Trib. Castrovillari, sentenza 05/12/2024, n. 2053
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1527/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
TERESA VINCENZI, presso il cui studio sito in Castrovillari, alla Via Padre Francesco Russo,
è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
DOMENICO LO POLITO, presso il cui studio sito in Castrovillari, alla via G. Carducci n. 7, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in data 29.03.2012 in Castrovillari con (atto n.3, Parte I, CP_1
anno 2012) e che dal rapporto di coniugio non erano nati figli;
deduceva che, da tempo, la pagina 1 di 5
convivenza coniugale era divenuta intollerabile per incomprensioni e divergenze caratteriali;
di non aver alcun bene di proprietà in comune con il coniuge.
Tanto premesso, adiva l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:“ autorizzare i coniugi a vivere separatamente e dichiarare la separazione personale degli stessi;
- disporre che la casa coniugale resti assegnata alla sig.ra
[...]
;
- con riferimento alle questioni patrimoniali, non avendo i coniugi in comunione CP_1
beni mobili registrati o immobili, e svolgendo entrambi attività lavorativa, si chiede che nulla sia disposto in merito ad eventuali reciproche concessioni e corresponsione di un assegno”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale non CP_1 opponendosi alla domanda di separazione, rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa della violazione, da parte del marito, di uno degli obblighi fondamentali del matrimonio;
di non essere proprietaria della casa coniugale;
che, stante la disponibilità del figlio di primo letto, su di essa si erano effettuati dei lavori nell'interesse di entrambi i coniugi;
che per garantire le spese di manutenzione della casa coniugale si era sobbarcata di vari mutui e prestiti e che per tali ragioni le sue entrati mensili erano pari a 500.
Ciò posto, , chiedeva all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione alle CP_1 seguenti conclusioni: “pronunci la separazione personale dei predetti coniugi;
- ponga a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il mantenimento non inferiore ad € 300,00”.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentite le parti e
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