Trib. Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 1348
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Testo completo
N. R.G. 3725/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3725/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. Simona Fabbrini in sostituzione dell'avv. TOVOLI LEONARDO Parte_1
Per il dott. Controparte_1 Controparte_2
L'avv. Fabbrini dichiara che parte ricorrente rinuncia alla annualità 2022/2023, in quanto, nella
predetta annualità, la ricorrente ha prestato servizio con un orario inferiore al 50% dell'orario di
cattedra;
per il resto, si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il dott. prende atto della rinuncia di parte ricorrente in relazione alla annualità 2022/2023;
per CP_2
il resto, si riporta alla memoria di costituzione ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3725/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOVOLI Parte_1 C.F._1
LEONARDO, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIALE CARDUCCI 3
LIVORNO, presso il difensore avv. TOVOLI LEONARDO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.12.2023, docente in servizio, al momento del Parte_1
deposito del ricorso, presso la Scuola di primo grado “Bacci - Ridolfi” di IO (FI), ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del , per Controparte_3
l'insegnamento della religione cattolica, in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle lezioni (in particolare: nell'a.s. 2019/2020 – n. 3 contratti dal 1.09.2019 al 10.06.2020, dall'11.06.2020 al 12.06.2020 e dal 15.06.2020 al 18.06.2020, con orario di servizio settimanale completo, per l'insegnamento della religione cattolica, presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Enriques” di IO (FI);
nell'a.s. 2020/2021 – n. 5 contratti dal
1.09.2020 al 10.06.2021, dall'11.06.2021 al 12.06.2021, dal 14.06.2021 al 15.06.2021, dal 17.06.2021 al 18.06.2021 e dal 22.06.2021 al 22.06.2021, con orario di servizio settimanale completo, per
l'insegnamento della religione cattolica, presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Enriques” di IO (FI);
nell'a.s. 2021/2022 – n. 2 contratti dal 1.09.2021 al
10.06.2022 e dal 13.06.2022 al 16.06.2022, per n. 8 di servizio settimanale, per l'insegnamento della religione cattolica, presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Enriques” di
2
IO (FI) e n. 2 contratti dall'1.09.2021 al 10.06.2022 e dall'11.06.2022 al 29.06.2022, per
n. 6 ore di servizio settimanale, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di primo grado “Bacci - Ridolfi” di IO (FI);
nell'a.s. 2022/2023 – n. 2 contratti dal 7.11.2022 al
6.06.2023 e dal 12.06.2023 al 17.06.2023, per n. 8 ore di servizio settimanale, per l'insegnamento della religione cattolica, presso il Liceo Scientifico “XXV Aprile” di NT (FI);
nell'a.s. 2023/2024 – contratto dal 1.09.2023 al 10.06.2024, con orario di servizio settimanale completo, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di primo grado “Bacci - Ridolfi” di IO (FI);
v. lo stato matricolare nel fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64
CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22;
nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del
18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
La ricorrente ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, n. 29961/2023, pubblicata il
27.10.2023.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n.
69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e
3 le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e Cont 2023/24 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3725/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. Simona Fabbrini in sostituzione dell'avv. TOVOLI LEONARDO Parte_1
Per il dott. Controparte_1 Controparte_2
L'avv. Fabbrini dichiara che parte ricorrente rinuncia alla annualità 2022/2023, in quanto, nella
predetta annualità, la ricorrente ha prestato servizio con un orario inferiore al 50% dell'orario di
cattedra;
per il resto, si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il dott. prende atto della rinuncia di parte ricorrente in relazione alla annualità 2022/2023;
per CP_2
il resto, si riporta alla memoria di costituzione ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3725/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOVOLI Parte_1 C.F._1
LEONARDO, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIALE CARDUCCI 3
LIVORNO, presso il difensore avv. TOVOLI LEONARDO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.12.2023, docente in servizio, al momento del Parte_1
deposito del ricorso, presso la Scuola di primo grado “Bacci - Ridolfi” di IO (FI), ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del , per Controparte_3
l'insegnamento della religione cattolica, in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle lezioni (in particolare: nell'a.s. 2019/2020 – n. 3 contratti dal 1.09.2019 al 10.06.2020, dall'11.06.2020 al 12.06.2020 e dal 15.06.2020 al 18.06.2020, con orario di servizio settimanale completo, per l'insegnamento della religione cattolica, presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Enriques” di IO (FI);
nell'a.s. 2020/2021 – n. 5 contratti dal
1.09.2020 al 10.06.2021, dall'11.06.2021 al 12.06.2021, dal 14.06.2021 al 15.06.2021, dal 17.06.2021 al 18.06.2021 e dal 22.06.2021 al 22.06.2021, con orario di servizio settimanale completo, per
l'insegnamento della religione cattolica, presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Enriques” di IO (FI);
nell'a.s. 2021/2022 – n. 2 contratti dal 1.09.2021 al
10.06.2022 e dal 13.06.2022 al 16.06.2022, per n. 8 di servizio settimanale, per l'insegnamento della religione cattolica, presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Enriques” di
2
IO (FI) e n. 2 contratti dall'1.09.2021 al 10.06.2022 e dall'11.06.2022 al 29.06.2022, per
n. 6 ore di servizio settimanale, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di primo grado “Bacci - Ridolfi” di IO (FI);
nell'a.s. 2022/2023 – n. 2 contratti dal 7.11.2022 al
6.06.2023 e dal 12.06.2023 al 17.06.2023, per n. 8 ore di servizio settimanale, per l'insegnamento della religione cattolica, presso il Liceo Scientifico “XXV Aprile” di NT (FI);
nell'a.s. 2023/2024 – contratto dal 1.09.2023 al 10.06.2024, con orario di servizio settimanale completo, per l'insegnamento della religione cattolica, presso la Scuola di primo grado “Bacci - Ridolfi” di IO (FI);
v. lo stato matricolare nel fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64
CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22;
nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del
18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
La ricorrente ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, n. 29961/2023, pubblicata il
27.10.2023.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n.
69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e
3 le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e Cont 2023/24 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA
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