Trib. Pistoia, sentenza 23/05/2024, n. 194
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Testo completo
N. RG. 535/2021 riunito al N. RG. 198/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. r.g. 535/2021, riunita alla causa n. rg. 198/2023, promossa da:
M.P.V. Società Cooperativa (Cod. Fisc. 01745040475) con l'avv. COLI ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL
LAVORO (C.F. 01165400589), con l'avv. GRIECO GIACINTO
PARTE RESISTENTE nonché contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Cod. Fisc. 800787505787) con l'avv.
FALSO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale impugnando il verbale unico di accertamento e notificazione
n. 201700060 del 12.12.2019, con il quale le erano state contestate, tra gli altri, errati inquadramenti assicurativi e tariffari, errate agevolazioni ex L. 407/1990, ridotta registrazione delle ore di presenza, errate posizioni contributive e previdenziali nei confronti di alcuni lavoratori, nonché un errato inquadramento settoriale. Parte ricorrente, dando atto di aver contestato il contenuto del verbale, con riferimento all'aspetto contributivo dell'accertamento, con ricorso in via amministrativa nei confronti dell'INPS, poi
dallo stesso Istituto respinto, ha rilevato: 1) la correttezza del proprio inquadramento nel settore terziario presso l'INAIL e nel settore industria presso l'INPS, in quanto svolgente attività di noleggio e montaggio ponteggi non solo in edilizia, ma anche nei cantieri navali;
2) l'insussistenza di una sottrazione di retribuzioni imponibili in relazione alla posizione del lavoratore HI ES per gli anni contestati 2014 e 2015;
3) che le ore di sospensione erano sempre state concordate tra le parti, con reciproca cessazione dell'obbligo lavorativo e retributivo, in situazioni di mancanza di lavoro e stante la peculiarità della natura del medesimo;
4) quanto alla contestazione di una errata posizione contributiva e previdenziale verso il sig. LE MA, per una attività svolta full time ma risultante part time, che, dal mese di Ottobre 2017, a seguito dell'assunzione del proprio figlio, LE GI, non sarebbe stato più occupato a tempo pieno, potendo contare, appunto, sull'opera del figlio, per il quale, diversamente da quanto contestato, sarebbero state denunciate le retribuzioni sulla corretta voce di tariffa, limitandosi il medesimo allo svolgimento di una attività prettamente amministrativa;
5) il corretto inquadramento tariffario del sig. DE DA, in quanto svolgente attività amministrativa nel magazzino. La M.P.V. Società
Cooperativa ha, quindi, chiesto: “in via preliminare, ed inaudita altera parte, accertare e dichiarare infondate, in fatto e diritto, le pretese sostenute dall'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., e dall'INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., così come in epigrafe, contenute nel VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E
NOTIFICAZIONE n. 201700060 del 12.12.2019 dell'I.T.L. di Pistoia, nei confronti della M.P.V. Società
Cooperativa, in persona del signor LE MA, così come in epigrafe, e conseguentemente annullare, revocare e comunque dichiarare privo di effetti nei confronti di M.P.V. Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante LE MA, il VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE n. 201700060 del 12.12.2019 dell'I.T.L. di Pistoia nel quale si chiedeva il riconoscimento in favore degli Istituti suddetti, INPS, in persona del Presidente
p.t., e INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., così come in epigrafe, del diritto al pagamento dei contributi per i titoli indicati in premessa e da intendersi qui riportati. Con vittoria di spese diritti e onorari del giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'INAIL, eccependo la nullità, per genericità e incompletezza, del ricorso, nonché la sua inammissibilità ed improponibilità per tardività e per mancato esperimento dell'iter amministrativo di contestazione, in violazione dell'art. 45 DPR 1124/65, nonché contestandone, nel merito, la fondatezza in fatto ed in diritto;
ha, pertanto, così concluso: “a) in via preliminare, dichiarare la nullità o l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso;
b) Nel merito, rigettare il ricorso nei confronti dell'INAIL;
c) Gradatamente, sempre nel merito, respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, confermando il verbale di accertamento e i provvedimenti INAIL con tutte le conseguenze di legge;
d) In subordine, condannare la ditta ricorrente, come qualificata e domiciliata in atti, al pagamento della somma richiesta o a quella comunque dovuta all'esito del giudizio;
e) conseguentemente condannare il ricorrente al pagamento degli ulteriori accessori (sanzioni civili e/o interessi) dovuti e maturati fino alla data della sentenza e comunque maturandi fino al pagamento. f) In ogni caso, si chiede la condanna del ricorrente e chi di ragione al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio;
in subordine, disporne l'integrale compensazione”.
Si è costituito in giudizio l'INPS, contestando la ricostruzione fattuale e giuridica avversaria, rilevando la correttezza di quanto accertato dagli organi di vigilanza, anche per la indisponibilità del diritto al versamento dei contributi previdenziali ex artt. 2113 c.c. e 1 D.L. 338/1989, e concludendo nel senso che segue: “Voglia l'On.le Tribunale adito, dichiarare improcedibile, inammissibile, infondata e, comunque, respingere nel merito la presente opposizione, con accertamento della debenza in favore dell'INPS delle somme dovute a titolo di contributi ed oneri accessori, così come quantificati nella cartella esattoriale o, comunque, della eventuale minor somma che risulterà in corso di causa, oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
La causa è stata istruita in via documentale ed a mezzo di prova testimoniale ed è stata riunita - a verbale di udienza del 10.11.2023 - con il procedimento n. 198/2023, stante la esistenza di ragioni di connessione soggettiva, in quanto vertente tra la M.P.V. Società Cooperativa, I.N.A.I.L. ed Agenzia delle Entrate
Riscossione, ed oggettiva, in quanto avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n.
08920220008020357000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su incarico dell'I.N.A.I.L. e relativa al pagamento dei premi e delle sanzioni a quest'ultimo dovute in base al verbale unico di accertamento e notificazione n. 201700060.
Le cause riunite vengono con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositata all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Giova premettere che nell'azione di accertamento negativo, come quella nella specie esperita dalla società ricorrente, ha rilievo, conformemente alle regole di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.p.c., il criterio di natura sostanziale della posizione delle parti rispetto ai diritti oggetto del giudizio.
In particolare, nelle azioni di accertamento di obblighi contributivi, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi del credito contributivo e sulla controparte (datore di lavoro/ prestatore tenuto al versamento) l'onere di contestare i fatti costitutivi dello stesso nonché dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad esempio, è la parte tenuta al versamento dei contributi a dover dimostrare che un dato compenso vada esente da contribuzione).
Nel caso di specie la società ricorrente MPV S.r.l. agisce in giudizio in accertamento negativo nei confronti delle pretese dell'INPS e dell'INAIL per contributi, premi e somme aggiuntive che scaturiscono dal Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 201700060 del 12.12.2019, con cui le venivano mosse le seguenti contestazioni:
1) errato inquadramento settoriale;
2) errate agevolazioni per il dipendente HI ES;
3) assenze non giustificate in diversi mesi per i lavoratori AR IL, NN RA, HI
ES, CI AN, DE DA, LE MA, IN GE, TI RD, JI
AR, AN, VA EL, LA BE, OS IT, AN AN, emergenti dal LUL e dunque l'illegittimità delle riduzioni operate sulle relative retribuzioni, con conseguente necessità di pagamento dei corrispondenti contributi previdenziali omessi;
4) parzialmente errata posizione contributiva e previdenziale del dipendente LE MA;
5) errato inquadramento assicurativo del dipendente LE GI;
6) inidoneo inquadramento tariffario del dipendente DE DA.
2. La prima contestazione operata in sede di verbale di accertamento attiene all'errato inquadramento settoriale operato della società ricorrente, essendo questa inquadrata all'INAIL nel settore “terziario”, mentre all'INPS risulta inquadrata nel settore “industria”.
Sul punto l'INAIL ha dedotto quanto segue: “Dall'esito della verifica è emerso che la classificazione aziendale disposta ai sensi dell'art. 49 della L. 88/89 risultava diversa dall'inquadramento provvisorio effettuato ai sensi del citato art. 4, co. 1, DM 27/02/2019. Si è reso necessario provvedere alla rettifica dell'inquadramento settoriale della Posizione Amministrativa Territoriale della ditta, settore Industria, nei limiti prescrizionali.” (Cfr. pag. 7 memoria di costituzione depositata nel procedimento R.G. n. 535/2021).
Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie in esame occorre richiamare la normativa di riferimento.
L'inquadramento delle imprese in settori economici è effettuato dall'INPS come disposto dalla legge n.
88/1989 che all'art. 49, intitolato “Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali” espressamente dispone: “La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri (..)”.
La vincolatività dell'inquadramento operato dall'INPS è
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. r.g. 535/2021, riunita alla causa n. rg. 198/2023, promossa da:
M.P.V. Società Cooperativa (Cod. Fisc. 01745040475) con l'avv. COLI ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL
LAVORO (C.F. 01165400589), con l'avv. GRIECO GIACINTO
PARTE RESISTENTE nonché contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Cod. Fisc. 800787505787) con l'avv.
FALSO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale impugnando il verbale unico di accertamento e notificazione
n. 201700060 del 12.12.2019, con il quale le erano state contestate, tra gli altri, errati inquadramenti assicurativi e tariffari, errate agevolazioni ex L. 407/1990, ridotta registrazione delle ore di presenza, errate posizioni contributive e previdenziali nei confronti di alcuni lavoratori, nonché un errato inquadramento settoriale. Parte ricorrente, dando atto di aver contestato il contenuto del verbale, con riferimento all'aspetto contributivo dell'accertamento, con ricorso in via amministrativa nei confronti dell'INPS, poi
dallo stesso Istituto respinto, ha rilevato: 1) la correttezza del proprio inquadramento nel settore terziario presso l'INAIL e nel settore industria presso l'INPS, in quanto svolgente attività di noleggio e montaggio ponteggi non solo in edilizia, ma anche nei cantieri navali;
2) l'insussistenza di una sottrazione di retribuzioni imponibili in relazione alla posizione del lavoratore HI ES per gli anni contestati 2014 e 2015;
3) che le ore di sospensione erano sempre state concordate tra le parti, con reciproca cessazione dell'obbligo lavorativo e retributivo, in situazioni di mancanza di lavoro e stante la peculiarità della natura del medesimo;
4) quanto alla contestazione di una errata posizione contributiva e previdenziale verso il sig. LE MA, per una attività svolta full time ma risultante part time, che, dal mese di Ottobre 2017, a seguito dell'assunzione del proprio figlio, LE GI, non sarebbe stato più occupato a tempo pieno, potendo contare, appunto, sull'opera del figlio, per il quale, diversamente da quanto contestato, sarebbero state denunciate le retribuzioni sulla corretta voce di tariffa, limitandosi il medesimo allo svolgimento di una attività prettamente amministrativa;
5) il corretto inquadramento tariffario del sig. DE DA, in quanto svolgente attività amministrativa nel magazzino. La M.P.V. Società
Cooperativa ha, quindi, chiesto: “in via preliminare, ed inaudita altera parte, accertare e dichiarare infondate, in fatto e diritto, le pretese sostenute dall'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., e dall'INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., così come in epigrafe, contenute nel VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E
NOTIFICAZIONE n. 201700060 del 12.12.2019 dell'I.T.L. di Pistoia, nei confronti della M.P.V. Società
Cooperativa, in persona del signor LE MA, così come in epigrafe, e conseguentemente annullare, revocare e comunque dichiarare privo di effetti nei confronti di M.P.V. Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante LE MA, il VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE n. 201700060 del 12.12.2019 dell'I.T.L. di Pistoia nel quale si chiedeva il riconoscimento in favore degli Istituti suddetti, INPS, in persona del Presidente
p.t., e INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., così come in epigrafe, del diritto al pagamento dei contributi per i titoli indicati in premessa e da intendersi qui riportati. Con vittoria di spese diritti e onorari del giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'INAIL, eccependo la nullità, per genericità e incompletezza, del ricorso, nonché la sua inammissibilità ed improponibilità per tardività e per mancato esperimento dell'iter amministrativo di contestazione, in violazione dell'art. 45 DPR 1124/65, nonché contestandone, nel merito, la fondatezza in fatto ed in diritto;
ha, pertanto, così concluso: “a) in via preliminare, dichiarare la nullità o l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso;
b) Nel merito, rigettare il ricorso nei confronti dell'INAIL;
c) Gradatamente, sempre nel merito, respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, confermando il verbale di accertamento e i provvedimenti INAIL con tutte le conseguenze di legge;
d) In subordine, condannare la ditta ricorrente, come qualificata e domiciliata in atti, al pagamento della somma richiesta o a quella comunque dovuta all'esito del giudizio;
e) conseguentemente condannare il ricorrente al pagamento degli ulteriori accessori (sanzioni civili e/o interessi) dovuti e maturati fino alla data della sentenza e comunque maturandi fino al pagamento. f) In ogni caso, si chiede la condanna del ricorrente e chi di ragione al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio;
in subordine, disporne l'integrale compensazione”.
Si è costituito in giudizio l'INPS, contestando la ricostruzione fattuale e giuridica avversaria, rilevando la correttezza di quanto accertato dagli organi di vigilanza, anche per la indisponibilità del diritto al versamento dei contributi previdenziali ex artt. 2113 c.c. e 1 D.L. 338/1989, e concludendo nel senso che segue: “Voglia l'On.le Tribunale adito, dichiarare improcedibile, inammissibile, infondata e, comunque, respingere nel merito la presente opposizione, con accertamento della debenza in favore dell'INPS delle somme dovute a titolo di contributi ed oneri accessori, così come quantificati nella cartella esattoriale o, comunque, della eventuale minor somma che risulterà in corso di causa, oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
La causa è stata istruita in via documentale ed a mezzo di prova testimoniale ed è stata riunita - a verbale di udienza del 10.11.2023 - con il procedimento n. 198/2023, stante la esistenza di ragioni di connessione soggettiva, in quanto vertente tra la M.P.V. Società Cooperativa, I.N.A.I.L. ed Agenzia delle Entrate
Riscossione, ed oggettiva, in quanto avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n.
08920220008020357000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su incarico dell'I.N.A.I.L. e relativa al pagamento dei premi e delle sanzioni a quest'ultimo dovute in base al verbale unico di accertamento e notificazione n. 201700060.
Le cause riunite vengono con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositata all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Giova premettere che nell'azione di accertamento negativo, come quella nella specie esperita dalla società ricorrente, ha rilievo, conformemente alle regole di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.p.c., il criterio di natura sostanziale della posizione delle parti rispetto ai diritti oggetto del giudizio.
In particolare, nelle azioni di accertamento di obblighi contributivi, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi del credito contributivo e sulla controparte (datore di lavoro/ prestatore tenuto al versamento) l'onere di contestare i fatti costitutivi dello stesso nonché dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad esempio, è la parte tenuta al versamento dei contributi a dover dimostrare che un dato compenso vada esente da contribuzione).
Nel caso di specie la società ricorrente MPV S.r.l. agisce in giudizio in accertamento negativo nei confronti delle pretese dell'INPS e dell'INAIL per contributi, premi e somme aggiuntive che scaturiscono dal Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 201700060 del 12.12.2019, con cui le venivano mosse le seguenti contestazioni:
1) errato inquadramento settoriale;
2) errate agevolazioni per il dipendente HI ES;
3) assenze non giustificate in diversi mesi per i lavoratori AR IL, NN RA, HI
ES, CI AN, DE DA, LE MA, IN GE, TI RD, JI
AR, AN, VA EL, LA BE, OS IT, AN AN, emergenti dal LUL e dunque l'illegittimità delle riduzioni operate sulle relative retribuzioni, con conseguente necessità di pagamento dei corrispondenti contributi previdenziali omessi;
4) parzialmente errata posizione contributiva e previdenziale del dipendente LE MA;
5) errato inquadramento assicurativo del dipendente LE GI;
6) inidoneo inquadramento tariffario del dipendente DE DA.
2. La prima contestazione operata in sede di verbale di accertamento attiene all'errato inquadramento settoriale operato della società ricorrente, essendo questa inquadrata all'INAIL nel settore “terziario”, mentre all'INPS risulta inquadrata nel settore “industria”.
Sul punto l'INAIL ha dedotto quanto segue: “Dall'esito della verifica è emerso che la classificazione aziendale disposta ai sensi dell'art. 49 della L. 88/89 risultava diversa dall'inquadramento provvisorio effettuato ai sensi del citato art. 4, co. 1, DM 27/02/2019. Si è reso necessario provvedere alla rettifica dell'inquadramento settoriale della Posizione Amministrativa Territoriale della ditta, settore Industria, nei limiti prescrizionali.” (Cfr. pag. 7 memoria di costituzione depositata nel procedimento R.G. n. 535/2021).
Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie in esame occorre richiamare la normativa di riferimento.
L'inquadramento delle imprese in settori economici è effettuato dall'INPS come disposto dalla legge n.
88/1989 che all'art. 49, intitolato “Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali” espressamente dispone: “La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri (..)”.
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