Trib. Roma, sentenza 14/05/2024, n. 115

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/05/2024, n. 115
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 115
Data del deposito : 14 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14476 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Anna Fabiani, giusta procura in atti,
Ricorrente
E
nata a [...] il [...], con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. Lorenzo Di Stefano, giusta procura in atti
Resistente
nonché
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma
Resistente non costituito
OGGETTO: ricorso ex art.9, L.D.
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 20.12.23 le parti costituite
concludevano come da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 legge n. 898/1970 e successive modificazioni,
ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, premesso di essere coniuge divorziato Parte_1
(giusta sentenza del Tribunale di Roma n. 3448 dell' 11.03.1991) di
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto il 06.2.2008;
che le era stato Per_1
riconosciuto il diritto a percepire l'assegno a titolo divorzile;
che,
diversamente da lei, il aveva contratto nuove nozze con Per_1 Controparte_1
chiedeva all'intestato Tribunale di volere determinare la quota del
[...]
trattamento pensionistico di reversibilità del defunto ex coniuge alla lei
spettante.
Si costituiva in giudizio che nel contestare le richieste Controparte_1
della ricorrente, precisava di aver contratto matrimonio civile con Per_1
n data 15.8.1991 e di aver convissuto con il marito fino al decesso del
[...]
predetto, avvenuto il 06.02.2008;
che se anche la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dalla ricorrente si era avuta nel 1991, il da Per_1
febbraio del 1982 si era già trasferito in altro domicilio rispetto alla residenza
coniugale, evidenziando, inoltre, la sussistenza di convivenza more uxorio
durata circa 10 anni, nell'ambito della quale nasceva in data 9.7.1984 la
prima figlia, in tal modo trascorrendo con il de cuius per circa Persona_2
27 anni, aggiungendo, infine, di vivere stabilmente la seconda figlia , Per_3
provvedendo ai di lei bisogni di tra cui le spese universitarie, Per_3
instando in via principale per il rigetto della domanda, in subordine,
determinando la quota/percentuale dell'assegno in favore della ricorrente
nella misura più limitata possibile, considerato, inoltre, appunto il modesto,
se non scarso, trattamento pensionistico di “reversibilità” attualmente erogato
per euro 400,00 mensili.
Nessuno si costituiva per l' . Controparte_3
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ammesse ed espletate le
CP_ prove orali, disposto ordine di esibizione da parte dell' dell'estratto
contributivo del de cuius, la causa subiva numerosi rinvii per
l'inottemperanza dell'Ente previdenziale a quanto disposto, non comparendo
nemmeno alla disposta convocazione del 27.6.23, alfine disponendo il
Tribunale con provvedimento del Collegio del 28.9.23 l'acquisizione ad
opera della Guardia di Finanza.
All'udienza del 20 dicembre 2023, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c.,
il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando
alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 9, co. 2 e 3, l. 898/1970, come interpretato dalla
giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, 9.12.1992, n. 13041), sia il coniuge
superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico
trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica
come diritto ad una quota della pensione di reversibilità. I presupposti
normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex
coniuge deceduto possono, poi, identificarsi, a norma dell' art. 13 l. 74/1987,
nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale,
appunto, non deve aver contratto nuove nozze, nella titolarità in capo a costui
di un assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970 (da intendersi, a norma dell'art.
5 l. 263/2005
, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del
Tribunale ex art. 5 l. 898/1970), nonché, infine, nell'anteriorità del rapporto
da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di
divorzio.
La
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi