Trib. Civitavecchia, sentenza 20/01/2025, n. 59

TRIB Civitavecchia
Sentenza
20 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Civitavecchia
Sentenza
20 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Civitavecchia, sentenza 20/01/2025, n. 59
Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
Numero : 59
Data del deposito : 20 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 38782019

R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3878 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da: AL RO (c.f. [...]) e IE LI (c.f. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Piferi, giusta procura in atti;

- PARTE APPELLANTE - CONTRO IN EF (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Ottaviano, giusta procura in atti;

- PARTE APPELLATA -
DA RO (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Santi, giusta procura in atti;

- PARTE APPELLATA -
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 1051/2019 (proc. n.
1018/2015 R.G.), depositata il 14.6.2019
Conclusioni delle parti:
Parte appellante: riformare la sentenza impugnata, escludendo la responsabilità di EG LI per le lesioni lamentate da EN ST;
riformare la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha compensato le spese di lite con riferimento a AL ON, condannando EN ST al pagamento in favore di
AL ON delle spese del doppio grado di giudizio
Parte appellata ST: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri ON AL e LI EG perché non provato ed infondato in fatto ed in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto nei confronti dei Sigg.ri LI EG e ON AL, a parziale riforma della impugnata sentenza n. 1051/2019 emessa il 13-14/06/2019 dal Giudice di Pace di Civitavecchia, dichiarare la responsabilità anche del Sig. ON AL relativamente alla richiesta di risarcimento danni proposta

Pagina 1 dal Sig. ST EN per la subita aggressione del 23/03/2006 e, confermata la responsabilità del Sig. LI
EG in ordine alla medesima richiesta risarcitoria, dichiarare la responsabilità di entrambi i predetti convenuti-appellanti per la causale di cui alla narrativa dell'atto di citazione e conseguentemente condannarli, in solido, al pagamento, a favore del Sig. ST EN, della complessiva somma di € 4.800,00 o della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa, per avergli causato un danno ingiusto, consistente nella lesione della sua integrità psico-fisica o in quella misura maggiore o minore che sarà accertata e quantificata, nonché per il danno morale derivato all'appellato per le suddette condotte illecite, oltre interessi;
in via subordinata istruttoria, ripropone ancora una volta la richiesta di ammissione di CTU medico legale per la quantificazione del danno.

Il tutto con condanna degli appellanti alla rifusione, in solido, delle spese e compensi, oltre spese generali e accessori di legge, di entrambi i gradi del giudizio
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare l'inammissibilità
e/o improcedibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dal Sig. ON AV nei confronti del Sig. ST
EN avverso la sentenza n. 1051/2019 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 13/06/2019, pubblicata il
14/06/2019 nel giudizio RGN. 1018/2015, per i motivi indicati in premessa, con condanna del Sig. ON AV alle spese e compensi, oltre spese generali e accessorie, del presente grado del giudizio;
in via subordinata, nel merito, respingere l'appello incidentale tardivo proposto dal Sig. ON AV perché infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza n. 1051/2019 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data

13/06/2019, pubblicata il 14/06/2019 nel giudizio civile R.G.N. 1018/2015.
Il tutto con condanna alle spese e compensi, oltre spese generali e accessori di legge, anche del presente grado del giudizio”;

Parte appellata AV ON: “revocare la sentenza n. 1051/2019 emessa nel proc. n. 1018/2015 R.G dall'Ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia in data 13.06.2019 in persona del Sig. Giudice Furio Quadrani, depositata in data 14.06.2019 e, pertanto:
1) Riformare l'impugnata Sentenza e, accertata e dichiarata l'assoluta estraneità del Sig. ON AV in ordine ai fatti contestati ed alla conseguente pretesa risarcitoria avanzata dal Sig. EN ST, rigettare le domande tutte già avanzate dal medesimo poichè destituite di ogni fondamento sia nell'an che nel quantum debeatur e rimaste prive di benché minimo riscontro probatorio.
2) Riformare l'impugnata Sentenza n. 1051/2019 Sent., condannando il Sig. EN ST al pagamento in favore del Sig. AV ON delle spese e compensi del primo e del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario ex art. 2 DM 55/2014 nonché CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, con interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
In subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, voler provvedere, una volta specificato il relativo criterio, ad un ricalcolo del quantum poiché, in ogni caso, esorbitante.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato, EG LI e AL
ON hanno convenuto in giudizio EN ST e AV ON, chiedendo la riforma della
Pagina 2
sentenza n. 1051/2019 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data 14.6.2019, in forza della quale EG LI e AV ON, previo accertamento della loro esclusiva responsabilità per le lesioni subite da EN ST, erano stati condannati al risarcimento del danno in favore di quest'ultimo, quanto al LI per l'importo di € 1.100,00, quanto allo ON per l'importo di € 700,00, oltre interessi come in motivazione. EG LI e AV ON erano stati altresì condannati in solido a rifondere a EN ST le spese di lite, quantificate in € 1.270,00, di cui € 170,00 per anticipazioni, oltre accessori di legge. Le spese di lite erano state compensate con riferimento alla posizione di AL ON.
A sostegno della domanda, gli appellanti hanno contestato:
- quanto al LI, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad aspetti decisivi della controversia e alla valutazione delle prove, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c.
per l'errata valutazione delle prove testimoniali, non risultando dimostrata la condotta violenta del
LI, non potendo ritenersi provato il nesso eziologico tra la condotta a lui attribuita e le lesioni riportate da EN ST e non essendo dimostrato nel quantum il danno liquidato;

- quanto a AL ON, l'erroneità della sentenza nella parte in cui, con riferimento al medesimo, ha pronunciato la compensazione delle spese di lite, nonostante il mancato accoglimento della domanda contro di lui proposta da EN ST.
Con comparsa del 10.3.2020 si è costituito in giudizio AV ON, interponendo appello incidentale avverso la sentenza impugnata siccome viziata da insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori, con travisamento nella ricostruzione del fatto storico, sia in punto di an che di quantum;
ha altresì lamentato l'omessa motivazione in riferimento al nesso eziologico tra la condotta dell'appellato e l'evento lamentato.
EN ST si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello proposto da EG LI siccome infondato e interponendo appello incidentale avverso la sentenza impugnata per non avere, nonostante le risultanze istruttorie, ritenuto responsabile dell'aggressione anche AL ON, omettendo di condannare entrambi gli appellanti in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. al risarcimento dei danni subiti. Ha quindi eccepito l'improcedibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da AV
ON, chiedendo, in via subordinata, nel merito, l'integrale rigetto dell'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto.
***
È infondata l'eccezione sollevata
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi