Trib. Vasto, sentenza 20/11/2024, n. 378

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 20/11/2024, n. 378
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 378
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 158 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/6/1989, ivi residente a[...]N, ed elettivamente domiciliata a Vasto (CH) alla via G.B. Vico n. 5 presso lo studio dell'avv. Concetta Di Risio, che la rappresenta
e difende nel presente giudizio, come da procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
6/5/1983;

convenuto contumace nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;

interveniente
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale: a) Accertare e dichiarare, per i motivi in premessa, l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 407/2017 pubbl. il 24/11/2017 RG
n. 720/2017 e nel verbale del 9/11/2017 accordo del 17.05.2018, e per l'effetto, a parziale modifica di quanto in essa stabilito, disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori CP_2
nata in [...] [...] e nata in [...] il
[...] CP_3
13/11/08 a e riconoscere a la Parte_1 CP_1 facoltà di esercitare il diritto di visita previo specifico accordo
- su modi e tempi – con le figlie;
b) Ritenere e dichiarare che

l'assegno unico ex art 2 comma 2 del decreto legislativo n 230/2022 di cui beneficiano e venga erogato Controparte_2 CP_3 dall' in favore di nella misura del 100 %;
CP_4 Parte_1

c) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
PER IL PM: parere favorevole alla modifica alle condizioni di cui al ricorso presentato.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/2/2024 ha domandato Parte_1 la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 407/2017 dell'intestato Tribunale, chiedendo, in particolare, disporsi l'affidamento esclusivo alla ricorrente medesima delle due figlie minori e con facoltà per CP_2 CP_3 il padre di esercitare il diritto di visita previo specifico accordo con le figlie.
A sostegno della propria domanda, ha allegato: di aver contratto matrimonio con a Vasto (CH) il 14/10/2006;
che dalla CP_1 unione sono nate (il 27/12/2006) e (il 13/11/2008);
CP_2 CP_3
che in data 12/12/2013 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione tra le parti alle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale del 15/11/2013;
che sulla scorta del predetto accordo, era obbligato a corrispondere a CP_3 Parte_1
€ 250,00 mensili a titolo di mantenimento delle due figlie minori e
a provvedere al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in regime di comproprietà;
che il non ha CP_3 provveduto al pagamento del mutuo e, a seguito di ricorso ex art.
710 c.p.c.
proposto da il Tribunale di Vasto con Parte_1 provvedimento del 9/1/2015 ha modificato parzialmente le condizioni di separazione, imponendo a di versare in favore di CP_3 Parte_1 un assegno mensile di mantenimento per le figlie pari a € 500,00;
che, inoltre, il Tribunale di Vasto con provvedimento del 19/2/2016 ha ordinato alla datrice di lavoro di di Parte_2 provvedere al pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore dell'istante;
che ha prestato la propria attività in CP_3 favore della predetta società fino al mese di luglio
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