Trib. Salerno, sentenza 12/11/2024, n. 2182
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 6 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4263 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte 1 Parte 3 [...] Parte_2
"tutti rappresentati e difesi dagli Pt 4
, Parte 5 e Parte 6
avv.ti Michele De Felice e Agnese Inverso presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Salernoalla via Mercanti n. 46;
- RICORRENTI -
E
Controparte_1 con sede in Salerno (Sa) alla via Andrea De Luca n.22/1, p.iva nato a [...] il [...] (c.f.P.IVA 1 , in persona del legale rapp.te p.t., CP_2
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce, dall'avv. Marco Sansone Codice Fiscale_1 fax 0974.717820, pec: (cod. fisc. C.F. 2 mail Email_1
,
recapiti gli ultimi due ove dichiara di voler ricevere le notificazioni e le Email 2 _
-
comunicazioni inerenti al presente procedimento) e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania, p.zza Vittorio Emanuele, 15;
RESISTENTE -
OGGETTO: elemento perequativo di cui all'art. 13, Sez. IV, Titolo IV, del CCNL industria metalmeccanica 2012 e 2016.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 26.7.2023 i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere tutti dipendenti o ex dipendenti, con vari inquadramenti, della - società in house della Controparte_1
provincia di Salerno svolgente attività di manutenzione strade, edilizia scolastica, vigilanza musei, verifica impianti termici, con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL addetti all'industria metalmeccanica privata ;
di aver percepito, sino al 30.6.2013, una retribuzione complessiva costituita, oltre che dai minimi della contrattazione nazionale, da elementi accessori convenuti in sede
di contrattazione aziendale di II livello;- che tale erogazione sarebbe venuta meno dall'1.7.2013, a seguito della rottura delle trattative per il rinnovo del CIA, sicchè i lavoratori avrebbero percepito unicamente il minimo tabellare e il premio di produzione" consolidato ";
che l'art. 13 del titolo IV del CCNL 5.12.2012 avrebbe tuttavia previsto che, in caso di mancanza di contrattazione di secondo livello e di corresponsione di una retribuzione composta solo da importi fissati dal CCNL, le aziende sono tenute ad erogare (nel mese di giugno successivo a quello di riferimento) un importo fisso pari – dall'1.1.2014 ad € 485,00 a titolo di "elemento perequativo";
che il pagamento di quanto sopra, per
-
alcuni di loro non sarebbe mai avvenuto, mentre, per altri, sarebbe avvenuto soltanto un pagamento parziale, fino all'anno 2020, per effetto di una precedente pronuncia giudiziale;
che, in particolare,
i ricorrenti avrebbero avuto diritto all'elemento perequativo nella seguente misura :
2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 9 € 4.365,00 Parte 1
018/2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 5+3/12 € 2.546,25 Parte 7
Parte 3 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 9 € 4.365,00
Parte 4 2021/2022/2023 € 485 X 3 € 1.455,00
Parte 5 2015/2016/2017/2018/2019/2020/ 2021/2022/2023 € 485 X 9 € 4.365,00
Parte_8 021/2022/2023 € 485 X 3 € 1.455,00
Parte_9 2021/2022 € 485 X 2 € 970,00
2018/2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 6 € 2.910,00 Parte 10
2019/2020/2021/2022/2023 € 485 X 5 € 2.425,00 Parte 11
Parte 12 2021/2022/2023 € 485X 3 € 1.455,00
A divano, pertanto, il Tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a percepire l'Elemento Perequativo di cui all'art. 13 (Sez.IV, Titolo IV) del CCNL 05.12.2012, 26.11.2016 e 05.02.2021 per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche per gli anni di erogazione specificati in ricorso;
condannare, per l'effetto, la società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante
p.t., al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, per il titolo precisato, degli importi specificati nella tabella di seguito riportata, maggiorati di accessori di legge:
Parte 1 €4.365,00
Parte 7 2.546,25
Parte 3 €4.365,00
Parte_4 € 1.455,00
Parte_5 €4.365,00
Parte 8 . € 1.455,00
Parte_9 € 970,00
SOLE Pt 4 €2.910,00
Parte 11 € 2.425,00
Parte 12 €1.455,00
ovvero del diverso importo, maggiore o minore, meglio visto in corso di causa.
condannare la società, in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso del contributo unificato versato".
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio la [...]
Controparte_3 chiedendo preliminarmente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dell'elemento perequativo per gli anni 2021, 2022, atteso
l'avvenuto pagamento delle provvidenze richieste;
sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva la prescrizione presuntiva dei crediti, e , nel merito, la infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Segnatamente invocava la vincolatività, in quanto società partecipata pubblica, degli obiettivi programmatici imposti dalla Provincia di Salerno alla luce del comma 5 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 175/2016 e l'impossibilità di applicare aumenti retributivi o stabilire nuove/maggiori indennità o
altre utilità a qualsiasi titolo (compresi fringe benefits) eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali, il difetto del presupposto di fatto per poter invocare l'art. 13, Sez. IV, Titolo IV, del CCNL industria metalmeccanica 2012 e 2016, la percezione, cioè, d'una retribuzione costituita solamente da voci previste dalla contrattazione collettiva nazionale,
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: a) dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento al pagamento dell'elemento perequativo per gli anni 2021 e 2022, stante il pagamento avvenuto da parte della Società al ripristino delle condizioni soggettive ed oggettive per tale erogazione;
per il resto:
b) dichiarare la prescrizione di tutti gli importi asseritamente dovuti per gli anni 2014,
2015, 2016 e 2017;
c) dichiarare, relativamente alle altre annualità, inammissibili, improcedibili,
improponibili e comunque rigettare le domande proposte dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e diritto;
c) condannare i ricorrenti, come in epigrafe indicati ed in solido tra loro, al pagamento del compenso professionale del giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale e all'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla società [...]
Controparte_1 innanzitutto perché tardiva, ma, comunque, perché infondata.
Occorre premettere che con riguardo alle retribuzioni periodiche ( salari, stipendi, mensilità aggiuntive, gratifiche annuali ) vale il richiamo a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi contenuto nell'art. 2948 c.c.
E' bene altresì rimarcare che i crediti di lavoro relativi ai singoli emolumenti retributivi periodici, soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 e n. 5 c.c. ( riferito quest'ultimo alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro), sono sottoposti anche alla concorrente prescrizione presuntiva prevista dagli art. 2955 c.c. n. 2 ( un anno per le retribuzioni corrisposte a
periodi non superiori al mese) e n. 2956 c.c. ( tre anni per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese).
Tale istituto incontestabilmente ritenuto applicabile, anche se, decisamente in via residuale, ai crediti di lavoro, non costituisce prescrizione in senso proprio, non comportando l'estinzione del diritto, giacché si limita ad integrare a fronte del decorso del tempo stabilito ex lege - una presunzione legale del suo soddisfacimento, che può essere superata fornendo in giudizio la prova contraria nei limiti ammessi dallo stesso codice civile . La presunzione può essere infatti vinta sia attraverso la confessione giudiziale del datore di lavoro, sia attraverso il deferimento al medesimo datore di lavoro del giuramento decisorio ( ex artt. 2959 e 2960 c.c., fermo restando le implicazioni di carattere penale ed anche risarcitorio a carico del datore che abbia giurato il falso ( ex art. 2738 c.c.).
Ed in tal senso rinviene quindi ragione la coesistenza tra le due tipologie di prescrizione dei diritti di credito scaturenti dal contratto di lavoro.
E sulla scia di tali principi, è stato quindi osservato (vedi Cass.
9.4.2003 n. 5535;
Cass. 18.2.2019 n.
4687) come le prescrizioni contemplate dagli artt. 2954 e ss. c.c. trovino il loro fondamento sul presupposto che in numerosi rapporti della vita quotidiana il pagamento suole avvenire con una certa immediatezza sicché il decorso di un breve periodo di tempo ( sei mesi, un anno o tre anni) fa presumere l'estinzione del debito , determinando una inversione dell'onere della prova con la possibilità che tale presunzione sia vinta mediante gli strumenti processuali decritti ( confessione giudiziale del datore di lavoro o deferimento allo stesso del giuramento decisorio ).
Tuttavia la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “l'ammissione del debitore di non avere estinto il debito ovvero la contestazione, da parte dello stesso, dell'entità del credito azionato, comporta, ai sensi dell'art. 2959 del codice civile il rigetto della eccezione di prescrizione (Cass. n.
12771/2012;
Cass. n. 14927/2010;
Cass n. 21107/2009;
Cass. n. 11991/2014).
La contestazione del credito vantato, infatti, implica una sostanziale ammissione di persistenza del credito. In altri termini,