Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 139
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nel procedimento n. 62401/2021 R.G.T., al quale è riunito il proc. n. 63230/2021 R.G.T., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Di Muzio, come da Parte 1
,
procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO Controparte 1 , rappresentata e difesa dall'avv. Gaia Lucilla Gallo, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato il 25.10.2021, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia PE in data 5.10.2013, chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
affidarsi la figlia ad entrambi i genitori in via condivisa, con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso;
emettere i provvedimenti economici in favore della figlia minore.
Si costituiva la resistente (che azionava anche lei autonomo ricorso in un procedimento poi riunito) nulla opponendo alla separazione e chiedendo: l'addebito al marito (per condotte violente psicologicamente, per omessa assistenza morale e materiale della famiglia, per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale);
l'affidamento esclusivo della figlia, con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria di costituzione;
l'assegnazione della casa coniugale;
un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 300,00 mensili e per la figlia pari ad euro 700,00 mensili;
l'assegnazione delle due autovetture una
a ciascun coniuge come pure meglio indicate nella citata memoria. kIn sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “... ritenuto che, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso per la figlia minore PE atteso che le deduzioni della ricorrente circa le limitazioni della capacità genitoriale del padre e quelle del resistente circa le limitazioni della capacita' genitoriale della madre non appaiono fornite di adeguato riscontro probatorio, fatti salvi necessari approfondimenti istruttori ;
ritenuto, quindi, che, allo stato, la figlia PE deve essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilita'genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni di ordinaria amministrazione, fatti salvi ulteriori accertamenti istruttori;
ritenuto che
la figlia PE deve essere collocata prevalentemente presso la madre da ritenersi genitore di riferimento per la stessa in ragione della sua eta', delle sue presumibili esigenze e della maggiore disponibilita' di tempo della stessa ai fini dell'accudimento della minore per quanto, allo stato, emerso, fatti salvi gli opportuni approfondimenti istruttori;
ritenuto doversi disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di visita del padre in modo tale da tutelare al tempo stesso le esigenze di stabilita' della figlia minore ed il diritto alla bigenitorialita' prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' al figlia minore quando vorra', previo accordo con la madre, e, comunque in difetto di accordo, a weekend alternati dal venerdi' dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00
nel caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino alla domenica alle ore 20.00 ed il lunedi' dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 in caso di sospensione dell'attivita' scolastica alle ore 20.00, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali per tre giorni ad anni alterni facendo in modo di ricomprendere il
giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa';
ritenuto che, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Via Cassia n°1004 deve essere assegnata alla moglie quale genitore collocatario della figlia PE dalla quale il marito si è gia' allontanato;
rilevato che il ricorrente è un assistente di volo che in precedenza ha svolto la sua attivita' lavorativa quale dipendente di Alitalia, attualmente si trova in Controparte_2 percepisce un reddito mensile medio
netto pari ad euro 1.350,00 calcolato su dodici mensilita', vive in una casa in locazione per la quale paga un canone pari ad euro 400,00 mensili, è proprietario del 100% della casa familiare e del 50% di una casa in Sardegna a Porto S.Paolo (l'altro 50% è della sorella), è gravato dal pagamento della rata pari ad euro 217,00 mensili per un finanziamento ottenuto in costanza di matrimonio per esigenze familiari;
(cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale, contratto di locazione, documentazione reddituale in atti, piano di ammortamento);
rilevato che la resistente svolge attivita' lavorativa quale addetta ad una mensa scolastica con contratto a tempo determinato con scadenza nel mese di