Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 38

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 38
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 38
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. RG 6057/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6057/2023 R.G. promossa da:
UG PE c.f. [...]
UG NC c.f. [...], rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Romano (c.f. [...]) con domicilio digitale all'indirizzo PEC: lorenzo.romano@pec.ordineavvocaticatania.it.
Opponenti contro
AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (già SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' – SGA SPA) c.f. 05828330638, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale procuratrice speciale IQERA ITALIA S.p.A. (già SISTEMA SPA), c.f. 07710101002, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Valerio Scimemi (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, in via Dante n.
55.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 2.12.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1303/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 3.3.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 2975/2023 e notificato il 20.3.2023, con cui è stato ordinato a SI US e SI FR, nella qualità di fideiussori della società fallita e cancellata Moto2 SI SR (c.f. 03267380875), il pagamento della somma di € 158.561,45 quale saldo del debito, oltre interessi e spese di procedura, in favore di AMCO – ASSET
MANAGEMENT COMPANY SPA, in persona del legale rappresentante p.t..
L'importo ingiunto comprendeva:
a) € 10.490,47 a titolo di sorte capitale, interessi convenzionali e spese al 10 febbraio 2023 del contratto di finanziamento n°034-06058462 del 13 marzo 2008;
b) € 5.554,44 a titolo di saldo debitore al 10 febbraio 2023 del conto corrente bancario ordinario n°814- 196275 del 18 febbraio 2008;
c) € 142.013,67 a titolo di saldo debitore al 10 febbraio 2023 del contratto di conto anticipi n°814- 196296 del 18 febbraio 2008;
d) € 502,87 per spese di migrazione conto;

pagina 1 di 9 oltre gli interessi di mora al tasso contrattuale dovuti sulla quota capitale dall'11 febbraio 2023 alla data di effettivo soddisfo”.
Nell'atto di citazione gli opponenti, in via preliminare, rilevavano l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis del d.lgs.
29/2010.
Sempre in via preliminare, eccepivano il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla
AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA e per essa IQERA ITALIA S.p.A., avendo quest'ultima posto a fondamento della propria titolarità del credito solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione.
Nel merito, eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, genericità́ della pretesa creditoria ed errata determinazione del saldo, essendosi la società opposta limitata a produrre in giudizio il cd “saldaconto” in luogo degli estratti conto analitici.
Rilevavano che, in violazione dell'art. 633 c.p.c., non erano stati precisati: la misura degli interessi corrispettivi e moratori applicati, fino alla data di deposito del ricorso;
la misura del tasso, per ogni singola pretesa creditoria;
la base di calcolo per tali pretesi interessi;
e, pertanto, l'importo ingiunto nel suo ammontare doveva considerarsi indeterminato ed indeterminabile, incerto e non liquido.
Inoltre, nel giudizio monitorio non era stato prodotto il contratto di mutuo chirografario ed il piano di ammortamento, documenti essenziali per la prova dell'esistenza del credito vantato.
Di poi, eccepivano la prescrizione del credito, quantomeno nei confronti di SI US, dal momento che le diffide (come documentate in fase monitoria) non potevano considerarsi atti interruttivi, non attestando né la spedizione, né la loro ricezione, in considerazione anche della prescrizione breve relativa agli interessi.
Precisavano, infine, che la ricorrente non avesse proposto insinuazione al passivo nel corso del fallimento della debitrice principale Moto2 SI SR.
Concludevano, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via del tutto preliminare, nel rito: - accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda, disponendo l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria a carico dell'opposto;
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale attiva di AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. e per essa IQERA ITALIA S.p.A., per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, senza recesso alcuno dalle superiori richieste: - Accertare il difetto del requisito della certezza del credito, richiesto espressamente dall'art. 633 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
e per difetto di autenticità e conformità alle scritture contabili dell'istituto di cedito ex art.50 tub. E per l'effetto, - Dichiarare l'improcedibilità della domanda d'ingiunzione, per carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, di cui all'art. 633 c.p.c. e per difetto di autenticità e conformità alle scritture contabili dell'istituto di cedito ex art.50 tub. - Annullare e/o revocare, per i motivi tutti suesposti, il decreto ingiuntivo n. 1303/2023 avente R.G. n. 2975/2023 emesso in data 3 marzo 2023 dal Tribunale di Catania;
In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori assorbenti e preliminari domande: - Rideterminare, anche a mezzo di CTU, accertandolo, l'effettivo saldo del contratto di mutuo chirografario, attraverso la produzione del piano di ammortamento, degli estratti conto, da cui rilevare la continuità dei saldi contabili nel corso del rapporto, al fine di epurare tutti gli eventuali interessi non dovuti a vario titolo, delle spese, commissioni, costi ed accessori la cui pattuizione risulti comunque nulla, ritenendo e dichiarando tutte le somme che dovessero risultare non dovute dall'applicazione di tassi di interesse a vario titolo illeciti, da pratiche di contabilizzazione e capitalizzazione di interessi illeciti ed a costi indebiti, così come esposto in narrativa e, comunque, indicato nella disponenda CTU… Con vittoria di spese e compensi”.

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Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, riepilogava i fatti:
In data 18 febbraio 2008, la CA VA PA, oggi MC PA, stipulava con la Moto2 SI SR il contratto di conto corrente bancario ordinario n°814-196275 alle condizioni ivi convenute (allegato 6 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) e il collegato contratto di conto anticipi n°814-
196296 alle condizioni ivi contenute (allegato 7 del fascicolo di parte del procedimento monitorio). In data 13 marzo 2008, la CA VA PA, oggi MC PA, stipulava con la Moto2 SI SR il contratto di finanziamento n°034-06058462 per complessivi € 103.000,00 alle condizioni ivi contenute
(allegato 8 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), secondo il piano di ammortamento ivi contemplato (allegato 9 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
In data 9 maggio 2012, la CA VA PA, oggi MC PA, stipulava con la Moto2 SI SR il contratto di affidamento in conto corrente con un fido a revoca di € 100.000,00 alle condizioni ivi contenute (allegato 10 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Il debito di cui ai detti contratti veniva garantito dalle fideiussioni dei sig.ri FR SI e US SI fino alla concorrenza dell'importo di € 270.000,00 (allegato 11 del fascicolo di parte del procedimento monitorio). In data 12 aprile 2013, stante gli sconfinamenti del correntista e l'ingente esposizione debitoria raggiunta, con oltre quattro rate di finanziamento non versate, la CA VA PA, oggi MC PA, comunicava al correntista e ai fideiussori la “… revoca degli affidamenti concessi mediante anticipi documenti sul c/c 196296 con un fido di € 100.000,00 e un'esposizione debitoria di € 84.535,94;
mutuo chirografario imprese cod. n. 34-6058462 con ultime n. 4 rate insolute per complessivi € 10.739,28;
il tutto oltre interessi ed accessori …”, nonché la “… revoca dell'autorizzazione ad emettere a/b sul rapporto di conto corrente n°196275 con saldo debitore di € 6.693,58 oltre interessi ed accessori …” (allegato 12 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).

In data 8 luglio 2016, il Tribunale di Catania, con sentenza n°115/2016, dichiarava il fallimento della Moto2 SI SR, la quale, chiuso il fallimento senza attivo l'8 marzo 2018, veniva cancellata dal registro delle imprese il successivo 9 marzo 2018 (allegato 13 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Seguivano numerose diffide ad adempiere nei confronti dei fideiussori, tra le altre, del 13 novembre
2018 (allegato 14 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), del 4 giugno 2021 (allegato 15 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) e, da ultimo, del 6 febbraio 2023 (allegato 16 del fascicolo di parte del procedimento monitorio);
tutte rimaste senza alcun fattivo riscontro da parte dei debitori.

La MB PV SR, con contratto di cessione concluso il 6 gennaio 2017 ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 130/1999, ha acquistato pro soluto e in blocco dalla CA VA PA una serie di crediti, tra cui il credito azionato nel presente giudizio;
di tale
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