Trib. Firenze, sentenza 03/04/2024, n. 1091

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 03/04/2024, n. 1091
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1091
Data del deposito : 3 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 6218/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6218/2018 avente ad oggetto “divorzio giudiziale” promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Firenze, Via del Corso n. 2 presso lo studio dell'avv. Daniela Marcucci Pilli, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], domiciliata in Firenze, Via Duca D'Aosta n. 16 presso lo studio dell'avv. Eva Marri che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 26/07/20219)
Oggetto: declaratoria di cessazione degli effetti civili di matrimonio
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9
Il ricorrente ha concluso come da foglio di pc depositato in PCT in data 20/09/2023, nel quale ha chiesto al Tribunale di: “confermare l'esclusione di qualsivoglia assegno in favore della sig.ra
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nelle CP_1
memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., insistendo nell'opposizione alle istanze ex adverso formulate così come eccepito e richiesto nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3, richiamando comunque in toto quanto dedotto ed eccepito anche con le note a verbale dell'udienza del 14 aprile
2022. Con vittoria di spese ed onorari”, parzialmente modificate con comparsa conclusionale del
17/11/2023 nella quale ha chiesto: “ In via istruttoria – occorrendo – si chiede l'ammissione di tutti i mezzi istruttori di cui alle memorie 183, comma sesto n. 2 e 3, c.p.c. e negli altri atti e verbali di causa, in particolare insistendo per l'ammissione dei capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. volti a dimostrare il tenore di vita condotto attualmente dalla sig.ra e CP_1
quindi relativi a circostanze che non possono essere provate documentalmente dal ricorrente e comunque non smentite dalla documentazione ex adverso allegata e insistendo altresì per
l'espletamento della CTU tesa ad accertare il valore degli immobili della SI.ra di cui alle CP_1
visure in atti, ivi compresi gli immobili già intestati alla SI.ra , madre di controparte, Persona_1 da tempo deceduta e la redditività degli stessi. Con vittoria di spese e onorari”.

La resistente ha concluso come da foglio di pc depositato in PCT in data 20/09/2023, nel quale ha chiesto al Tribunale di: “porre a carico dell'Ing. assegno divorzile in favore di essa SI.ra Parte_1 nella misura di € 800,00 mensili rivalutabili , ovvero nella diversa maggiore o Controparte_1 Org_1 minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria si insiste nella richiesta di approfondimento degli accertamenti di Polizia Tributaria sui rapporti anche fiduciari dell'Ing. con finanziarie e nella prova per testi e CTU chieste nella II Pt_1
memoria ex art. 183 e non ammesse dal G.I. Si ribadisce la contestazione di tutti i documenti avversari
e l'opposizione all'ammissione di qualsiasi richiesta istruttoria avversaria per i motivi spiegati nella
III memoria ex art. 183 e, in ipotesi di ammissione della prova per testi chiesta ex adverso, si insiste nella richiesta di controprova e nell'ammissione dei capitoli di prova contraria ivi formulati e coi testi ivi indicati e, in ipotesi di ammissione della CTU chiesta ex adverso, ma alla quale ci si oppone perché inutile ai fini del decidere, si chiede che sia disposta anche sul valore di mercato e locativo degli immobili in tutto o in parte dell'Ing. Si ribadisce altresì l'opposizione all'ammissione delle prove Pt_1 per testi capitolate ex adverso nella III memoria per le ragioni spiegate all'udienza del 14.4.2022 e cioè perché, oltre che non vero il capitolato, inammissibile in quanto prova diretta e quindi coperto
pagina 2 di 9 dalla decadenza eccepita e comunque generico e irrilevante ai fini del decidere. In ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si insiste nella richiesta di modifica dell'ordinanza Presidenziale ponendosi provvisoriamente a carico dell'Ing. assegno divorzile in favore della SI.ra Parte_1 nella misura di € 800,00 mensili o nella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta Controparte_1 di giustizia oltre rivalutazione ISTAT”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto


1. Con ricorso depositato il 4/05/2018 e regolarmente notificato, ha chiesto la declaratoria Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Scandicci (FI) il Controparte_1 giorno 22/09/1995, trascritto all'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune nel registro Atti
Matrimonio dell'Anno 1995, atto n. 194, P. 2, serie A, nel corso del quale non sono nati figli;
il ricorrente ha, altresì, chiesto la revoca dell'assegno separatile posto a suo carico ed in favore della moglie dell'importo di e. 800,00 mensili, concordato in sede di separazione consensuale, omologata dal
Tribunale di Firenze in data 19 – 21 novembre 2008 (v. doc. 4), deducendo l'avvenuto mutamento in melius delle disponibilità economiche della rispetto all'epoca della separazione a seguito del CP_1
pervenimento in via ereditaria di beni mobili ed immobili successivamente al decesso della madre, a fronte del decremento dei propri redditi, stante l'esaurimento in corso degli incarichi dirigenziali dallo stesso ricoperti all'interno della all'esito dell'udienza presidenziale del 20/12/2018, Org_2
il Presidente delegato ha assunto in data 20/07/2019 i provvedimenti provvisori ed urgenti, con i quali, preso atto che la resistente, ancorchè ritualmente notificata, non si era costituita per richiedere la conferma dell'assegno separatile, ne ha disposto la revoca, confermando le ulteriori condizioni previste in sede di separazione;
quindi, ha nominato sè stesso Giudice Istruttore e fissato udienza per la comparizione delle parti (non personale), assegnando i termini di rito per la notifica del provvedimento alla convenuta non comparsa;
in data 21/11/2019 si è costituita in giudizio, Controparte_1
eccependo preliminarmente la nullità della notifica del ricorso e, conseguentemente, la nullità dell'ordinanza presidenziale;
in subordine, ha chiesto il ripristino dell'assegno di mantenimento nella Org_ misura di e. 800,00 mensili, oltre rivalutazione annuale avanti al G.I., la causa è proseguita in
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