Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/01/2025, n. 14

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/01/2025, n. 14
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 14
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo


N. 188/2024 R.Gen.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.;
richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza dell'8.1.2025;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
già dichiarata la contumacia dell' ;
Controparte_1

pronuncia il seguente provvedimento

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 188 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter
c.p.c.
e vertente tra (16.9.1983 – c.f.: - domiciliata come in Parte_1 C.F._1
atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Maria Emanuela De Vito del
Foro di ) e l in Controparte_1 TR
persona del l.r.p.t. (contumace).

1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
condannare l' in persona del rappresentante legale pro tempore a Controparte_1
corrispondere al ricorrente per le causali di cui sopra (art. 31 C.C.N.L. 16-18, art. 43 C.C.N.L.
19-21, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., e subordinatamente art. 2041 c.c.), e per il periodo sino al
1 31 dicembre 2021, la somma di € 2.719,84 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.p.c. (ovverosia ai sensi del
D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 2.719,84 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo. Con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo:
- che è stata dipendente dell' svolgendo continuativamente l'attività Controparte_1
di infermiere professionale, Collaboratore professionale sanitario - categoria D, dal marzo
2017, presso il reparto di Dialisi dell'Ospedale di Melito Porto Salvo;

- che come tutti gli infermieri dell' doveva obbligatoriamente indossare durante l'orario CP_1
di lavoro la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) che veniva fornita, lavata e stirata dall' stessa;
CP_1
- che prima di iniziare il turno di lavoro in reparto, doveva recarsi presso l'apposito locale aziendale per indossare la divisa custodita nell'armadietto personale per poi proseguire verso il reparto dove avveniva lo scambio di consegne con il collega smontante turno e, allo stesso modo, alla fine del turno compiva l'operazione inversa riponendo la divisa nell'armadietto fino al turno successivo o consegnandola per il lavaggio in caso di necessità o altrimenti riponendola nell'armadietto fino al turno successivo e rivestirsi;

- che l'orario di lavoro era organizzato su due turni – dalle 07.00-13.00 e 13.00-19,00, con una flessibilità oraria, sia in entrata che in uscita, di 30 minuti;

- che doveva presentarsi in reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui la sua vestizione e lo scambio delle consegne dovevano avvenire in tempo precedente all'inizio vero e proprio del turno;

- che parimenti non poteva abbandonare il reparto prima del termine del turno, sicché le operazioni di scambio consegne, svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati possono avvenire solo dopo il termine del turno stesso;

- che l'azienda sanitaria reggina nel proprio regolamento delle presenze del 6.9.2016 al punto
1.7 (doc.2 fascicolo di parte) aveva previsto per il personale che doveva indossare una divisa il diritto a godere di un'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti, prima e dopo, per la rispettiva vestizione e svestizione;

2
- che anche il C.C.N.L. 16-18 del 21 maggio 2018 (doc.3 fascicolo di parte), al suo articolo 27 co.12 prevedeva un periodo di 15 minuti da considerarsi tempo lavorato per svolgere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, fatti salvi gli accordi di maggior favore in essere: disposizione, quest'ultima, confermata dall'art. 43 co.12 C.C.N.L. 19-21 (doc.
11 fascicolo di parte);

- che dall'1.10.2016 l ha introdotto, giusta nota prot. 45536/CS del 20.9.2016 (doc. 4 CP_1
fascicolo di parte), il sistema di rilevazione automatica delle presenze, pur continuando a mantenere in vita per un certo periodo -
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi