Trib. Ravenna, sentenza 06/12/2024, n. 309
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Testo completo
N. R.G. 3809/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3809/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024 e promossa dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Fornace n. 24/B (avv. Gian Paolo Babini)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...] (avv. Cristina Federici)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data 11.09.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio concordatario il 25/04/1989 in Imola (BO), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 39, parte II, serie
A, anno 1989;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed
insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M
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- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Imola (BO) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, impegnandosi a non interferire l'uno con l'altro nelle rispettive vite private;
2) i coniugi danno atto che la signora a già lasciato la casa coniugale (trasferendosi presso l'immobile CP_1
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