Trib. Tivoli, sentenza 12/03/2024, n. 438

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 12/03/2024, n. 438
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 438
Data del deposito : 12 marzo 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 1720/22 R.Gen.
Il Giudice designato dr. A D P, nella causa
T R A
(nata a Rocca Canterano – RM - il 10.1.1954), Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, presso lo studio dell'Avv. D N che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore,
convenuto contumace
all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12.3.2024, ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
- rigetta il ricorso;

- nulla in materia di spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.4.2022, premesso Parte_1
di aver prestato servizio come insegnante alle dipendenze di dal CP_2
10.7.1981 al 31.12.1999 e di essere transitato nei ruoli del
[...]
(oggi ) dal 1° gennaio Controparte_1 Controparte_1
1
2000 presso il quale ha lavorato sino al 1° settembre 2021 (data del pensionamento) con la qualifica di docente di scuola secondaria di II grado, ha convenuto in giudizio il predetto chiedendo di accertare e dichiarare CP_1 il diritto al riallineamento della propria carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3,
d.P.R. 399/88 e, quindi, al riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio prestato presso con conseguente CP_2
condanna di parte convenuta a collocarlo nella corretta fascia stipendiale, oltre al pagamento delle relative differenze retributive.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, il Controparte_1
non si è costituito in giudizio.
[...]
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
La domanda non merita accoglimento.
Dalle allegazioni contenute nel ricorso e dai documenti depositati emerge che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di un ente locale dal 10.7.1981 al
31.12.1999, così maturando un'anzianità di anni 18 mesi 5 e giorni 22;
in seguito, egli è stato trasferito ex lege, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, nei ruoli del personale statale ai sensi dell'art. 8 legge n. 124 del 99 (doc.ti 1, 2 e 3 fascicolo ricorrente).
Allorquando il è transitato presso il , Parte_1 Controparte_1
il Dirigente dell'Istituto scolastico di appartenenza ha provveduto ad emanare il decreto di inquadramento del dipendente sulla base delle previsioni di cui all'accordo sindacale del 21.7.2000 (recepito con d.m. 5.4.01): dunque, all'odierno ricorrente non è stata riconosciuta l'intera anzianità di servizio maturata presso l'Ente locale ma quella inferiore di anni 4 mesi 1 e giorni 14 in forza dei criteri di equivalenza e trasformazione previsti da detto accordo
(in particolare dall'art. 3).
Con la presente domanda, il ricorrente invoca l'istituto del riallineamento della carriera previsto dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988, allo scopo,
2
a suo dire, di “recuperare” la residua anzianità di anni 14, mesi 1 e giorni 14 accantonata in sede di “ricostruzione della carriera”.
In sostanza, il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta l'intera anzianità di servizio precedentemente maturata presso l'Ente locale.
Tuttavia, per raggiungere tale
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