Trib. Matera, sentenza 24/07/2024, n. 648
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1338/2021, avente ad oggetto “opposizione successiva all'esecuzione”, riservata per la decisione all'udienza dell'8.2.2024
TRA
LA SIRITIDE SRL. (C.F. 00450210778) con l'Avv. GULFO
NICOLA (C.F. [...])
CONTRO
SA AN (C.F. [...]) con
l'Avv. BEVILACQUA BENEDETTO (C.F. [...])
PINTO AN ANTONIO (C.F. [...]) con
l'Avv. PUGLIESE MARIA GIUSEPPINA (C.F. [...])
BEVILACQUA BENEDETTO (C.F. [...]) con
l'Avv. BEVILACQUA BENEDETTO ex art. 86 c.p.c. (C.F.
[...])
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza
l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, La Siritide s.r.l. ha convenuto in giudizio - a seguito di riassunzione del giudizio di merito oppositivo - Francesco MA, Francesco ON TO, nonché
NE UA per ivi sentire dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia
e la caducazione degli atti esecutivi compiuti nella procedura esecutiva immobiliare n. 78/2015 R.E.I., con conseguente dichiarazione di improcedibilità della stessa, o in subordine, di estinzione della procedura. L'opponente ha, inoltre, chiesto lo svincolo e la restituzione delle somme attualmente accantonate, oltre la rifusione delle spese di lite con condanna delle controparti anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 c.p.c.
La difesa opponente ha allegato che la procedura esecutiva è stata promossa in ragione della sentenza del Tribunale di Matera n.
691/2015, integralmente confermata dalla Corte di Appello di Potenza
(cfr. sentenza n. 759/2018). Nell'ordito narrativo di parte opponente, si legge che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26304/2020 del 18 novembre 2020, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale, di talché, secondo gli assunti attorei, tutti gli atti esecutivi compiuti devono ritenersi privi di effetti, con efficacia ex tunc e con ogni conseguenza anche in ordine alla validità del titolo esecutivo e della procedura esecutiva.
2
Il g.e., con ordinanza del 25 maggio 2021, ha sospeso, siccome ritenuti invalidi ed illegittimi, tutti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n.
78/2015 R.E.I. Tribunale di Matera, compiuti successivamente al 07.11.2018, assegnando il termine perentorio di mesi tre, per l'instaurazione del giudizio di merito.
Avviato il presente giudizio di merito, si sono costituti l'arch. MA
e l'avv. UA, i quali hanno chiesto il rigetto delle domande dell'opponente e la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite
e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Gli opposti sostengono che il titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva non sia mai venuto meno in quanto giammai sostituito dalla sentenza di seconde cure come, peraltro, affermato da diverse pronunce del Tribunale di Matera rese a seguito di diverse analoghe opposizioni proposte dall'odierna opponente. Evidenziano, inoltre, che in ogni caso sussistono altri titoli esecutivi degli intervenuti e dello stesso procedente, antecedenti alla pronuncia di cassazione, in ragione dei quali dare, comunque, impulso alla procedura esecutiva.
Nel giudizio si è costituito anche l'arch. TO, il quale, al pari degli altri opposti, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell'efficacia degli atti esecutivi compiuti nella procedura esecutiva n. 78/2015 R.E.I.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
2.
La domanda di caducazione degli atti esecutivi nella procedura n.
78/2015 R.E.I. per l'intervenuta ordinanza della Corte di Cassazione n.
26304/2020 è da ritenersi, pregiudizialmente, inammissibile atteso che essa è stata già trattata e decisa con pronunce passate in giudicato.
3
La Corte regolatrice (cfr. Cass. 27399/2023) ha avuto, recentemente, modo di riaffermare il principio secondo cui “il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia» (cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 22520 del 28/10/2011, Rv. 620387 – 01;
Sez. L, Ordinanza n.
25745 del 30/10/2017, Rv. 646114 – 01;
Sez. 2, Sentenza n. 6091 del
04/03/2020, Rv. 657127 – 01;
Sez. 5, Ordinanza n. 21698 del
29/07/2021, Rv. 661901 – 01). In particolare, è stato puntualmente chiarito che «il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente) ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 31636 del 04/11/2021, Rv.
662710 – 01 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4717 del 14/02/2022, Rv.
663902 - 01). Non sono invece coperte dal giudicato le questioni «concernenti effetti ulteriori o diversi che non contraddicano il medesimo accertamento già compiuto» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19503 del 09/11/2012, Rv. 624146 –
01), fermo restando che «qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11600 del
4 14/05/2018, Rv. 648531 – 01;
Sez. 1, Ordinanza n. 27304 del
26/10/2018, Rv. 651467 – 01)”.
Il giudicato, esterno o interno, è infatti un elemento destinato a fissare la regola del caso concreto ed è finalizzato ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, quale interesse pubblico ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche, come tale rilevabile d'ufficio. Stante il carattere immutabile e irretrattabile del giudicato, le parti non vi possono nemmeno rinunciare (cfr. Cass. 11 luglio 1979, n. 3988).
Nello specifico, il Tribunale di Matera, con sentenza n. 442/2021 del 15 giugno 2020, respingendo l'istanza di cessazione della materia del contendere per l'asserita caducazione dell'originario titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Matera n. 691/2015 del 7 luglio 2015, ha affermato che lo stesso non essendo stato oggetto di censure, annullamento o revoca, rimane valido ed efficace (cfr. doc. 13 difesa
Francesco MA). Tale sentenza non è stata oggetto di alcuna impugnazione (cfr. doc. 14 difesa Francesco MA), di talché è passata in giudicato.
Il Tribunale di Matera, in applicazione di principi espressi in Cass.
3074/2013, nel respingere altra opposizione, ha, inoltre, dichiarato (cfr. sentenza n. 627/2021) che tutti gli atti pregressi esecutivi alla data di pubblicazione della pronuncia di secondo grado, poi annullata in sede di legittimità (n.d.r. 7 novembre 2018), rimangono allo stato validi ed efficaci, senza risultare caducati dalle vicende inerenti al titolo esecutivo giudiziale posto
a fondamento dell'azione esecutiva (doc. 16 produzione difesa Francesco
MA). Anche tale sentenza non è stata impugnata, passando così in giudicato (cfr. doc. 17 difesa Francesco MA).
3.
Entrando in media res, si rileva quanto segue.
5
La Corte d'Appello di Potenza, con la citata sentenza n. 759/2018, ha semplicemente deciso in rito, avendo ritenuto l'impugnazione proposta da La Siritide s.r.l. avverso la sentenza di primo grado inammissibile:
«...la Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ...da
La SIRITIDE s.r.l. ...così provvede: dichiara l'appello proposto nei confronti di
MA Francesco inammissibile;
rigetta l'appello proposto nei confronti di
TO Francesco ON...» (cfr. doc. 5 produzione opponente). Anche la
Corte di Cassazione nell'ordinanza del 18 novembre 2020 dà atto di tale situazione processuale: «In accoglimento del motivo, così va disposta la cassazione della sentenza di secondo grado che ha invece definito in mero rito
l'appello della Siritide nei confronti del MA, con rinvio alla medesima
Corte territoriale...».
A ben vedere, la Corte d'Appello non è entrata nel merito della controversia riguardo alla posizione di Francesco MA (creditore procedente), essendosi limitata ad una pronuncia in rito.
Conseguentemente, non ha inciso in modo alcuno sulla sentenza emessa dal Giudice di prime cure con riferimento alla posizione del creditore e men che meno si è sostituita ad essa. Lo stesso dicasi per il pronunciamento della Corte di Cassazione, vertente unicamente sul punto dell'inammissibilità dell'appello. Deriva che la sentenza di primo grado del Tribunale di Matera è rimasta integra, pienamente valida ed efficace fra le parti e nei rapporti esterni.
Considerato che
gli atti esecutivi posti in essere dall'arch. MA, a cominciare dalla conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare ex
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1338/2021, avente ad oggetto “opposizione successiva all'esecuzione”, riservata per la decisione all'udienza dell'8.2.2024
TRA
LA SIRITIDE SRL. (C.F. 00450210778) con l'Avv. GULFO
NICOLA (C.F. [...])
CONTRO
SA AN (C.F. [...]) con
l'Avv. BEVILACQUA BENEDETTO (C.F. [...])
PINTO AN ANTONIO (C.F. [...]) con
l'Avv. PUGLIESE MARIA GIUSEPPINA (C.F. [...])
BEVILACQUA BENEDETTO (C.F. [...]) con
l'Avv. BEVILACQUA BENEDETTO ex art. 86 c.p.c. (C.F.
[...])
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All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza
l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, La Siritide s.r.l. ha convenuto in giudizio - a seguito di riassunzione del giudizio di merito oppositivo - Francesco MA, Francesco ON TO, nonché
NE UA per ivi sentire dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia
e la caducazione degli atti esecutivi compiuti nella procedura esecutiva immobiliare n. 78/2015 R.E.I., con conseguente dichiarazione di improcedibilità della stessa, o in subordine, di estinzione della procedura. L'opponente ha, inoltre, chiesto lo svincolo e la restituzione delle somme attualmente accantonate, oltre la rifusione delle spese di lite con condanna delle controparti anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 c.p.c.
La difesa opponente ha allegato che la procedura esecutiva è stata promossa in ragione della sentenza del Tribunale di Matera n.
691/2015, integralmente confermata dalla Corte di Appello di Potenza
(cfr. sentenza n. 759/2018). Nell'ordito narrativo di parte opponente, si legge che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26304/2020 del 18 novembre 2020, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale, di talché, secondo gli assunti attorei, tutti gli atti esecutivi compiuti devono ritenersi privi di effetti, con efficacia ex tunc e con ogni conseguenza anche in ordine alla validità del titolo esecutivo e della procedura esecutiva.
2
Il g.e., con ordinanza del 25 maggio 2021, ha sospeso, siccome ritenuti invalidi ed illegittimi, tutti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n.
78/2015 R.E.I. Tribunale di Matera, compiuti successivamente al 07.11.2018, assegnando il termine perentorio di mesi tre, per l'instaurazione del giudizio di merito.
Avviato il presente giudizio di merito, si sono costituti l'arch. MA
e l'avv. UA, i quali hanno chiesto il rigetto delle domande dell'opponente e la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite
e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Gli opposti sostengono che il titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva non sia mai venuto meno in quanto giammai sostituito dalla sentenza di seconde cure come, peraltro, affermato da diverse pronunce del Tribunale di Matera rese a seguito di diverse analoghe opposizioni proposte dall'odierna opponente. Evidenziano, inoltre, che in ogni caso sussistono altri titoli esecutivi degli intervenuti e dello stesso procedente, antecedenti alla pronuncia di cassazione, in ragione dei quali dare, comunque, impulso alla procedura esecutiva.
Nel giudizio si è costituito anche l'arch. TO, il quale, al pari degli altri opposti, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell'efficacia degli atti esecutivi compiuti nella procedura esecutiva n. 78/2015 R.E.I.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
2.
La domanda di caducazione degli atti esecutivi nella procedura n.
78/2015 R.E.I. per l'intervenuta ordinanza della Corte di Cassazione n.
26304/2020 è da ritenersi, pregiudizialmente, inammissibile atteso che essa è stata già trattata e decisa con pronunce passate in giudicato.
3
La Corte regolatrice (cfr. Cass. 27399/2023) ha avuto, recentemente, modo di riaffermare il principio secondo cui “il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia» (cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 22520 del 28/10/2011, Rv. 620387 – 01;
Sez. L, Ordinanza n.
25745 del 30/10/2017, Rv. 646114 – 01;
Sez. 2, Sentenza n. 6091 del
04/03/2020, Rv. 657127 – 01;
Sez. 5, Ordinanza n. 21698 del
29/07/2021, Rv. 661901 – 01). In particolare, è stato puntualmente chiarito che «il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente) ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 31636 del 04/11/2021, Rv.
662710 – 01 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4717 del 14/02/2022, Rv.
663902 - 01). Non sono invece coperte dal giudicato le questioni «concernenti effetti ulteriori o diversi che non contraddicano il medesimo accertamento già compiuto» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19503 del 09/11/2012, Rv. 624146 –
01), fermo restando che «qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11600 del
4 14/05/2018, Rv. 648531 – 01;
Sez. 1, Ordinanza n. 27304 del
26/10/2018, Rv. 651467 – 01)”.
Il giudicato, esterno o interno, è infatti un elemento destinato a fissare la regola del caso concreto ed è finalizzato ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, quale interesse pubblico ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche, come tale rilevabile d'ufficio. Stante il carattere immutabile e irretrattabile del giudicato, le parti non vi possono nemmeno rinunciare (cfr. Cass. 11 luglio 1979, n. 3988).
Nello specifico, il Tribunale di Matera, con sentenza n. 442/2021 del 15 giugno 2020, respingendo l'istanza di cessazione della materia del contendere per l'asserita caducazione dell'originario titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Matera n. 691/2015 del 7 luglio 2015, ha affermato che lo stesso non essendo stato oggetto di censure, annullamento o revoca, rimane valido ed efficace (cfr. doc. 13 difesa
Francesco MA). Tale sentenza non è stata oggetto di alcuna impugnazione (cfr. doc. 14 difesa Francesco MA), di talché è passata in giudicato.
Il Tribunale di Matera, in applicazione di principi espressi in Cass.
3074/2013, nel respingere altra opposizione, ha, inoltre, dichiarato (cfr. sentenza n. 627/2021) che tutti gli atti pregressi esecutivi alla data di pubblicazione della pronuncia di secondo grado, poi annullata in sede di legittimità (n.d.r. 7 novembre 2018), rimangono allo stato validi ed efficaci, senza risultare caducati dalle vicende inerenti al titolo esecutivo giudiziale posto
a fondamento dell'azione esecutiva (doc. 16 produzione difesa Francesco
MA). Anche tale sentenza non è stata impugnata, passando così in giudicato (cfr. doc. 17 difesa Francesco MA).
3.
Entrando in media res, si rileva quanto segue.
5
La Corte d'Appello di Potenza, con la citata sentenza n. 759/2018, ha semplicemente deciso in rito, avendo ritenuto l'impugnazione proposta da La Siritide s.r.l. avverso la sentenza di primo grado inammissibile:
«...la Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ...da
La SIRITIDE s.r.l. ...così provvede: dichiara l'appello proposto nei confronti di
MA Francesco inammissibile;
rigetta l'appello proposto nei confronti di
TO Francesco ON...» (cfr. doc. 5 produzione opponente). Anche la
Corte di Cassazione nell'ordinanza del 18 novembre 2020 dà atto di tale situazione processuale: «In accoglimento del motivo, così va disposta la cassazione della sentenza di secondo grado che ha invece definito in mero rito
l'appello della Siritide nei confronti del MA, con rinvio alla medesima
Corte territoriale...».
A ben vedere, la Corte d'Appello non è entrata nel merito della controversia riguardo alla posizione di Francesco MA (creditore procedente), essendosi limitata ad una pronuncia in rito.
Conseguentemente, non ha inciso in modo alcuno sulla sentenza emessa dal Giudice di prime cure con riferimento alla posizione del creditore e men che meno si è sostituita ad essa. Lo stesso dicasi per il pronunciamento della Corte di Cassazione, vertente unicamente sul punto dell'inammissibilità dell'appello. Deriva che la sentenza di primo grado del Tribunale di Matera è rimasta integra, pienamente valida ed efficace fra le parti e nei rapporti esterni.
Considerato che
gli atti esecutivi posti in essere dall'arch. MA, a cominciare dalla conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare ex
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