Trib. Milano, sentenza 01/07/2024, n. 6568
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Testo completo
N. R.G. 7299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7299/2024 promossa da:
IR AS ([...])
SA ND ([...]) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emanuele Planelli e Paolo Pappalardo giusta procura in atti;
appellanti contro
AN DA (C.F. 08060470963) in persona del procuratore speciale
Juliusz Komorek, rappresentata e difesa giusta procura per AR AN D.
O'RI del 26.1.2012 in atti, dall'avv. Matteo Castioni;
appellata
Conclusioni: le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza del 27.6.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione notificato alla controparte, RA TR e
DR CA hanno proposto appello avverso la sentenza n. 5499 emessa in data 22.9.2023 dal Giudice di Pace di Milano con cui era stata accolta la loro domanda di condanna della AI AC al pagamento della somma di € 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del reg.
UE n. 261/2004, mentre era stata rigettata quella di pagamento degli interessi legali, ed erano state compensate tra le parti le spese di lite.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di pagamento degli “interessi legali” ritenendo che non fossero dovuti “per effetto della limitazione fatta dall'art. 7 del Reg. 261/2004”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata nella parte in cui aveva disposto la compensazione integrale delle spese del primo grado, giacché, sempre secondo l'appellante,
l'offerta di € 180,00 per spese legali avanzata prima del giudizio dalla compagnia aerea non poteva dirsi congrua, tenuto conto dei parametri di riferimento contenuti nel d.m. 147/22.
Costituitasi in giudizio, AI AC ha instato per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, parte appellata ha domandato che, in caso di accoglimento del primo motivo di appello, gli interessi fossero riconosciuti al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. e sino al giorno dell'offerta stragiudiziale avanzata dalla compagnia aerea.
Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
Infatti, l'art. 7 del Reg. n. 261/2004 cit. dispone che: “
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori
pagina 2 di 7 o pari a 1500 chilometri (…).
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo
8, il cui orario di arrivo non supera: a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari
o inferiori a 1500 km;
o b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
o c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. 3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di