Trib. Firenze, sentenza 26/07/2024, n. 2479
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa S G Presidente Relatrice dott.ssa M T Giudice dott.ssa D G Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9233/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. M M Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. N B CP_1
RESISTENTE
e
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10
Le parti hanno concluso come da foglio di PC depositati in atti:
Per il ricorrente (coma da deposito del 26/04/2024):
“CONCLUDE affinchè il Tribunale di Firenze,
A) nel merito, quanto alla separazione personale dei coniugi, dichiarata l'inammissibilità per intervenuta decadenza processuale delle domande della resistente Ing. di riconoscimento a suo favore di un assegno di mantenimento di CP_1
separazione e di addebito della separazione a carico del ricorrente, formulate con la memoria di costituzione e risposta tardivamente depositata il 27-28/11/2023,
Voglia di dichiarare l'integrale addebito della separazione a titolo di colpa ex art. 151 c.c. alla moglie Ing. CP_1
Con conferma dell'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, confermando lo stato di fatto concordato tra loro da luglio 2022;con conseguente declaratoria di scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi, a far data dalla pronuncia della sentenza parziale sullo status n. 3701/2023 del Collegio del Tribunale di Firenze del 12/12/2023.
Con vittoria di compensi e spese di lite.
B) Con riferimento al cumulato giudizio di scioglimento del matrimonio tra le parti,
Voglia, con contestuale ordinanza, per i motivi indicati al superiore punto 8) della narrativa delle presenti note, disporre la remissione della causa R.G. 9233/2023 sul ruolo e disporre la sospensione del procedimento divorzile fino al maturare dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile tra l'Ing. e l'Ing. Parte_1 CP_1
B1) In ogni caso e fin d'ora, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., nell'ambito dell'odierno procedimento, quanto allo scioglimento del matrimonio inter partes, il ricorrente Ing. ribadisce le conclusioni già assunte in sede di ricorso, e precisate nella Parte_1
prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., nei seguenti termini: verificata la procedibilità della presente domanda decorso il termine a tal fine previsto dalla legge anche in relazione al passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione personale in punto di stato;dichiarata l'inammissibilità per intervenuta decadenza processuale della domanda della resistente Ing. di riconoscimento a suo favore di un assegno divorzile così come CP_1
pagina 2 di 10 formulata nella memoria di costituzione e risposta tardivamente depositata il 27-
28/11/2023, dichiarare, se del caso anche con sentenza parziale sullo stato ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. (in ordine alla quale viene proposta fin d'ora dal ricorrente apposita istanza), lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi - nato a Parte_1
Firenze il 17/9/1974 e residente in Bino Val d'Elsa (FI), Via di Uliveto, n. 12 –
Frazione Bino, C.F. – e - nata a Campobasso il C.F._1 CP_1
30/3/1072 e residente in Bino Val d'Elsa (FI), Via di Uliveto, n. 12 – Frazione
Bino, C.F. , celebrato in Bino Val d'Elsa il 24/10/2009, C.F._2
trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 6 – Parte 1 –– Anno
2009.
Con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Bino Tavarnelle
(già Bino Val d'Elsa) (FI) di procedere alla annotazione della sentenza di scioglimento del matrimonio ed alle consequenziali ulteriori incombenze.
Con vittoria di spese e compensi di causa”;
Per la resistente (con deposito del 29/04/2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: sulla domanda di separazione: rigettare la domanda di addebito della separazione e dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ecc.mo tribunale reietta ogni contraria istanza ed eccezione stabilire che i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
– disporre che il marito corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento di euro
1.000,00 mensili, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e di ragione, entro il giorno 5 di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal mese di gennaio del prossimo anno;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Per la domanda di divorzio : decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al
G.R. autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi
pagina 3 di 10 riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PR O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bino Tavarnelle.
2. Determinare in €. 1500,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e di ragione, l'importo dell'assegno divorzile che il verserà a Parte_1 CP_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
3. con vittoria di spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.07.2023 e ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile in Bino di Val d'Elsa (FI) il 24.10.2009 con ha adito il Tribunale di Firenze al fine di ottenere la separazione CP_1 personale dal coniuge ex art. 151 c.c. con addebito alla moglie e, all'esito, lo scioglimento del matrimonio.
Si è costituita con comparsa di costituzione depositata il 28.11.2023 per CP_1
l'accoglimento delle conclusioni ivi spiegate. In specie, la resistente – condividendo la posizione del marito in punto di status – ha formulato, in via riconvenzionale, domanda di addebito della separazione ed ha chiesto il riconoscimento di un assegno separativo per €
1.000,00 mensili ovvero, all'esito del procedimento di scioglimento del matrimonio, un assegno divorzile pari ad € 1.500,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale svoltasi il 06.12.2023, fallito il tentativo di conciliazione e, su richiesta del ricorrente, trattenuta la causa in decisione in punto di status, il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 3701 pubblicata il 12.12.2023, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per le questioni patrimoniali, previa remissione della causa sul ruolo. La causa è, quindi, proseguita in istruttoria con l'esame della prova orale tramite interrogatorio formale e per
pagina 4 di 10
testi, come richiesta dal ricorrente;all'esito, esaurita l'istruttoria, il Giudice ha fissato nuova udienza su richiesta delle parti vista la possibilità di trattative.
All'udienza del 15.04.2024, a seguito della sostituzione del Giudice designato, la
Presidente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni tramite note di trattazione scritta, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa S G Presidente Relatrice dott.ssa M T Giudice dott.ssa D G Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9233/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. M M Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. N B CP_1
RESISTENTE
e
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10
Le parti hanno concluso come da foglio di PC depositati in atti:
Per il ricorrente (coma da deposito del 26/04/2024):
“CONCLUDE affinchè il Tribunale di Firenze,
A) nel merito, quanto alla separazione personale dei coniugi, dichiarata l'inammissibilità per intervenuta decadenza processuale delle domande della resistente Ing. di riconoscimento a suo favore di un assegno di mantenimento di CP_1
separazione e di addebito della separazione a carico del ricorrente, formulate con la memoria di costituzione e risposta tardivamente depositata il 27-28/11/2023,
Voglia di dichiarare l'integrale addebito della separazione a titolo di colpa ex art. 151 c.c. alla moglie Ing. CP_1
Con conferma dell'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, confermando lo stato di fatto concordato tra loro da luglio 2022;con conseguente declaratoria di scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi, a far data dalla pronuncia della sentenza parziale sullo status n. 3701/2023 del Collegio del Tribunale di Firenze del 12/12/2023.
Con vittoria di compensi e spese di lite.
B) Con riferimento al cumulato giudizio di scioglimento del matrimonio tra le parti,
Voglia, con contestuale ordinanza, per i motivi indicati al superiore punto 8) della narrativa delle presenti note, disporre la remissione della causa R.G. 9233/2023 sul ruolo e disporre la sospensione del procedimento divorzile fino al maturare dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile tra l'Ing. e l'Ing. Parte_1 CP_1
B1) In ogni caso e fin d'ora, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., nell'ambito dell'odierno procedimento, quanto allo scioglimento del matrimonio inter partes, il ricorrente Ing. ribadisce le conclusioni già assunte in sede di ricorso, e precisate nella Parte_1
prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., nei seguenti termini: verificata la procedibilità della presente domanda decorso il termine a tal fine previsto dalla legge anche in relazione al passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione personale in punto di stato;dichiarata l'inammissibilità per intervenuta decadenza processuale della domanda della resistente Ing. di riconoscimento a suo favore di un assegno divorzile così come CP_1
pagina 2 di 10 formulata nella memoria di costituzione e risposta tardivamente depositata il 27-
28/11/2023, dichiarare, se del caso anche con sentenza parziale sullo stato ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. (in ordine alla quale viene proposta fin d'ora dal ricorrente apposita istanza), lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi - nato a Parte_1
Firenze il 17/9/1974 e residente in Bino Val d'Elsa (FI), Via di Uliveto, n. 12 –
Frazione Bino, C.F. – e - nata a Campobasso il C.F._1 CP_1
30/3/1072 e residente in Bino Val d'Elsa (FI), Via di Uliveto, n. 12 – Frazione
Bino, C.F. , celebrato in Bino Val d'Elsa il 24/10/2009, C.F._2
trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 6 – Parte 1 –– Anno
2009.
Con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Bino Tavarnelle
(già Bino Val d'Elsa) (FI) di procedere alla annotazione della sentenza di scioglimento del matrimonio ed alle consequenziali ulteriori incombenze.
Con vittoria di spese e compensi di causa”;
Per la resistente (con deposito del 29/04/2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: sulla domanda di separazione: rigettare la domanda di addebito della separazione e dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ecc.mo tribunale reietta ogni contraria istanza ed eccezione stabilire che i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
– disporre che il marito corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento di euro
1.000,00 mensili, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e di ragione, entro il giorno 5 di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal mese di gennaio del prossimo anno;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Per la domanda di divorzio : decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al
G.R. autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi
pagina 3 di 10 riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PR O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bino Tavarnelle.
2. Determinare in €. 1500,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e di ragione, l'importo dell'assegno divorzile che il verserà a Parte_1 CP_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
3. con vittoria di spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.07.2023 e ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile in Bino di Val d'Elsa (FI) il 24.10.2009 con ha adito il Tribunale di Firenze al fine di ottenere la separazione CP_1 personale dal coniuge ex art. 151 c.c. con addebito alla moglie e, all'esito, lo scioglimento del matrimonio.
Si è costituita con comparsa di costituzione depositata il 28.11.2023 per CP_1
l'accoglimento delle conclusioni ivi spiegate. In specie, la resistente – condividendo la posizione del marito in punto di status – ha formulato, in via riconvenzionale, domanda di addebito della separazione ed ha chiesto il riconoscimento di un assegno separativo per €
1.000,00 mensili ovvero, all'esito del procedimento di scioglimento del matrimonio, un assegno divorzile pari ad € 1.500,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale svoltasi il 06.12.2023, fallito il tentativo di conciliazione e, su richiesta del ricorrente, trattenuta la causa in decisione in punto di status, il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 3701 pubblicata il 12.12.2023, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per le questioni patrimoniali, previa remissione della causa sul ruolo. La causa è, quindi, proseguita in istruttoria con l'esame della prova orale tramite interrogatorio formale e per
pagina 4 di 10
testi, come richiesta dal ricorrente;all'esito, esaurita l'istruttoria, il Giudice ha fissato nuova udienza su richiesta delle parti vista la possibilità di trattative.
All'udienza del 15.04.2024, a seguito della sostituzione del Giudice designato, la
Presidente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni tramite note di trattazione scritta, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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