Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2024, n. 8
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Testo completo
N. R.G. 650/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. M P Presidente dott.ssa S L Giudice rel. est. dott.ssa R S Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A EX ART. 473-bis.22, ult. co., c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 650/2023 R.G. V.G. promossa da
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Parte_1 C.F._1
Morgante ricorrente contro
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
A I resistente Conclusioni Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.1.2024 ed il giudice delegato rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/3/2023 e successivamente notificato, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza n. 1001/09 del Tribunale di Ragusa, depositata il 10/11/2009, che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra esso ricorrente e , ponendo a Controparte_1 proprio carico l'obbligo di versare, in favore della , l'assegno divorzile di € 1.400,00, CP_1 oltre che, annualmente, la somma di € 2.000,00 per consentire alla moglie ed alla figlia di affrontare le spese delle vacanze estive.
Il ricorrente:
- esponeva che le parti avevano contratto matrimonio il 26/4/1989, che la loro separazione era stata omologata con decreto del Tribunale di Ragusa del 31/7/2002 e che la pagina 1 di 6
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio era stata pronunciata con la citata sentenza n. 1001/2009;
- premetteva che, a seguito di ricorso per modifica delle condizioni di divorzio e successivo reclamo al decreto del 12.12.2018, la Corte di Appello di Catania, con decreto del 28/11/2019, aveva revocato l'obbligo di di versare a Parte_1
l'assegno di € 600,00 mensili, quale contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia nonché l'ulteriore importo annuale di € 600,00 per la Persona_1 predetta figlia;
- deduceva il mutamento in melius delle condizioni patrimoniali ed economiche della ex coniuge, la quale era divenuta proprietaria di alcuni immobili per successione ereditaria, da cui ricavava redditi, in quanto adibiti a vigneto: nel Comune di Mazzarrone Catasto
Terreni foglio 12 particelle 83 (vigneto), 165 (semi-irrig.), 210 (semi-irrig.), 211 (vigneto) per enfiteusi per 2/12, dell'immobile sito nel Comune di Mazzarrone Catasto terreni foglio 14 particella 451 (area fabbr.) per 2/24, degli immobili siti nel Comune di
Mazzarrone Catasto Terreni foglio 12 particelle 213 e 361 (semi-irrig.) per enfiteusi per
2/60, degli immobili siti nel Comune di Mazzarrone Catasto terreni Foglio 12 particelle
82 (vigneto), 164 (semi-irrig), 208 (semi-irrig),209 (vigneto), proprietà 2000/6000, degli immobili siti nel Comune di Mazzarrone Catasto Terreni Foglio 12 particelle 212
(semi-irrig) e 360 (semi-irrig) per la proprietà di 2/12;
- lamentava che, a distanza di 21 anni dalla separazione, l'assegno in favore della
era divenuto gravoso, sia in quanto la non si era mai impegnata a CP_1 CP_1 cercare un lavoro (pur essendo laureata in lingue straniere) e non aveva richiesto misure di sostegno al reddito, sia perché l'importo iniziale di € 1.400,00 al mese era aumentato fino ad € 1.634,69 a causa della rivalutazione monetaria, facendo diventare l'assegno a carico del una rendita vitalizia per la ex moglie, commisurata al tenore di vita Pt_1 tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio e, pertanto, in contrasto con gli indirizzi giurisprudenziali più recenti in tema di assegno divorzile;
- chiedeva, infine, di:
“revocare con decorrenza dalla presentazione della domanda l'assegno divorzile, non sussistendone più i presupposti stante l'accrescimento patrimoniale ricevuto dalla s.ra ;
CP_1 in subordine, ridurre, con decorrenza dalla presentazione della domanda, l'assegno divorzile nella misura pari alla pensione sociale o nella misura che sarà ritenuta congrua da Codesto Tribunale al fine di garantire alla s.ra il Controparte_1 minimo vitale per la sopravvivenza;
in estremo subordine, escludere l'applicazione della rivalutazione monetaria;
revocare (o in subordine ridurre) l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1
la somma di € 1400,00 annuale a titolo di godimento di ferie estive per sé”.
[...]
Con memoria del 14/7/2023, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 contestava le domande avverse, deducendo che:
• la situazione reddituale di essa resistente non aveva subito variazioni a seguito della successione ereditaria;
pagina 2 di 6
• il matrimonio era durato tredici anni e il nucleo familiare godeva di un buon tenore di vita, stante la “redditizia attività professionale del coniuge”, per cui la stessa si era dedicata alla famiglia rinunciando a lavorare, consentendo al marito di avviare la propria carriera di avvocato;
• al momento della separazione consensuale, l'assegno di mantenimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. M P Presidente dott.ssa S L Giudice rel. est. dott.ssa R S Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A EX ART. 473-bis.22, ult. co., c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 650/2023 R.G. V.G. promossa da
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Parte_1 C.F._1
Morgante ricorrente contro
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
A I resistente Conclusioni Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.1.2024 ed il giudice delegato rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/3/2023 e successivamente notificato, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza n. 1001/09 del Tribunale di Ragusa, depositata il 10/11/2009, che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra esso ricorrente e , ponendo a Controparte_1 proprio carico l'obbligo di versare, in favore della , l'assegno divorzile di € 1.400,00, CP_1 oltre che, annualmente, la somma di € 2.000,00 per consentire alla moglie ed alla figlia di affrontare le spese delle vacanze estive.
Il ricorrente:
- esponeva che le parti avevano contratto matrimonio il 26/4/1989, che la loro separazione era stata omologata con decreto del Tribunale di Ragusa del 31/7/2002 e che la pagina 1 di 6
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio era stata pronunciata con la citata sentenza n. 1001/2009;
- premetteva che, a seguito di ricorso per modifica delle condizioni di divorzio e successivo reclamo al decreto del 12.12.2018, la Corte di Appello di Catania, con decreto del 28/11/2019, aveva revocato l'obbligo di di versare a Parte_1
l'assegno di € 600,00 mensili, quale contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia nonché l'ulteriore importo annuale di € 600,00 per la Persona_1 predetta figlia;
- deduceva il mutamento in melius delle condizioni patrimoniali ed economiche della ex coniuge, la quale era divenuta proprietaria di alcuni immobili per successione ereditaria, da cui ricavava redditi, in quanto adibiti a vigneto: nel Comune di Mazzarrone Catasto
Terreni foglio 12 particelle 83 (vigneto), 165 (semi-irrig.), 210 (semi-irrig.), 211 (vigneto) per enfiteusi per 2/12, dell'immobile sito nel Comune di Mazzarrone Catasto terreni foglio 14 particella 451 (area fabbr.) per 2/24, degli immobili siti nel Comune di
Mazzarrone Catasto Terreni foglio 12 particelle 213 e 361 (semi-irrig.) per enfiteusi per
2/60, degli immobili siti nel Comune di Mazzarrone Catasto terreni Foglio 12 particelle
82 (vigneto), 164 (semi-irrig), 208 (semi-irrig),209 (vigneto), proprietà 2000/6000, degli immobili siti nel Comune di Mazzarrone Catasto Terreni Foglio 12 particelle 212
(semi-irrig) e 360 (semi-irrig) per la proprietà di 2/12;
- lamentava che, a distanza di 21 anni dalla separazione, l'assegno in favore della
era divenuto gravoso, sia in quanto la non si era mai impegnata a CP_1 CP_1 cercare un lavoro (pur essendo laureata in lingue straniere) e non aveva richiesto misure di sostegno al reddito, sia perché l'importo iniziale di € 1.400,00 al mese era aumentato fino ad € 1.634,69 a causa della rivalutazione monetaria, facendo diventare l'assegno a carico del una rendita vitalizia per la ex moglie, commisurata al tenore di vita Pt_1 tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio e, pertanto, in contrasto con gli indirizzi giurisprudenziali più recenti in tema di assegno divorzile;
- chiedeva, infine, di:
“revocare con decorrenza dalla presentazione della domanda l'assegno divorzile, non sussistendone più i presupposti stante l'accrescimento patrimoniale ricevuto dalla s.ra ;
CP_1 in subordine, ridurre, con decorrenza dalla presentazione della domanda, l'assegno divorzile nella misura pari alla pensione sociale o nella misura che sarà ritenuta congrua da Codesto Tribunale al fine di garantire alla s.ra il Controparte_1 minimo vitale per la sopravvivenza;
in estremo subordine, escludere l'applicazione della rivalutazione monetaria;
revocare (o in subordine ridurre) l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1
la somma di € 1400,00 annuale a titolo di godimento di ferie estive per sé”.
[...]
Con memoria del 14/7/2023, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 contestava le domande avverse, deducendo che:
• la situazione reddituale di essa resistente non aveva subito variazioni a seguito della successione ereditaria;
pagina 2 di 6
• il matrimonio era durato tredici anni e il nucleo familiare godeva di un buon tenore di vita, stante la “redditizia attività professionale del coniuge”, per cui la stessa si era dedicata alla famiglia rinunciando a lavorare, consentendo al marito di avviare la propria carriera di avvocato;
• al momento della separazione consensuale, l'assegno di mantenimento
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