Trib. Salerno, sentenza 10/06/2024, n. 1293
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO
Demansionamento nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha e risarcimento dei pronunciato la seguente danni
SENTENZA
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3445/2021 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 3445/21
art. 127 ter cpc nel termine del giorno 10.05.2024, avente ad
oggetto: “Demansionamento e risarcimento dei danni”;
CRONOLOGICO
e vertente N. ______________ tra
REPERTORIO RG RM, rappresentato e difeso dall'avv. G. Giannella del N. ______________ Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 094/2024 R.B. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. F. Tarullo in
Salerno, Via M. Vernieri, n. 73;
Discussa nel termine del 10.05.2024
Ricorrente con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e
EC Italia spa in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e
Deposito minuta difesa dagli avv.ti S. Trifirò e V. Provera del Foro di Milano in virtù
_________________ di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. M. Russo in Salerno, Corso G.
Pubblicazione in data Garibaldi, n. 215;
__________________
Resistente
Giudizio n. 3445/21 R.G. RG c/o EC Italia spa pag. 1
§§§
Nel termine fissato del giorno 10.05.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 25.06.2021 RG RM adiva il
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed evidenziava che la società resistente EC spa aveva illegittimamente assegnato esso ricorrente al reparto ASA e che in tale reparto era stato demansionato a far data dal giorno 02.11.2016 al giorno 01.12.2017, con conseguente danno professionale, parametrato al 100% della retribuzione, personalizzato in riferimento alle sofferenze psicofisiche patite, e comunque, non inferiore
a euro 20.000,00, nonché con conseguente danno da straining, quantificabile, in via equitativa, in euro 50.000,00.
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo del tutto illegittima
l'assegnazione al settore ASA 187, chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare la violazione da parte della società EC Italia spa dell'art. 28 della Legge n.
81/2008 per aver omesso la valutazione dello “stress lavoro correlato” e delle altre patologie del ricorrente in occasione della visita medica di idoneità alla mansione a cui è stato sottoposto il ricorrente in data
28.06.2016;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione del ricorrente al settore ASA 187, disposta dalla società EC Italia spa dal giorno 02.11.2016 al giorno 01.12.2017;
3) Accertare e dichiarare
l'illegittimità della dequalificazione e/o del demansionamento posto in essere dalla società EC Italia spa nei confronti del ricorrente dal giorno 02.11.2016 al giorno 01.12.2017;
4) Condannare la società
EC Italia spa al risarcimento in favore del ricorrente dei danni da
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questi subiti a causa degli illegittimi comportamenti aziendali, e precisamente: a) del danno non patrimoniale alla professionalità, liquidandolo in via equitativa sulla base dell'importo della retribuzione percepita dal ricorrente all'epoca della dequalificazione e/o demansionamento, pari in media a circa euro 1.500,00 netti mensili, e personalizzandolo in riferimento alle sofferenze psicofisiche patite dal ricorrente e, comunque, in misura non inferiore a euro 20.000,00;
b) dei danni da straining, quantificandoli in via equitativa nella somma di euro
50.000,00;
5) Condannare la soc. EC Italia spa al pagamento delle spese e del compenso professionale del giudizio;
ed evidenziava, sotto il profilo fattuale, le seguenti circostanze: “Il sig.
RG è lavoratore dipendente della soc. EC Italia/TIM s.p.a. dal
01/01/1987 e presta servizio presso la sede di Salerno (SA) Via R. Mauri
n. 201.
Inizialmente, al RG svolgeva le mansioni di operaio e, dal mese di giugno del 1989, quelle di addetto alle attività commerciali con la qualifica di “venditore senior”.
Sennonché, in data 28/01/2000, il responsabile dell'area, ad horas e senza alcuna motivazione gli comunicava che, da quella data, non avrebbe più svolto tali mansioni (poi assegnate ad un altro dipendente), collocandolo in un settore (ex CLPS) dove di fatto non ebbe più a svolgere alcuna attività e/o mansione per ben cinque anni (fino al 2005), perché costretto ad un mero presenzialismo.
A causa di ciò, il sig. RG, in data 18/04/2002, ricorreva al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno che, con sentenza n. 1505 del
12/03/2008 (doc. 1), confermata sia in Appello che in Cassazione (doc. 2
e 3), condannava la soc. EC ad assegnargli le mansioni di
“venditore senior” o altre equivalenti ed a risarcirgli il danno patrimoniale liquidato in € 15.000,00.
Nelle more del predetto giudizio di primo grado, precisamente dal settembre 2005, il RG veniva assegnato alle mansioni tecniche di
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operaio, nonostante fossero dequalificanti e impedite dalla mancanza di formazione, ed il RG adiva nuovamente il Giudice del Lavoro di
Salerno con ricorso depositato in data 28/07/2009, chiedendo che fosse accertato di essere stato assegnato a mansioni non conformi alla propria qualifica, e ciò anche in violazione della sentenza n. 1505 del
12/03/2008 (doc. 1), emessa nel frattempo, e che la soc. EC fosse condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali.
La domanda, rigettata dal Giudice di primo grado (doc. 4), veniva parzialmente accolta dalla Corte di appello che condannava la soc.
EC al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità, mentre il danno biologico non veniva liquidato in quanto ritenuto scaturente dal primo demansionamento avvenuto nel
2000 e coperto dal giudicato (doc. 5). Ai fini della decisione, il Giudice
d'appello disponeva una CTU medica da parte del dott. Dello Ioio (doc.
6), che accertava e confermava che il RG è affetto da “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso persistente (…) da porre in relazione concausale con la vicenda lavorativa del RG” (“Il disturbo dell'adattamento deve essere considerato un danno biologico subito dal p. iniziato nel 2000 e ancora presente al momento della visita attuale”) (v. anche doc. 5). La decisione della Corte d'appello, poi, è stata confermata dalla Corte di Cassazione nel 2020 (doc. 7).
Nelle more di quest'ultimo giudizio, con lettera del 07/06/2011 (doc. 8), il RG segnalava la sua situazione ai più alti vertici aziendali, tra cui
l'amm.re delegato dell'epoca dott. Marco Patuano e, a seguito di ciò, veniva trasferito alla struttura “Cross Activities” con mansioni di impiegato a decorrere dal 1° luglio 2011 (doc. 9).
Il coordinatore di questo settore sig. TO Sebastiano incaricò il
RG di effettuare sopralluoghi presso le centrali EC situate nelle province di Salerno, LL e Benevento (alcune situate anche nelle province di Napoli e AS), al fine di verificare lo stato dei luoghi e di accertare eventuali situazioni potenzialmente pericolose per il personale
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tecnico che vi operava e che aveva effettuato la segnalazione. Al rientro in ufficio il RG relazionava via mail al suo coordinatore sig. TO
l'esito del sopralluogo, indicando anche l'intervento da eseguire e questi, a sua volta, provvedeva a inserire nel sistema CRM Facility la richiesta dell'intervento necessario, oppure informava via mail un altro addetto del Cross Activities (sig. C. Sullo), che era abilitato all'uso del suddetto sistema (doc. 11).
Dopo pochi mesi, il RG veniva abilitato ad accedere al sistema CRM
Facility e, quindi, in tal modo provvedeva direttamente a gestire le segnalazioni di criticità/pericolo inviate via mail dai tecnici del territorio e, sulla base di esse, effettuava dei sopralluoghi presso i siti interessati e apriva le schede di richiesta intervento nel sistema “CRM
Facility”;
quindi, incaricava le ditte appaltate da EC di eseguire gli interventi edili e di igiene ambientale necessari. Le ditte incaricate, dopo aver ultimato il lavoro commissionato, inserivano i relativi dati nel sistema CRM Facility.
Il ricorrente consultava quotidianamente il sistema estrapolando i lavori espletati dalle ditte. Dopodiché, organizzava ed effettuava i sopralluoghi per controllare che i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte, effettuando anche riprese fotografiche.
Al suo rientro in ufficio, il RG inseriva nel sistema CRM il proprio
“grado di soddisfazione” per il lavoro eseguito dalla ditta e, quindi, provvedeva ad informare via mail sia il tecnico da cui era partita la segnalazione che altro personale EC interessato alla risoluzione della problematica in questione (doc. 10, anni 2012, 2013, 2014, 2015 e
2016 + alcune mail relative agli interventi, doc. 10a, 10b, 10c).
Il RG godeva di autonomia organizzativa, aveva in uso esclusivo un
Pc aziendale portatile, utilizzava auto aziendali per i necessari spostamenti, lavorava solamente dal lunedì al venerdì e godeva della flessibilità dell'orario di lavoro (doc. 12b, 12c e 12d). In merito si allegano: stralcio CCNL del 23/10/2009 (doc. 12), stralcio del CCNL
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01/02/2013 (doc. 12a), stralcio Regolamento Aziendale anno 2011 (doc.
12b), stralcio Regolamento Aziendale luglio 2016 (doc. 12c), stralcio
Regolamento Aziendale marzo 2017 (doc. 12d), Accordo di programma del CCNL TLC del 23/11/2017 (doc. 12e).
Tali mansioni, pur non essendo del tutto corrispondenti a quanto stabilito dal Tribunale di Salerno con la sentenza n. 1505/2008 (doc. 1), quantomeno non aggravavano lo stato di salute psicofisico del RG, come
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