Trib. Ragusa, sentenza 22/10/2024, n. 1617

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 22/10/2024, n. 1617
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1617
Data del deposito : 22 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 3819/2021

TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 22/10/2024 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per OS AU l'avv. MICHELE DELL'AGLI, il quale insiste in opposizione, riportandosi alle note conclusive già depositate;
per ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAGUSA l'ispettore STEFANO VERDE, il quale chiede il rigetto dell'opposizione, riportandosi alla comparsa di risposta e alle note conclusive già depositate.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3819/2021 promossa da:
OS AU (C.F. [...]), in proprio e quale legale rappresentante della
BIO NATURA DI AU OS & C. SOC. SEMPL. AGR. (C.F. 01283830881), con il patrocinio dell'avv. MICHELE DELL'AGLI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via M. Cartia n. 28;

RICORRENTE-OPPONENTE
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAGUSA (C.F. 80004530889), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato STEFANO
VERDE, domiciliato presso la sede dell'Ispettorato in Ragusa, via Empedocle n. 28;

RESISTENTE-OPPOSTO
Oggetto
Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 2/2/2021 IO AU, in proprio e quale legale rappresentante della Bio Natura di AU IO & c. soc. sempl. agr., proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 18/0183, emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa in data 7/1/2021, con la quale era stato ordinato a IO AU e alla Bio Natura di AU IO & c. soc. sempl. agr. il pagamento della somma di euro 15.019,00 (di cui euro 15.000,00 per sanzione amministrativa ed euro 19,00 per spese di notifica).
Con memoria difensiva depositata in data 29/9/2021 si costituiva in giudizio l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Ragusa, il quale chiedeva di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del giudice del lavoro dell'11/10/2021 veniva rilevato che la controversia non rientrava nella competenza tabellare del giudice del lavoro e venivano rimessi gli atti al Presidente del Tribunale.
A seguito di assegnazione del procedimento a questo giudice, con memoria difensiva depositata in data 21/2/2022 si costituiva in giudizio l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa, il quale chiedeva di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 29/3/2022 veniva disposta prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 31/1/2023 la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa nei confronti di IO AU (opponente), in proprio e quale legale rappresentante della Bio Natura di AU IO & c. soc. sempl. agr., a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione del 17/11/2016, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, per aver impiegato in data
26/8/2016, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, i lavoratori HA
RA, TO PU, ME SS HU, RO EL e EP TA.
In via preliminare, con note di trattazione scritta del 9/3/2022 l'opponente ha eccepito
l'inammissibilità della memoria difensiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa (opposto), nonché l'inutilizzabilità dei documenti allegati, per mancato deposito con modalità telematiche.
L'eccezione è infondata, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che, in base all'art. 16bis, d.l. 179/2012, nella formulazione vigente ratione temporis:
- il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (cioè il deposito di tutti gli atti processuali successivi agli atti introduttivi, nonché dei documenti allegati) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (comma 1);

- tuttavia, “per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente” (comma 1);

- in ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal comma 1, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma (comma 1);

- è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 (cioè degli atti introduttivi) e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente (comma
1bis).
In sintesi, tali disposizioni consentono, ma non impongono, ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente di depositare con modalità telematiche gli atti processuali e i documenti allegati agli stessi.
È vero che, in base all'art. 2, comma 6, d.l. 11/2020, emesso a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino al 31/5/2020 (disposizione successivamente prorogata) anche gli atti e i documenti di cui all'art. 16bis, comma 1bis, d.l. 179/2012 (cioè anche gli atti introduttivi e i documenti allegati agli stessi) dovevano essere depositati esclusivamente con modalità telematiche.
Tuttavia, tale norma non ha inciso sulle disposizioni (sopra citate) dell'art. 16bis, comma 1, d.l.
179/2012
, le quali espressamente non qualificano come “difensori” i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, conseguentemente escludendo per questi ultimi l'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti processuali (introduttivi e successivi) e dei documenti allegati agli stessi.
Anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 6, d.l. 11/2020 è rimasto dunque valido il principio, affermato da Cass. 14062/2018, secondo cui “per i dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni il deposito telematico degli atti non è obbligatorio, bensì meramente facoltativo” (cfr., in tal senso, Trib. Verona 2/12/2020, est. Vaccari).
Con riguardo al caso di specie, ne segue che anche l'Ispettorato opposto (rappresentato da un funzionario delegato) non aveva l'obbligo di deposito telematico della memoria difensiva e dei documenti allegati alla stessa. Pertanto, la produzione documentale cartacea effettuata dall'Ispettorato opposto deve ritenersi ritualmente eseguita.
Peraltro, ed in ogni caso, anche a voler ritenere che l'Ispettorato opposto fosse soggetto all'obbligo di deposito telematico della memoria difensiva e dei documenti allegati alla stessa, ciò non comporterebbe comunque la nullità della costituzione dell'Ispettorato opposto e l'inammissibilità della produzione documentale effettuata, ma una mera irregolarità.
Del resto, Cass. 18535/2019 ha affermato che l'avvenuta presentazione di una domanda di insinuazione allo stato passivo con deposito in cancelleria, anziché a mezzo p.e.c. inviata al curatore, come prescritto dalla l. fall., art. 93, integra una semplice irregolarità sanabile e non dà quindi luogo alla inammissibilità della domanda medesima.
Nella motivazione della predetta sentenza è stato infatti evidenziato che:
- “questa Corte, in un caso speculare, esaminato nella sentenza n. 9772/2016, ha statuito che nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi al tribunale dal 30 giugno 2014, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio ... non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, essendo stato comunque realizzato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa
a disposizione delle altre parti”;

- “le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste per la realizzazione di un certo risultato, con la conseguenza che è irrilevante l'eventuale inosservanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato”.
Analogamente, è stato affermato da Cass. 19151/2019 che “come il deposito per via telematica dell'atto introduttivo del giudizio, anziché con modalità cartacee, non dà luogo ad una nullità della
costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, in ragione della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa dell'atto a disposizione delle altre parti secondo le previste modalità (Cass. n. 9772 del 2016, n. 1717 del
2019), ugualmente il deposito dell'atto introduttivo con modalità cartacee anziché, in ipotesi, per via telematica, costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale”.
Ciò premesso, con il primo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato che:
- con l'ordinanza ingiunzione opposta era stato contestato un fatto diverso rispetto a quello contestato con il verbale unico di accertamento e notificazione del 17/11/2016;

- infatti, secondo il predetto verbale la presunta violazione era stata commessa in data 27/8/2016, mentre secondo l'ordinanza ingiunzione opposta la presunta violazione era stata posta in essere in data 26/8/2016.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Dagli atti di causa emerge che la violazione contestata si riferisce a fatti avvenuti in data 26/8/2016.
Ciò risulta:
- dalle dichiarazioni rese dai (presunti) lavoratori, che recano la data del 26/8/2016 (cfr. all. 3 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto);

- dal verbale di primo accesso ispettivo, che pure reca la data del 26/8/2016 (cfr. all. 4 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto);

- dal rapporto ex art. 17 l. 689/1981, nel quale si legge che “la data effettiva del fatto oggetto di contestazione è il 26/08/2016” (cfr. all. 6 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto);

- dall'ordinanza ingiunzione opposta, nella quale si legge che “il signor AU IO ha occupato il 26/08/2016 i lavoratori sottoindicati …”.
È vero che a p. 2 del verbale unico di accertamento e notificazione del 17/11/2016 viene riportato che “la ditta ha irregolarmente occupato per la sola giornata del 27 agosto 2016 i lavoratori sotto elencati”, ma in altri punti del medesimo verbale si fa riferimento alla data (corretta) del 26/8/2016.
Più precisamente, a p. 1 viene specificato che gli accertamenti ispettivi sono iniziati con “accesso del 26/08/2016” e a p. 2 viene chiarito che “il presente verbale … si riferisce al periodo dal 26/08/2016 al 26/08/2016” e che gli “accertamenti ispettivi” sono “iniziati in data 26.08.2016 con
l'accesso eseguito presso le serre dell'azienda agricola” (cfr. all. 5 alla memoria difensiva dell'Ispettorato opposto).
Può quindi ritenersi che l'indicazione della data del 27/8/2016, peraltro in un solo punto del verbale unico di accertamento e notificazione del 17/11/2016, rappresenti un mero errore materiale che non inficia la validità dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato l'inesistenza della violazione per mancanza del rapporto di lavoro subordinato, deducendo che:
- non emergevano elementi indiziari tali da deporre per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

- TO PU,
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