Trib. Trento, sentenza 16/05/2024, n. 532
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1271/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
L S Presidente
L D B Giudice rel.
A T Giudice
Di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1271 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
tra
, nato a Trento il 3.12.1980, cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
res. in Ville di Giovo (TN), via Del Castello n. 17, rappresentato e difeso, giusto mandato digitalmente firmato nonché inserito nella relativa busta telematica, dall'Avv. A V, cod. fisc. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo Studio in Mezzolombardo (TN), via Degasperi n. 51
Parte ricorrente
contro
nata a Trento il 22.1.1981, cod. fisc. Controparte_1
, res. in Mezzolombardo (TN), via IV Novembre n. 17/6, C.F._3
rappresentata e difesa, giusta procura ex art. 83 c.p.c. allegata alla busta della
memoria difensiva e di costituzione, dall'Avv. L S, cod. fisc.
, ed elettivamente domiciliata presso il di lei Studio in C.F._4
Trento, viale San Francesco d'Assisi n. 14
Parte resistente
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 31 gennaio 2024 le parti concludevano come da verbale di pari data, riportandosi ai rispettivi atti già depositati, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 25 maggio 2022, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato con la moglie il 30.6.2012 alle seguenti Controparte_1
condizioni: “1)-affidamento condiviso del minore ad entrambi i Persona_1
genitori con sua collocazione prevalente presso la madre;
2)-il padre potrà sentire il figlio tutti i giorni, tenerlo con sé a dormire la sera due volte in Per_1
settimana, due weekend al mese dal venerdì sera dopo il lavoro alla domenica sera, metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendendovi alternativamente la relativa festività, ed almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive.
3)--contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre Per_1
nella misura di € 400,00 mensili, da versarsi con le medesime modalità indicate nelle condizioni di separazione, oltre al concorso nelle relative spese straordinarie nella misura del 50 % e comunque da previamente concordarsi per importi superiori ad € 100,00;
4)-ferme per il resto tutte le altre condizioni convenute in sede di separazione, da riconfermarsi. 5)-chiusura del conto corrente rimasto ad oggi cointestato fra i coniugi presso la e svincolo Org_1
del ricorrente dalla polizza a suo tempo stipulata in relazione al mutuo Org_2
Pag. 2 di 20 contratto per l'acquisto della casa ex coniugale”, in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il predetto ricorrente, per quanto attiene ai fatti di causa, ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con la Sig.ra in Lavis Controparte_1
(TN) in data 30.6.2012, con atto trascritto presso l'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Giovo al n. 3, parte II, serie C, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che, dall'unione, il 7.10.2011, era nato il figlio che, in Persona_1
data 12.10.2017, il Tribunale di Trento aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ove, tra le altre cose, era stato previsto che il marito, dipendente a tempo pieno della Organizzazione_3
e con uno stipendio di € 1600,00 mensili, versasse alla moglie, dipendente
[...]
part time della e con uno stipendio di € 800,00 mensili, un Organizzazione_4
concorso al mantenimento del figlio nella misura di € 700,00 al mese;
che un siffatto concorso al mantenimento era stato così convenuto in considerazione del fatto che nel 2013, allo scopo di ristrutturare la casa coniugale, di proprietà della signora , i coniugi avevano contratto un mutuo ipotecario CP_1
trentennale di € 200.000,00, la cui rata mensile (passata ad € 760,00 dagli originari € 1039,00 mensili, pagati –vigente matrimonio– per € 700,00 dal marito
e per € 300,00 dalla moglie) dopo la separazione non sarebbe stata più sostenibile dalla sola moglie;
che, dopo la separazione, aveva intrapreso una relazione sentimentale con una nuova compagna, dalla quale, il 5.7.2020, era nata la figlia
che la sua nuova famiglia dimorava a Nervesa della Battaglia (TV) Per_2 in appartamento condotto in locazione dalla compagna per un canone di € 500,00 mensili cui egli concorreva per la metà, versando direttamente alla locatrice
l'importo di € 250,00;
che egli, lavorando a Mezzocorona, durante la settimana soggiornava presso la casa dei genitori e una/due volte infrasettimanalmente nonché tutti i weekend raggiungeva la nuova famiglia a Nervesa della Battaglia, percorrendo, ogni volta, circa 300 km e spendendo per il solo carburante circa €
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250,00 al mese;
che spesso, quando si fermava nella casa dei genitori, portava con sé il figlio accompagnandolo poi la mattina a scuola;
che Per_1 Per_1
trascorreva anche quasi tutti i weekend con lui a Nervesa della Battaglia;
che, dovendo egli attendere ai propri doveri anche verso la nuova figlia e con Per_2
uno stipendio di circa € 1800,00 mensili, la misura del concorso al mantenimento
a suo tempo convenuto in sede di separazione era divenuta non più sostenibile, essendo venuta meno la ragione della predetta previsione e cioè il permettere al figlio di continuare a vivere nella abitazione familiare in cui era Per_1
cresciuto;
che, infatti, a marzo 2020 e per il corrispettivo di € 305.000, la ex casa coniugale di Gardolo era stata venduta dalla Sig.ra , la quale, per € CP_1
225.000,00, aveva contestualmente acquistato un nuovo appartamento a
Mezzolombardo, così ricavando, tra l'altro, una plusvalenza di € 80.000,00;
che, per altro, erano venute meno le ragioni di una contrazione dell'impegno lavorativo della resistente la quale avrebbe, adesso, avuto ampio margine per eventualmente incrementare le proprie ore di lavoro.
Si è costituita la resistente, con memoria difensiva del 8.9.2022, la quale si
è associata alla domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, nonché
a quella di affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 prevalente dello stesso presso l'abitazione materna e con regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nella comparsa di costituzione e di risposta. Riguardo, poi, alle questioni economiche, ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione, di importo pari ad euro 700,00 mensili, precisando la ricomprensione, in tale assegno, delle seguenti voci: “ ;
- contributo per spese ordinarie Pt_2
dell'abitazione (compresi i consumi di acqua, gas, luce ecc);
- abbigliamento;
- medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
trattamenti estetici (parrucchiere, ecc..)”. Ha domandato, poi, che le spese straordinarie
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venissero distribuite a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e che, tenuto conto del peggioramento delle proprie condizioni economiche, le venisse riconosciuto un assegno divorzile non inferiore alla somma di euro 100,00 mensili.
Infine ha, anche, avanzato le seguenti richieste: “-disporre che a partire dall'anno 2022 e seguenti, l'assegno Universale sarà percepito al 100% dalla
Signora in quanto collocataria prevalente del figlio. -disporre Controparte_1
che le detrazioni fiscali del figlio siano divise nella misura del 50% per ciascun genitore, salvo che la spesa sia sostenuta in via esclusiva da uno di essi;
In via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Tribunale dovesse accogliere le richieste del ricorrente, disporre che il padre dovrà contribuire al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo in favore della madre l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a CP_1
, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
-disporre, a modifica
[...]
delle condizioni di separazione, che in ragione del contratto di mutuo stipulato da e con l' n. 114-03552056, nei Controparte_1 Parte_1 Organizzazione_5
rapporti interni tra le parti, la relativa rata mensile di rimborso sia versata sino
a scadenza nella misura di ½ a carico di ciascuno, senza accollo per intero ed in via esclusiva da parte della Signora ”. CP_1
Ha, in particolare, la resistente specificato che, dopo aver contratto matrimonio col marito, essi avevano, da ultimo, fissato la dimora coniugale in un immobile sito in Trento – Via Aeroporto n. 55, immobile di sua proprietà esclusiva, in quanto donatole dal padre;
che, nel febbraio 2013, i coniugi avevano acceso un mutuo co-intestato per l'importo di € 200.000,00 (rimborsabili con rate mensili da € 900,00 circa sino all'anno 2037) presso la onde Org_1
provvedere alla ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare;
che tale scelta era stata assunta dai coniugi in quanto entrambi percettori di reddito, il
Pag. 5 di 20
marito allora impiegato presso la con uno stipendio Organizzazione_3 mensile di € 1.600,00, mentre la moglie, dalla nascita del figlio, impiegata part- time presso il di Trento, con uno stipendio mensile di € 800,00 Org_6
circa;
che la scelta della moglie di abbandonare il lavoro a tempo pieno per svolgere attività lavorativa con orario part-time era stata convenuta dalla coppia di comune accordo per ragioni di accudimento del figlio;
che, a seguito della separazione intervenuta nel 2017, le parti avevano previsto il contributo al mantenimento ordinario del figlio da parte del padre (nella misura di € Per_1
700,00 mensili, oltre al rimborso delle spese straordinarie al 50 %) stante, dunque, la scelta concordata dei coniugi in merito all'accudimento del figlio da parte della
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1271/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
L S Presidente
L D B Giudice rel.
A T Giudice
Di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1271 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
tra
, nato a Trento il 3.12.1980, cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
res. in Ville di Giovo (TN), via Del Castello n. 17, rappresentato e difeso, giusto mandato digitalmente firmato nonché inserito nella relativa busta telematica, dall'Avv. A V, cod. fisc. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo Studio in Mezzolombardo (TN), via Degasperi n. 51
Parte ricorrente
contro
nata a Trento il 22.1.1981, cod. fisc. Controparte_1
, res. in Mezzolombardo (TN), via IV Novembre n. 17/6, C.F._3
rappresentata e difesa, giusta procura ex art. 83 c.p.c. allegata alla busta della
memoria difensiva e di costituzione, dall'Avv. L S, cod. fisc.
, ed elettivamente domiciliata presso il di lei Studio in C.F._4
Trento, viale San Francesco d'Assisi n. 14
Parte resistente
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 31 gennaio 2024 le parti concludevano come da verbale di pari data, riportandosi ai rispettivi atti già depositati, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 25 maggio 2022, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato con la moglie il 30.6.2012 alle seguenti Controparte_1
condizioni: “1)-affidamento condiviso del minore ad entrambi i Persona_1
genitori con sua collocazione prevalente presso la madre;
2)-il padre potrà sentire il figlio tutti i giorni, tenerlo con sé a dormire la sera due volte in Per_1
settimana, due weekend al mese dal venerdì sera dopo il lavoro alla domenica sera, metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendendovi alternativamente la relativa festività, ed almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive.
3)--contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre Per_1
nella misura di € 400,00 mensili, da versarsi con le medesime modalità indicate nelle condizioni di separazione, oltre al concorso nelle relative spese straordinarie nella misura del 50 % e comunque da previamente concordarsi per importi superiori ad € 100,00;
4)-ferme per il resto tutte le altre condizioni convenute in sede di separazione, da riconfermarsi. 5)-chiusura del conto corrente rimasto ad oggi cointestato fra i coniugi presso la e svincolo Org_1
del ricorrente dalla polizza a suo tempo stipulata in relazione al mutuo Org_2
Pag. 2 di 20 contratto per l'acquisto della casa ex coniugale”, in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il predetto ricorrente, per quanto attiene ai fatti di causa, ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con la Sig.ra in Lavis Controparte_1
(TN) in data 30.6.2012, con atto trascritto presso l'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Giovo al n. 3, parte II, serie C, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che, dall'unione, il 7.10.2011, era nato il figlio che, in Persona_1
data 12.10.2017, il Tribunale di Trento aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ove, tra le altre cose, era stato previsto che il marito, dipendente a tempo pieno della Organizzazione_3
e con uno stipendio di € 1600,00 mensili, versasse alla moglie, dipendente
[...]
part time della e con uno stipendio di € 800,00 mensili, un Organizzazione_4
concorso al mantenimento del figlio nella misura di € 700,00 al mese;
che un siffatto concorso al mantenimento era stato così convenuto in considerazione del fatto che nel 2013, allo scopo di ristrutturare la casa coniugale, di proprietà della signora , i coniugi avevano contratto un mutuo ipotecario CP_1
trentennale di € 200.000,00, la cui rata mensile (passata ad € 760,00 dagli originari € 1039,00 mensili, pagati –vigente matrimonio– per € 700,00 dal marito
e per € 300,00 dalla moglie) dopo la separazione non sarebbe stata più sostenibile dalla sola moglie;
che, dopo la separazione, aveva intrapreso una relazione sentimentale con una nuova compagna, dalla quale, il 5.7.2020, era nata la figlia
che la sua nuova famiglia dimorava a Nervesa della Battaglia (TV) Per_2 in appartamento condotto in locazione dalla compagna per un canone di € 500,00 mensili cui egli concorreva per la metà, versando direttamente alla locatrice
l'importo di € 250,00;
che egli, lavorando a Mezzocorona, durante la settimana soggiornava presso la casa dei genitori e una/due volte infrasettimanalmente nonché tutti i weekend raggiungeva la nuova famiglia a Nervesa della Battaglia, percorrendo, ogni volta, circa 300 km e spendendo per il solo carburante circa €
Pag. 3 di 20
250,00 al mese;
che spesso, quando si fermava nella casa dei genitori, portava con sé il figlio accompagnandolo poi la mattina a scuola;
che Per_1 Per_1
trascorreva anche quasi tutti i weekend con lui a Nervesa della Battaglia;
che, dovendo egli attendere ai propri doveri anche verso la nuova figlia e con Per_2
uno stipendio di circa € 1800,00 mensili, la misura del concorso al mantenimento
a suo tempo convenuto in sede di separazione era divenuta non più sostenibile, essendo venuta meno la ragione della predetta previsione e cioè il permettere al figlio di continuare a vivere nella abitazione familiare in cui era Per_1
cresciuto;
che, infatti, a marzo 2020 e per il corrispettivo di € 305.000, la ex casa coniugale di Gardolo era stata venduta dalla Sig.ra , la quale, per € CP_1
225.000,00, aveva contestualmente acquistato un nuovo appartamento a
Mezzolombardo, così ricavando, tra l'altro, una plusvalenza di € 80.000,00;
che, per altro, erano venute meno le ragioni di una contrazione dell'impegno lavorativo della resistente la quale avrebbe, adesso, avuto ampio margine per eventualmente incrementare le proprie ore di lavoro.
Si è costituita la resistente, con memoria difensiva del 8.9.2022, la quale si
è associata alla domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, nonché
a quella di affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 prevalente dello stesso presso l'abitazione materna e con regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nella comparsa di costituzione e di risposta. Riguardo, poi, alle questioni economiche, ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione, di importo pari ad euro 700,00 mensili, precisando la ricomprensione, in tale assegno, delle seguenti voci: “ ;
- contributo per spese ordinarie Pt_2
dell'abitazione (compresi i consumi di acqua, gas, luce ecc);
- abbigliamento;
- medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
trattamenti estetici (parrucchiere, ecc..)”. Ha domandato, poi, che le spese straordinarie
Pag. 4 di 20
venissero distribuite a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e che, tenuto conto del peggioramento delle proprie condizioni economiche, le venisse riconosciuto un assegno divorzile non inferiore alla somma di euro 100,00 mensili.
Infine ha, anche, avanzato le seguenti richieste: “-disporre che a partire dall'anno 2022 e seguenti, l'assegno Universale sarà percepito al 100% dalla
Signora in quanto collocataria prevalente del figlio. -disporre Controparte_1
che le detrazioni fiscali del figlio siano divise nella misura del 50% per ciascun genitore, salvo che la spesa sia sostenuta in via esclusiva da uno di essi;
In via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Tribunale dovesse accogliere le richieste del ricorrente, disporre che il padre dovrà contribuire al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo in favore della madre l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a CP_1
, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
-disporre, a modifica
[...]
delle condizioni di separazione, che in ragione del contratto di mutuo stipulato da e con l' n. 114-03552056, nei Controparte_1 Parte_1 Organizzazione_5
rapporti interni tra le parti, la relativa rata mensile di rimborso sia versata sino
a scadenza nella misura di ½ a carico di ciascuno, senza accollo per intero ed in via esclusiva da parte della Signora ”. CP_1
Ha, in particolare, la resistente specificato che, dopo aver contratto matrimonio col marito, essi avevano, da ultimo, fissato la dimora coniugale in un immobile sito in Trento – Via Aeroporto n. 55, immobile di sua proprietà esclusiva, in quanto donatole dal padre;
che, nel febbraio 2013, i coniugi avevano acceso un mutuo co-intestato per l'importo di € 200.000,00 (rimborsabili con rate mensili da € 900,00 circa sino all'anno 2037) presso la onde Org_1
provvedere alla ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare;
che tale scelta era stata assunta dai coniugi in quanto entrambi percettori di reddito, il
Pag. 5 di 20
marito allora impiegato presso la con uno stipendio Organizzazione_3 mensile di € 1.600,00, mentre la moglie, dalla nascita del figlio, impiegata part- time presso il di Trento, con uno stipendio mensile di € 800,00 Org_6
circa;
che la scelta della moglie di abbandonare il lavoro a tempo pieno per svolgere attività lavorativa con orario part-time era stata convenuta dalla coppia di comune accordo per ragioni di accudimento del figlio;
che, a seguito della separazione intervenuta nel 2017, le parti avevano previsto il contributo al mantenimento ordinario del figlio da parte del padre (nella misura di € Per_1
700,00 mensili, oltre al rimborso delle spese straordinarie al 50 %) stante, dunque, la scelta concordata dei coniugi in merito all'accudimento del figlio da parte della
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