Consulenti del lavoro non avrebbe più avuto la provvista economica per sostenere il suo rapporto di lavoro in quanto la Fondazione studi Consulenti del
lavoro srl aveva interrotto i finanziamenti;
che i dipartimenti della Fondazione tra cui
l'Osservatorio godono di altre sovvenzioni;
che volevano smantellare in concreto l'attività istituzionale della fondazione Studi Consulenti del lavoro;
che con lettera 1.12.2021 veniva intimato il licenziamento per motivo oggettivo;. Previe argomentazioni sulla sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra la
Fondazione studi consulenti del lavoro e Fondazione studi Consulenti del lavoro srl ;
sull'illegittimità del licenziamento per insussistenza del motivo oggettivo e violazione dell'obbligo di repechage concludeva chiedendo al tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'ecc.mo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa ogni opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente: in via principale accertato in via incidentale il numero complessivo dei dipendenti effettivamente alle dipendenze della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro per effetto di un unico centro di imputazione che governa la ridetta Fondazione e la
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro S.r.l., dichiarare, per i titoli e le ragioni indicate in premessa, la nullità e/o illegittimità del licenziamento comminato dalla resistente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro al ricorrente De LA GI, con atto scritto dell'1/12/2021, in quanto ritorsivo o, comunque, perché il fatto non sussiste, e per l'effetto: a) ordinare alla resistente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente De LA GI;
b) condannare la resistente Fondazione Studi

Consulenti del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dal ricorrente De LA GI per il licenziamento nullo od illegittimo, stabilendo, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad €3.078,00) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
in via subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato dalla resistente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro al ricorrente De LA GI, con atto scritto dell'1/12/2021 per insussistenza del motivo oggettivo addotto, e per l'effetto: a) condannare la resistente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente De LA GI di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad

€36.936,00), ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione formale accertata;
in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato dalla resistente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ricorrente De LA GI, con atto scritto dell'1/12/2021 perché irrogato in
violazione dell'art. 1, comma 40, della Legge 92/2012, e per l'effetto:a) condannare la resistente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente De LA GI di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad €36.936,00) ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione formale accertata.Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, CPA e IVA.

Si è costituita la Fondazione Studi Consulenti del lavoro ed ha eccepito la legittimità del licenziamento , l'assolvimento dell'obbligo di repechage nonché l'insussistenza di un unico centro di imputazione di interessi con la Fondazione Studi Consulenti del lavoro srl. Previe argomentazioni in diritto concludeva chiedendo al tribunale adito di rigettare il ricorso
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