Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/12/2024, n. 1090

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/12/2024, n. 1090
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 1090
Data del deposito : 31 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 728 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 e vertente TRA TT MA (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Po n. 25, presso lo studio dell'avv. Fulvio Amendola, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
OPPONENTE

CONTRO

CEA DEI FR LO RA S.R.L. (P.I. 01857770794)
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via G. MAni n. 37, presso lo studio dell'avv. Rosa Petrone, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Alessandro Zimatore e Orazio Zimatore, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in atti;

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 41/2016 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 1.2.2016, depositato il 2.2.2016 e notificato il 17.3.2016. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo la CEA dei RA IL SE s.r.l. (di seguito per brevità CEA s.r.l.) chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme l'emanazione di un decreto ingiuntivo in danno di AN MA per il pagamento della somma di € 82.034,19 oltre interessi legali e spese, in forza di n. 12 pagherò cambiari a firma di AN MA ricevuti in pagamento. Il Tribunale, con decreto monitorio n. 41/2016, emesso il 1°.2.2016, depositato il 2.2.2016 e notificato il 17.3.2016, ingiungeva alla odierna opponente il chiesto pagamento a favore della CEA s.r.l., oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo predetto veniva tempestivamente opposto da AN MA, che chiedeva la revoca dell'ingiunzione, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio. A sostegno dell'opposizione, affermava di non aver mai apposto le sottoscrizioni sui 12 titoli cambiari posti a fondamento del procedimento monitorio e, pertanto, la non autenticità delle firme;
in secondo luogo, eccepiva l'inesistenza del rapporto sottostante, poiché tra l'opponente e la CEA s.r.l. non era mai intercorso alcun rapporto contrattuale che potesse aver giustificato l'emissione e la sottoscrizione delle cambiali da parte dell'opponente. Chiedeva, quindi, di dichiarare nullo, inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della CEA s.r.l. al pagamento delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CEA s.r.l., che contestava le avverse deduzioni, rappresentando di aver avuto per lungo tempo proficui rapporti commerciali con MA
IA e CC IA, rispettivamente marito e cognato di AN MA, entrambi imprenditori agricoli;
esponeva, poi, che in un momento di difficoltà dei predetti imprenditori, CEA s.r.l. aveva proseguito le forniture riponendo fiducia nel buon esito dei pagamenti dilazionati nel tempo. Tuttavia, viste le difficoltà, AN MA si era accollata il debito residuo di € 80.000,00 circa mediante l'emissione di n. 12 effetti cambiari in forza dei quali era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, pertanto, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e formulava istanza di verificazione delle sottoscrizioni riservando di produrre gli originali dei titoli cambiari. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna di AN MA al pagamento della somma di € 82.034,19. Con ordinanza del 4.5.2020 il G.I. diversamente impersonato rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva istruita mediante la produzione documentale delle parti;
pertanto, dopo alcuni rinvii interlocutori, era trattenuta in decisione all'udienza del 3.7.2024, con
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