Trib. Treviso, sentenza 18/04/2024, n. 251

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 18/04/2024, n. 251
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 251
Data del deposito : 18 aprile 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI TREVISO
UDIENZA del 18.4.'24
tenuta dal giudice dr.ssa Maria Teresa Cusumano.
Alle ore 9.30 compaiono:
• per parte ricorrente l'avv. Edoardo Monaco in sostituzione dell'avv. ZANARELLO
EMANUELE,
• per parte resistente l'avv. Anna Cozzi in sostituzione dell'avv. ZAMBELLI ANGELO.
L'avv. Monaco precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e note conclusive e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Cozzi precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e note conclusiva e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. In replica alle note avversarie, afferma che:
• 5 sono le persone che hanno firmato accordi che prevedono le rinunce che ben sono state messe in evidenza, da ultimo, anche nelle note conclusive;

• si sono prodotti gli accordi sindacali, e si è dimostrato come gli stessi contengano una regolamentazione migliorativa;
i conteggi sono stati fatti in modo da confrontare la legge,
gli accordi collettivi, e tutto quanto di ragione ai fini della corretta comprensione della
materia;

• le ferie superiori alla norma (per via della commutazione in ferie delle vecchie festività) risultano in busta paga e sono ben visibili: appare davvero del tutto improbabile che i
lavoratori non ne sapessero alcunchè;

• quanto alla transazione collettiva di cui al contenuto delle note di controparte, non si comprende come mai l'accordo sindacale - mai impugnato ex adverso e tutelante un interessi collettivi dei lavoratori, peraltro in maniera migliorativa - sia ora considerato
illegittimo. Pare che non si chieda più il pagamento delle festività, ma sembra quasi che si
parli di una illegittima permutazione delle festività in ferie, con modifica illegittima del
petitum. Si tratta di accordi sindacali annuali in cui i lavoratori non rinunciano a nulla e
non perdono nulla. Le ferie aggiuntive sono pagate come danaro e nulla è stato perso.
Si insiste per la lite temeraria perché tutto è stato pagato perché risultava dalle buste paga.
L'avv. Monaco contesta tutto quanto ex adverso oggi rilevato dalla controparte e chiede un rinvio
a fronte dell'esistenza del verbale di conciliazione in corso di causa di cui la presente difesa nulla sa e che non è stato mai prima trasmesso ai legali dai propri assistiti.
Tribunale di Treviso
L'avv. Cozzi si oppone. Si tratta di verbali incontestabili perché prodotti e firmati dai lavoratori.
La controparte aveva tutto il tempo di valutarli.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
• Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
all'udienza del 18/04/2024 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la
seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa n. 1090 /2021 tra le parti:
Ricorrenti:
1. (C.F: ) Parte_1 C.F._1
2. (C.F: Parte_2 C.F._2
3. (C.F: ) Parte_3 CodiceFiscale_3
4. DI DO AZ (C.F: ) C.F._4
5. DI OR (C.F: ) C.F._5
6. (C.F: ) Parte_4 C.F._6
7. (C.F: ) Parte_5 C.F._7
8. (C.F: ) Parte_6 C.F._8
9. DIO OU (C.F: ) C.F._9
10. (C.F: ) Parte_7 C.F._10
11. (C.F: ) Parte_8 C.F._11
12. (C.F: Parte_9 C.F._12
13. (C.F: Controparte_1 C.F._13
- 2 -
Tribunale di Treviso
14. (C.F: Parte_10 C.F._14
15. (C.F: ) Parte_11 C.F._15
16. (C.F: ) Parte_12 C.F._16
17. (C.F: ) Parte_13 C.F._17
18. (C.F: ) Parte_14 C.F._18
19. (C.F: ) Parte_15 C.F._19
Avv. Emanuele Zanarello

Resistente:
• , con l'avv. ANGELO ZAMBELLI CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE 1) CONDANNARE la società (P.IVA: in persona CP_2 P.IVA_1 del legale rappresentante “pro tempore” con sede alla Via del Lavoro 6 -31033- Castelfranco Veneto (TV) a PAGARE IMMEDITAMENTE ai lavoratori come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, la somma complessiva di € 26.113,99 (diconsi euro ventiseimilacentotredici/99) e nello specifico quanto segue CREDITI SPETTANTI Aboufaris €. 1.369,75 €. 1.341,60 Pt_1 Parte_2 Pt_3 Per
€. 998,01 €. 1.316,88 €. 808,38 €. 250,29 Diakite
[...] Per_2 Pt_16 Parte_4
Kabine €. 731,99 €. 1.562,74 €. 662,48 €. 1.793,84 Parte_6 Persona_3 Parte_7 Pt_8
€. 1.843,02 €. 1.131,03 €. 1.952,91 €.
[...] Parte_9 Controparte_1 Parte_10
1.393,29 €. 1.290,94 €. 1.586,93 €. 2.058,10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
€. 2.056,50 €. 1.965,31 TOTALE GENERALE €. 26.113,99 2) per le causali di cui in Parte_15 narrativa oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”

PARTE RESISTENTE
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie del caso, voglia:
dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle domande avanzate dai
Sigg.ri , e ;
Parte_10 Parte_12 Parte_13

accertare e dichiarare l'improponibilità/inammissibilità delle domande proposte dal Sig.
[...]
(così come quelle del Sig. di cui infra) per i motivi esposti al § 2.1. del Pt_11 Parte_6 presente atto, e, in ogni caso, rigettarne integralmente le pretese;

accogliere tutte le domande e istanze già formulate nelle conclusioni di cui agli atti depositati da e qui di seguito riportate: CP_2

«- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4
c.c. del diritto al riconoscimento di somme a titolo di festività, per i periodi indicati al §4 della presente memoria e nei confronti dei ricorrenti egualmente indicati al medesimo §4 e, per l'effetto, respingere le relative domande nei confronti della convenuta;

- 3 -
Tribunale di Treviso
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità/inammissibilità delle domande proposte dal Sig. per i motivi esposti al § 4.1. e, in ogni caso, rigettarne integralmente le Parte_6 pretese;

- in via principale e nel merito, respingere integralmente il ricorso ex 414 c.p.c. depositato dai ricorrenti nei confronti di e, pertanto, assolvere la convenuta da tutte le domande in esso CP_2 contenute;

- in ogni caso, accertata la temerarietà della lite, condannare i ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. per i motivi esposti al § 6. del presente atto, da quantificarsi in via equitativa ma in misura non inferiore ad Euro 12.000, nonché alla diversa somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., anch'essa equitativamente determinata sebbene in misura non inferiore ad Euro 6.000». Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN FATTO
Con ricorso ex art. 414 cpc, notificato il 9 dicembre 2021, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio
lamentando l'asserito mancato pagamento dei non meglio precisati e individuati «giorni CP_2 di festività riconosciuti per legge e ricadenti nel periodo di
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