Trib. Vasto, sentenza 20/11/2024, n. 378
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Testo completo
N. R.G. 158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa A R C Presidente
Dott.ssa E C Giudice
Dott.ssa M E F Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 158 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/6/1989, ivi residente a[...]N, ed elettivamente domiciliata a Vasto (CH) alla via G.B. Vico n. 5 presso lo studio dell'avv. C D R, che la rappresenta
e difende nel presente giudizio, come da procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
6/5/1983;
convenuto contumace nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
interveniente
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale: a) Accertare e dichiarare, per i motivi in premessa, l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 407/2017 pubbl. il 24/11/2017 RG
n. 720/2017 e nel verbale del 9/11/2017 accordo del 17.05.2018, e per l'effetto, a parziale modifica di quanto in essa stabilito, disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori CP_2
nata in [...] [...] e nata in [...] il
[...] CP_3
13/11/08 a e riconoscere a la Parte_1 CP_1 facoltà di esercitare il diritto di visita previo specifico accordo
- su modi e tempi – con le figlie;
b) Ritenere e dichiarare che
l'assegno unico ex art 2 comma 2 del decreto legislativo n 230/2022 di cui beneficiano e venga erogato Controparte_2 CP_3 dall' in favore di nella misura del 100 %;
CP_4 Parte_1
c) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
PER IL PM: parere favorevole alla modifica alle condizioni di cui al ricorso presentato.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/2/2024 ha domandato Parte_1 la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 407/2017 dell'intestato Tribunale, chiedendo, in particolare, disporsi l'affidamento esclusivo alla ricorrente medesima delle due figlie minori e con facoltà per CP_2 CP_3 il padre di esercitare il diritto di visita previo specifico accordo con le figlie.
A sostegno della propria domanda, ha allegato: di aver contratto matrimonio con a Vasto (CH) il 14/10/2006;
che dalla CP_1 unione sono nate (il 27/12/2006) e (il 13/11/2008);
CP_2 CP_3
che in data 12/12/2013 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione tra le parti alle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale del 15/11/2013;
che sulla scorta del predetto accordo, era obbligato a corrispondere a CP_3 Parte_1
€ 250,00 mensili a titolo di mantenimento delle due figlie minori e
a provvedere al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in regime di comproprietà;
che il non ha CP_3 provveduto al pagamento del mutuo e, a seguito di ricorso ex art.
710 c.p.c. proposto da il Tribunale di Vasto con Parte_1 provvedimento del 9/1/2015 ha modificato parzialmente le condizioni di separazione, imponendo a di versare in favore di CP_3 Parte_1 un assegno mensile di mantenimento per le figlie pari a € 500,00;
che, inoltre, il Tribunale di Vasto con provvedimento del 19/2/2016 ha ordinato alla datrice di lavoro di di Parte_2 provvedere al pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore dell'istante;
che ha prestato la propria attività in CP_3 favore della predetta società fino al mese di luglio 2016;
che ha interrotto il pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa A R C Presidente
Dott.ssa E C Giudice
Dott.ssa M E F Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 158 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/6/1989, ivi residente a[...]N, ed elettivamente domiciliata a Vasto (CH) alla via G.B. Vico n. 5 presso lo studio dell'avv. C D R, che la rappresenta
e difende nel presente giudizio, come da procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
6/5/1983;
convenuto contumace nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
interveniente
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale: a) Accertare e dichiarare, per i motivi in premessa, l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 407/2017 pubbl. il 24/11/2017 RG
n. 720/2017 e nel verbale del 9/11/2017 accordo del 17.05.2018, e per l'effetto, a parziale modifica di quanto in essa stabilito, disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori CP_2
nata in [...] [...] e nata in [...] il
[...] CP_3
13/11/08 a e riconoscere a la Parte_1 CP_1 facoltà di esercitare il diritto di visita previo specifico accordo
- su modi e tempi – con le figlie;
b) Ritenere e dichiarare che
l'assegno unico ex art 2 comma 2 del decreto legislativo n 230/2022 di cui beneficiano e venga erogato Controparte_2 CP_3 dall' in favore di nella misura del 100 %;
CP_4 Parte_1
c) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
PER IL PM: parere favorevole alla modifica alle condizioni di cui al ricorso presentato.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/2/2024 ha domandato Parte_1 la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 407/2017 dell'intestato Tribunale, chiedendo, in particolare, disporsi l'affidamento esclusivo alla ricorrente medesima delle due figlie minori e con facoltà per CP_2 CP_3 il padre di esercitare il diritto di visita previo specifico accordo con le figlie.
A sostegno della propria domanda, ha allegato: di aver contratto matrimonio con a Vasto (CH) il 14/10/2006;
che dalla CP_1 unione sono nate (il 27/12/2006) e (il 13/11/2008);
CP_2 CP_3
che in data 12/12/2013 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione tra le parti alle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale del 15/11/2013;
che sulla scorta del predetto accordo, era obbligato a corrispondere a CP_3 Parte_1
€ 250,00 mensili a titolo di mantenimento delle due figlie minori e
a provvedere al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in regime di comproprietà;
che il non ha CP_3 provveduto al pagamento del mutuo e, a seguito di ricorso ex art.
710 c.p.c. proposto da il Tribunale di Vasto con Parte_1 provvedimento del 9/1/2015 ha modificato parzialmente le condizioni di separazione, imponendo a di versare in favore di CP_3 Parte_1 un assegno mensile di mantenimento per le figlie pari a € 500,00;
che, inoltre, il Tribunale di Vasto con provvedimento del 19/2/2016 ha ordinato alla datrice di lavoro di di Parte_2 provvedere al pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore dell'istante;
che ha prestato la propria attività in CP_3 favore della predetta società fino al mese di luglio 2016;
che ha interrotto il pagamento
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