Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 883

TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
14 marzo 2025
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TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 883
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 883
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo

SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER

n. 8750/2021 R.G.A.C.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;

Esaminate le note di trattazione depositate in atti;

Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
Visto l'art 281 sexies terzo comma c.p.c.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8750/2021 R.G.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8750 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
U.C.I. Ufficio Centrale Italiano, soc. cons., in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale domiciliatario ex ex artt 125 e 126 comma 2, lett b) e c) D. Lgs 209/2005 della Powszechny Zaklad Ubezpieczen,, rapp.ta e dife- sa, come in atti, dall'Avv Enrica Laudato e con questi elettivamente domici- liata presso lo studio del difensore sito in Napoli (NA) alla P.zza F. Muzji n.
11;
APPELLANTE
e
ER AR, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Or- tensio Del Vecchio e presso di questi elettivamente domiciliato in San Ci- priano D'Aversa (CE) alla via Volturno n. 15;

APPELLATO
e
Società WI SP;
contumace già in primo grado;

APPELLATA

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
2

13.03.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, l'U.C.I conveniva in giudizio il ER Ma- rio, nonché la Società WI SP al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 1922/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Cancelleria in data 03.08.2021.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:

1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato in relazione alla mancata rimessione in termine dell'appellante, limitandosi a revocare l'ordinanza con cui dichiarava la con- tumacia dell'U.C.I.

2. Il Giudice di prime cure non aveva motivato corret- tamente in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, atteso che, dava per corretta la notifica dell'atto introduttivo del giudizio ai convenuti, non tenendo conto delle eccezioni sollevate sul punto da U.C.I, in particola- re, relative alla prova della legittimazione passiva del presunto responsabile civile.

3. Il Giudice di prime cure non motivava in relazione alla eccezione posta relativa alla improponibilità della domanda per violazione degli artt
145
e 148 del Codice Ass.ni, atteso che, non è stato rispettato lo spatium deli- berandi richiesto dalla normativa e non è stata ottemperata la richiesta di in- tegrazione della documentazione necessaria affinché l'U.C.I potesse formu- lare un'offerta.

4. Il Giudice di prime cure non valutava correttamente l'istruttoria, in particolar modo la testimonianza resa dal TR MO, il quale, non solo era generico ma discordante con il libello introduttivo;
non- ché veniva non correttamente valutato il modello CAI atteso che la firma apposta in calce non può attribuirsi al soggetto indicato quale conducente dell'auto Alfa Romeo, né può darsi per certa la sua identità.

5. Il Giudice di prime cure errava nell'ammissione della CTU che non avrebbe dovuto esse- re ammessa, ma altresì, errava nel non valutare le difese della UCI in rela- zione a tale punto e le censure mosse alla stessa dal CTP della UCI.

6. Il
Giudice di prime cure errava nel non valutare le gravi circostanze emergenti dal referto di PS, atteso che, gli orari di ingresso e uscita (soli 20 minuti per svolgere accesso al triage verde ed effettuare esami e diagnosi) sembrano pa-
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radossali.

7. Il Giudice di prime cure errava nel riconoscere il danno morale di ¼ del D.B. al ER, atteso che, non è stato dimostrato e che, trattando- si di microlesioni non è risarcibile.

8. Il Giudice di prime cure errava nel ri- conoscere spese mediche per un totale di € 614,00, atteso che, agli atti risul- ta un importo di € 340,00 documentate.
Ciò posto, l'appellante U.C.I. chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: IN VIA ASSOLUTAMENTE PRELIMINARE. 1) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., sospendere immediatamente, an- che inaudita altera parte, l'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza n.
1922/2021, resa dal Giudice di Pace di Carinola, in persona della dott.ssa Marisa
Marrese, depositata in Cancelleria e resa pubblica in data 03.08.2021 e meramente da quest'ultima comunicata con pec del 09.09.2021, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, sussistendo il periculum in mora ed il fumus boni iuris, per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
2) Dichiara- re l'ammissibilità, tempestività e procedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., stante il pieno rispetto dei requisiti da esso imposti all'atto della formulazione suoi motivi secondo le indicazioni di cui al corpo del presente atto;
NEL MERITO. 3) Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 1922/2021 resa dal

Giudice di Pace di Carinola, in persona della dott.ssa Marisa Marrese, in data
28/07/2021, depositata in Cancelleria e resa pubblica in
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