Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4960

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4960
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4960
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI BARI 1^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice nel procedimento civile contenzioso, rubricato al n. 8017/2023 R.G., avente ad oggetto “Matrimonio
(promessa di matrimonio ex artt. 7981 c.c. – opposizione al matrimonio ex artt. 102- 104 c.c. – impugnazione del matrimonio ex artt. 117 e ss. c.c.)”, vertente tra:

, nato a [...] il [...], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera in Parte_1 atti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 16.05.2023, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Raffaele Notarstefano,
-ATTORE-
e
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, P_ dall'avv. Claudio D'Amato,
-CONVENUTA- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-INTERVENTORE EX LEGE- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza dell'11.01.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M. in sede che, in data 12.01.2024, ha apposto il proprio visto, concludendo per l'accoglimento della domanda.

FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato all'odierna convenuta, depositato in data 28/06/2023, si costituiva in giudizio e deduceva quanto di seguito: Il signor , fin dal gennaio Parte_1 Pt_1 del 2022, iniziava, via chat di internet, una relazione a distanza con la signora cittadina P_ bielorussa, conosciuta su un sito di incontri;
La relazione è proseguita virtualmente per alcuni mesi e in questo periodo il signor riceveva, dalla signora ampie rassicurazioni sullo stato di salute Pt_1 P_ della convenuta (doc. 1 chat di WhatsApp del 25.02.2022 e del 14.06.2022), fino a quando, di comune accordo,
i due, hanno deciso di sposarsi, per cui la signora è venuta in Italia con un volo aereo;
Il signor P_
, in data 13.10.2022 ha contratto matrimonio civile (doc. 2 documenti matrimonio) con la signora Pt_1
nata a Borisov in [...], il [...], cod. fisc. , residente in [...]C.F._1
Bari, alla via Domenico Nicolai, 48, domiciliata in Bari, presso lo studio dell'Avv. Claudio D'AMATO, alla via Sparano da Bari, 125 indirizzo P.E.C.: (doc. 3 elezione di domicilio);
Circa Email_1 una settimana dopo il matrimonio, la signora inizia a far presente al marito che aveva problemi di P_ salute, era sempre stanca e la sua pressione, sia minima, sia massima, sono sempre alte (doc. 1 chat di

WhatsApp del 23.10.2022), l'attore cerca di convincerla a fare una visita medica, ma lei minimizza i sintomi
1 e rimanda ad un altro momento;

2. In data 25.10.2022, la signora a seguito delle insistenze del signor P_

di effettuare una visita medica, chiarisce che i problemi di pressione erano causati da una ciste sul Pt_1 rene destro che le causava anche vomito e dolori (doc. 1 chat di WhatsApp del 25.10.2022 e relativa traduzione
e del 26.10.2022);

3. Nell'apprendere la notizia, l'attore prende appuntamento dal suo medico curante, il quale le prescrive un esame del sangue e una radiografia ai reni (doc. 4 Prescrizione esami). La convenuta,

a questo punto, rifiuta gli esami e afferma di voler fare la radiografia ai reni in Bielorussia;

4. In data

05.11.2022, la signora si allontanava dalla casa familiare, dicendo che doveva tornare in Bielorussia P_ per curarsi;

5. Durante l'assenza della convenuta, i coniugi comunicavano tra loro regolarmente attraverso la chat di WhatsApp (doc. 1 chat di WhatsApp del 9.11.2022 e del 10.11.2022);

6. In data 10.11.2022, la signora comunicava all'attore che i suoi problemi medici, erano più gravi di quelli che inizialmente P_ gli aveva riferito (doc. 1 chat di WhatsApp del 10.11.2022);

7. In data 12.11.2022, il signor , ormai Pt_1

a conoscenza della gravità del problema, evidenziava alla signora che la grave malattia della quale P_ era affetta era stata nascosta dalla stessa prima del matrimonio (doc. 1 Chat di WhatsApp del 12.11.2022 e relativa traduzione);

8. Se i problemi che affliggono la signora fossero stati conosciuti prima P_ dall'attore, questi non avrebbe acconsentito alla celebrazione delle nozze, al contrario, gli era stato assicurato, prima del matrimonio, che la convenuta avrebbe contribuito con il suo lavoro alle esigenze della costituenda famiglia;
L'art. 122 c.c. – così come sostituito dall'art. 17, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia – prevede che il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233 c.c., se la gravidanza è stata portata a termine;
10. Non essendoci stata coabitazione per un anno dopo che è stato scoperto l'errore, il matrimonio, pertanto, è annullabile;
11. L'odierno attore, in data 29.03.2023, veniva informato dall'Avvocato che lo rappresenta e difende nel presente giudizio della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n.

28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, così come veniva informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n.
132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto-legge, come da dichiarazione presente nella procura alle liti in calce al presente atto.
Pertanto, l'attore concludeva chiedendo “all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedersi:

1. Accertare che la convenuta, signora prima del matrimonio, ha tenuto nascosto all'attore il P_ suo stato di salute, inducendo lo stesso in errore essenziale sulle sue qualità personali, sapendo che il signor

conoscendo prima del matrimonio i problemi fisici che la affliggevano, non avrebbe mai Parte_1 acconsentito alla celebrazione dello stesso;

2. Per l'effetto dell'accertamento di cui al punto precedente, dichiarare l'annullamento del matrimonio ex art. 122 c.c.
”.
Con comparsa di costituzione del 16.07.2023, si costituiva in giudizio la quale, P_ confermando quanto dedotto dall'attore, deduceva, a sua volta, che: “il matrimonio non era mai
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