Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 4637/2022 R.G.TRIB.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 10 agosto 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero
d'ordine 4637 dell'anno 2022
T R A
TO SR (p. iva 00394970735) corrente in Massafra (Ta) in persona del l.r..p.t.;
AS RO
(c.f. [...]);
entrambi elettivamente domiciliati in Via San Leonardo n. 30 a
Massafra (Ta) presso lo studio dell'Avv. Lucia AS (c.f. [...]) dalla quale
sono rappresentati e difesi come da documentazione in atti;

Attore
C O N T R O
Fino 1 CU RL ( PI: 09966380967 ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata presso il suo procuratore costituito avv. Giulia Pellè
(C.F.:[...];
PEC: pelle.giulia@oravta.legalmail.it);

D'IA CO (C.F.:[...]) e SO AR (CF: [...]),
entrambi residenti in [...];

VA FA, dottore commercialista con studio in Taranto alla Via Berardi n. 89, (PEC
dottfabrizio.cavallo@pec.deor.com) in qualità di Liquidatore del patrimonio nella procedura di
1


liquidazione dei beni ex art. 14/ter L.3/2012 R.G., prot. n. 5/2021 promossa dai coniugi SO
AR e D'IA CO;

Pomes Michele, Avvocato con studio in Taranto alla Via Medagie D'Oro n. 62, quale custode e
Professionista Delegato alla vendita ai sensi dell'art. 591 bis cpc, giusta ordinanza del GE dott. A.
Paiano, nella procedura n. RGEI 480/2011 (PEC pomes.michele@oravta.legalmail.it);

Convenuti contumaci
Ove all'udienza del 04 ottobre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art.
127ter cpc
, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che
con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando il termine perentorio del 03 dicembre
2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e
con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle
ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto
dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della
legge n.69 del 18-06-2009
, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in
primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale
premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di
far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art.
111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del
processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto
2
dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni
ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e
le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-
dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo
cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a
fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle
parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della
definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio
raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza
istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che
limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 3
convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto
con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale
della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il
giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi
quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e
diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia
quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del
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