Trib. Messina, sentenza 18/01/2024, n. 120

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 18/01/2024, n. 120
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 120
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Caterina Mangano Giudice dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2156 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
OS SANTA nata a [...] il [...] (c.f. [...]), ivi residente in [...] (Compl. Oasi), rappresentata e difesa per procura in atti, dall'avv. US Saitta (pec: avv.giuseppesaitta@pec.giuffre.it;
fax: 0909018752;
c.f.:
[...]) e dall'avv. Veronica Saitta (c.f.:
[...];
pec: avv.veronicasaitta@pec.giuffre.it;
fax:
0909018752) - con conferimento agli stessi d'ogni facoltà di legge, compresa quella di agire anche separatamente - elettivamente domiciliata in
Messina, Via Risorgimento n. 165, presso lo studio dei suddetti difensori;

PARTE ATTRICE
E
OS IU, nato a [...] l'[...] (C.F.
[...]), residente in [...] (ex Viale
P. TO n. 101), complesso Pace e Bene, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Rizzo Nervo (c.f.: [...]) pec:
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studiolegale@pec.rizzonervo.it;
tel. 3482467623) ed elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio di quest'ultimo, sito in Via
Cavalluccio n. 8, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
BANCO BPM S.P.A., con sede in Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e Milano
09722490969, partita iva 10537050964, società costituita in data
13/12/2016, giusto atto di fusione ai rogiti Notaio Carlo Marchetti di
Milano, repertorio numero 13.501, raccolta numero 7.087, a seguito della fusione tra la Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. e il
Banco Popolare Società Cooperativa – società quest'ultima incorporante la
Banca Popolare di Lodi spa, giusto atto di fusione del 20/12/2011 ai rogiti
Notaio Marco Porceddu Cilione di Verona, repertorio n. 56755, raccolta n.
20929, registrato a Verona il 22/12/2011 al n. 27162, Serie 1T, in persona del suo procuratore speciale, Dott. Bruno Carmassi nato a [...] il
30/06/1967, codice fiscale [...], munito di ogni necessario potere in virtù di procura conferita in data 24/11/2020 dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del
Banco BPM spa, Dott. Massimo Tononi, ai rogiti Notaio Dott. Marco
Porceddu Cilione, repertorio n. 63687 e fasc. n. 25719, registrata a Verona in data 24 novembre 2020 al numero 36100 serie 1T, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, c.f.:
[...], il quale ha indicato il numero di fax 0902513084
e l' indirizzo di posta elettronica certificata michelemazzeo@pec.giuffre.it, ove ricevere qualsivoglia comunicazione/notifica, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via Dei Verdi n. 13;
PARTE
CONVENUTA avente per oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
2 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 09.05.2021 ed il 23.04.2021
OS NT conveniva in giudizio OS US ed il BANCO BPM
s.p.a., esponendo che in data 06.03.2021 era deceduto ab intestato a
Messina OS TO, padre dell'attrice e del convenuto OS
US;
che il de cuius, con contratto del 24.10.2005, rogato dal notaio
Vincenzo DI PASQUALE, aveva donato al figlio US, riservando per sé l'usufrutto, la nuda proprietà di un appartamento per civile abitazione, composto da quattro vani ed accessori al piano quinto (sesta elevazione fuori terra), allibrato in catasto al foglio di mappa n. 112 di Messina, part.
n. 446, sub 28, nonché di un vano cantina esteso catastalmente metri quadrati ventitré (mq. 23), posto a piano sottostrada, allibrato in catasto al foglio di mappa n. 112, di Messina, part. n. 446, sub 33;
che tale donazione era stata espressamente effettuata a titolo di anticipata legittima, con la specificazione che l'eventuale eccedenza sarebbe stata da imputare alla quota disponibile;
che con successivo contratto del 01.08.2018 in Notar
Federico LISI il de cuius aveva donato sempre al figlio US, riservando per sé l'usufrutto, la nuda proprietà di un locale commerciale sito a Messina, Via Cesare Battisti, con ingresso dai numeri civici 192 e
194, costituito da due vani comunicanti e dotato di wc e di due piccoli vani retrobottega, ubicato al piano terra, allibrato in catasto al foglio n. 227 di
Messina, part. n. 149 sub. 45, piano terra, avente una superficie catastale totale di mq.63;
che la suddetta donazione era stata espressamente effettuata in conto legittima e per il di più sulla disponibile e con dispensa da collazione ed imputazione;
che i beni di proprietà del padre erano posseduti dal fratello US che, celibe e senza figli, aveva sempre abitato nella casa paterna;
che il de cuius era titolare di rapporti bancari presso l'agenzia di Messina via Garibaldi n. 427 del BANCO BPM s.p.a. e,
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in particolare, di un conto corrente cointestato con il figlio US
(ovvero con facoltà di firma di quest'ultimo), che al momento della morte presentava un saldo attivo non superiore ad € 10.000,00 e di altri rapporti non meglio specificati, ove aveva depositato i suoi risparmi per un ammontare complessivo superiore ad € 500.000,00, ma che ella non aveva potuto determinare con maggiore precisione, in quanto l'istituto bancario convenuto non aveva fornito le informazioni richieste. Tutto ciò esposto, evidenziava che le menzionate donazioni ledevano la quota a lei riservata dalla legge quale legittimaria e chiedeva, pertanto, che le fosse attribuita a tale titolo la proprietà per un terzo indiviso dei suddetti beni immobili e che di essi fosse, quindi, effettuata la divisione. Rilevava, poi, che a lei spettava la metà delle somme di denaro di pertinenza del de cuius e, nell'ipotesi in cui fosse emerso nel corso del giudizio che il de cuius aveva trasferito al figlio US denaro o valori, anche la metà di tali beni, dovendosi ritenere che si era al cospetto di donazioni nulle per difetto di forma.
Chiedeva, pertanto, che OS US fosse condannato in solido con il BANCO BPM s.p.a. al pagamento dell'importo che sarebbe risultato dovuto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Chiedeva, infine, che
OS US fosse condannata a rendere il conto dei frutti dei beni immobili rimasti nel suo possesso esclusivo dalla data di apertura della successione sino alla data della divisione del patrimonio ereditario.
Con comparsa depositata il 13.07.2021, si costituiva tempestivamente OS US, il quale eccepiva preliminarmente
l'improcedibilità delle domande avversarie per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'improponibilità della domanda di riduzione per non avere l'attrice accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario. Nel merito, contestava la fondatezza delle domande avversarie, rilevando, quanto alle pretese avanzate dall'attrice sulle somme
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depositate sui conti intestati al de cuius, che OS TO aveva disposto dei suoi beni con testamento olografo pubblicato in data
09.06.2021, con il quale aveva devoluto le somme esistenti sul conto corrente e sul deposito titoli esclusivamente a favore del figlio US, sicché nessuna pretesa poteva avanzare l'attrice su tali somme. Rilevava che avrebbero dovuto essere divisi, invece, gli altri beni non indicati nel testamento, dei quali il de cuius risultava intestatario al momento del decesso, consistenti in una unità immobiliare sita in Messina Fondo De
Pasquale ed in un terreno sito in località Massa san Giovanni. Quanto, poi, alla domanda di riduzione, evidenziava che OS NT aveva ricevuto dal padre in vita diverse liberalità. Osservava, in particolare, che il padre aveva mantenuto la figlia ed il marito fino a quando quest'ultimo, due anni dopo le nozze, non era stato assunto presso il corpo di Polizia Municipale di Messina;
che il padre si era fatto carico di tutte le spese del matrimonio della figlia;
che il padre aveva pagato l'intero prezzo per l'acquisto di un appartamento di nuova costruzione, sito in via Pantaleo – Messina per un importo complessivo di 62.000.000 di lire, oltre a 1.000.000 di lire per migliorie ed oltre alle spese del rogito, bene che era stato, quindi, intestato ai coniugi OS NT e ME LV;
che il padre aveva consegnato alla figlia un cospicuo importo di denaro anche in occasione dell'acquisto da parte di quest'ultima di altra casa, sita nel Condominio
“Oasi”, con atto del 17.06.2010;
che il de cuius OS TO aveva elargito svariati ulteriori importi di denaro sia a favore della figlia OS
NT sia a favore dei nipoti ES e AV ME;
che in data
16.09.1988, il de cuius aveva acquistato due buoni fruttiferi postali dell'importo di 5.000.000 di lire cadauno, entrambi cointestati ai figli
OS NT e OS US;
che in data 16.2.1989 il de cuius aveva acquistato due buoni fruttiferi postali dell'importo di 500.000 lire cadauno
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cointestati ai figli OS NT e OS US;
che in data 6.2.1989 il de cuius aveva acquistato due buoni fruttiferi postali dell'importo di

1.000.000 di lire cadauno cointestati ai figli OS NT e OS
US. Sottolineava, quindi, che tali donazioni avrebbero dovuto essere prese in considerazione ai fini del calcolo in ordine alla eventuale sussistenza di una lesione di legittima. Osservava, inoltre, che OS
NT, dopo il matrimonio, aveva preteso la consegna da parte del padre di tutti i gioielli appartenuti sia alla madre naturale, IL MI che alla seconda moglie del de cuius, signora SA FA, per un valore complessivo di circa € 120.000,00. Quanto alle asserite donazioni effettuate dal padre al deducente, rilevava che egli aveva sempre contribuito economicamente ed in via esclusiva al mantenimento dell'anziano genitore, titolare solo di due modesti trattamenti pensionistici, pari a complessivi
880,00 euro fino al mese di novembre 2019 ed aveva sempre effettuato a sue esclusive spese migliorie agli immobili donati e dei quale il padre era usufruttuario. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie.
Con comparsa depositata il 06.08.2021 si costituiva tempestivamente il BANCO BPM s.p.a., il quale eccepiva la propria carenza di
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