Trib. Prato, sentenza 18/11/2024, n. 867
Sentenza
18 novembre 2024
Sentenza
18 novembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1863 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1863/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall' Avv. PUCCI FRANCESCA ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLOSI Controparte_1
SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore
RESISTENTE
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate in data 18.06.2024, come modificate verbalmente all'udienza del giorno 11.11.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) il SI. Controparte_1
verserà in favore della moglie, SI.ra a titolo di contributo di mantenimento Parte_1
Euro 1.200,00 mensili, di cui Euro 600,00 sulla base della pensione dallo stesso percepita ed ulteriori Euro 600,00 sulla base delle consulenze svolte dal medesimo, per il tempo in cui il medesimo continuerà a svolgere tale attività e comunque sino a quando la SI.ra raggiungerà l'età di erogazione della pensione. Al raggiungimento del Parte_1
primo dei due eventi appena sopra indicati, il contributo di mantenimento si ridurrà automaticamente ad Euro 600,00 mensili. Il tutto oltre rivalutazione monetaria, come per legge;
3) relativamente a conti correnti e fondi di investimento, i coniugi stabiliscono che:-
i conti correnti cointestati tra gli stessi, n. 0000/54331 presso Intesa SanPaolo S.p.A. e n.
8503300765787 presso Banca Generali Private, verranno chiusi in data 30.06.2024 e le somme ivi contenute verranno divise al 50% tra i coniugi;
- i fondi pensionistici dei coniugi: prodotto GenerAzione n. Controparte_2 Controparte_3
30092293 intestato alla SI.ra (doc. 1) e prodotto Parte_1 Controparte_2
Genera Valore Fondi Interni n. 82317843 e Valore Futuro Plan Gesav Multi CP_3
Emerging Markets n. 31024835 intestati al SI. (doc. 2) rimarranno Controparte_1
attribuiti in via esclusiva all'intestatario del fondo, con contestuale reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa e/o conguaglio sul fondo pensionistico dell'altro coniuge;
- il SI.
è altresì intestatario del fondo di investimento Controparte_1 [...]
n. 82812779 (cfr. doc. 2) i cui Controparte_4
proventi verranno devoluti al nipote al compimento dei 18 anni. La SI.ra R_1 Parte_1
prende atto ed accetta la destinazione di tale fondo, con contestuale rinuncia a
[...]
qualsiasi pretesa sullo stesso;
4) relativamente ai beni mobili registrati, i coniugi stabiliscono che: - il SI. è proprietario del veicolo Toyota, targato FW Controparte_1
698 FY (doc. 3), acquistato in costanza di matrimonio e dunque caduto in regime di comunione legale, che rimarrà di proprietà e nell'utilizzo condiviso dei coniugi. Il SI.
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si assume in via integrale ed esclusiva l'onere del pagamento delle rate Controparte_1 mensili di acquisto pari ad € 300,00 circa, dei tagliandi necessari e del pagamento della maxi rata finale alla data del giugno 2025;
- il SI. è altresì Controparte_1
proprietario del motociclo Harley Davidson, targato BF 54045 (cfr. doc. 3), acquistato in costanza di matrimonio e dunque caduto in regime di comunione legale. Sul punto, i coniugi concordano espressamente che il predetto motociclo rimarrà nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del SI. che se ne accollerà ogni Controparte_1
costo. La SI.ra rinuncia alla propria quota di proprietà e dichiara non Parte_1
esserle dovuto alcun pagamento, né conguaglio di alcun tipo. Per tale rinuncia e relativo trasferimento i coniugi chiedono l'applicazione a loro favore delle agevolazioni previste in materia di divorzio, di cui all'art. 8) lett. F) della tariffa allegata al D.P.R. del 24.04.1986
n. 131 e all'art. 19 della L. 06.03.1987 n. 74, estese dalla Sentenza n. 154/99 della Corte
Costituzionale al procedimento di separazione personale dei coniugi;
5) relativamente ai beni immobili, i coniugi stabiliscono che: - la casa coniugale, sita in Calenzano (FI), Via
F. Santi n. 7, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà, a partire dal 1.07.2024, nella disponibilità della SI.ra I coniugi stabiliscono, infatti, che il SI. Parte_1
dovrà lasciare l'abitazione coniugale entro il 30.06.2024, ritirando Controparte_1
altresì i propri effetti personali. Sino a tale data, i coniugi