Trib. Trento, sentenza 16/05/2024, n. 532
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1271/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
L S Presidente
L D B Giudice rel.
A T Giudice
Di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1271 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
tra
, nato a Trento il 3.12.1980, cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
res. in Ville di Giovo (TN), via Del Castello n. 17, rappresentato e difeso, giusto mandato digitalmente firmato nonché inserito nella relativa busta telematica, dall'Avv. A V, cod. fisc. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo Studio in Mezzolombardo (TN), via Degasperi n. 51
Parte ricorrente
contro
nata a Trento il 22.1.1981, cod. fisc. Controparte_1
, res. in Mezzolombardo (TN), via IV Novembre n. 17/6, C.F._3
rappresentata e difesa, giusta procura ex art. 83 c.p.c. allegata alla busta della
memoria difensiva e di costituzione, dall'Avv. L S, cod. fisc.
, ed elettivamente domiciliata presso il di lei Studio in C.F._4
Trento, viale San Francesco d'Assisi n. 14
Parte resistente
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 31 gennaio 2024 le parti concludevano come da verbale di pari data, riportandosi ai rispettivi atti già depositati, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 25 maggio 2022, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato con la moglie il 30.6.2012 alle seguenti Controparte_1
condizioni: “1)-affidamento condiviso del minore ad entrambi i Persona_1
genitori con sua collocazione prevalente presso la madre;2)-il padre potrà sentire il figlio tutti i giorni, tenerlo con sé a dormire la sera due volte in Per_1
settimana, due weekend al mese dal venerdì sera dopo il lavoro alla domenica sera, metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendendovi alternativamente la relativa festività, ed almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive.
3)--contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre Per_1
nella misura di € 400,00 mensili, da versarsi con le medesime modalità indicate nelle condizioni di separazione, oltre al concorso nelle relative spese straordinarie nella misura del 50 % e comunque da previamente concordarsi per importi superiori ad € 100,00;4)-ferme per il resto tutte le altre condizioni convenute in sede di separazione, da riconfermarsi. 5)-chiusura del conto corrente rimasto ad oggi cointestato fra i coniugi presso la e svincolo Org_1
del ricorrente dalla polizza a suo tempo stipulata in relazione al mutuo Org_2
Pag. 2 di 20 contratto per l'acquisto della casa ex coniugale”, in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il predetto ricorrente, per quanto attiene ai fatti di causa, ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con la Sig.ra in Lavis Controparte_1
(TN) in data 30.6.2012, con atto trascritto presso l'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Giovo al n. 3, parte II, serie C, scegliendo il regime della separazione dei beni;che, dall'unione, il 7.10.2011, era nato il figlio che, in Persona_1
data 12.10.2017, il Tribunale di Trento aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ove, tra le altre cose, era stato previsto che il marito, dipendente a tempo pieno della Organizzazione_3
e con uno stipendio di € 1600,00 mensili, versasse alla moglie, dipendente
[...]
part time della e con uno stipendio di € 800,00 mensili, un Organizzazione_4
concorso al mantenimento del figlio nella misura di € 700,00 al mese;che un siffatto concorso al mantenimento era stato così convenuto in considerazione del fatto che nel 2013, allo scopo di ristrutturare la casa coniugale, di proprietà della signora , i coniugi avevano contratto un mutuo ipotecario CP_1
trentennale di € 200.000,00, la cui rata mensile (passata ad € 760,00 dagli originari € 1039,00 mensili, pagati –vigente matrimonio– per € 700,00 dal marito
e per € 300,00 dalla moglie) dopo la separazione non sarebbe stata più sostenibile dalla sola moglie;che, dopo la separazione, aveva intrapreso una relazione sentimentale con una nuova compagna, dalla quale, il 5.7.2020, era nata la figlia
che la sua nuova famiglia dimorava a Nervesa della Battaglia (TV) Per_2 in appartamento condotto in locazione dalla compagna per un canone di € 500,00 mensili cui egli concorreva per la metà, versando direttamente alla locatrice
l'importo di € 250,00;che egli, lavorando a Mezzocorona, durante la settimana soggiornava presso la casa dei genitori e una/due volte infrasettimanalmente nonché tutti i weekend raggiungeva la nuova famiglia a Nervesa della Battaglia, percorrendo, ogni volta, circa 300 km e spendendo per il solo carburante circa €
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250,00 al mese;che spesso, quando si fermava nella casa dei genitori, portava con sé il figlio accompagnandolo poi la mattina a scuola;che Per_1 Per_1
trascorreva anche quasi tutti i weekend con lui a Nervesa della Battaglia;che, dovendo egli attendere ai propri doveri anche verso la nuova figlia e con Per_2
uno stipendio di circa € 1800,00 mensili, la misura del concorso al mantenimento
a suo tempo convenuto in sede di separazione era divenuta non più sostenibile, essendo venuta meno la ragione della predetta previsione e cioè il permettere al figlio di continuare a vivere nella abitazione familiare in cui era Per_1
cresciuto;che, infatti, a marzo 2020 e per il corrispettivo di € 305.000, la ex casa coniugale di Gardolo era stata venduta dalla Sig.ra , la quale, per € CP_1
225.000,00, aveva contestualmente acquistato un nuovo appartamento a
Mezzolombardo, così ricavando, tra l'altro, una plusvalenza di € 80.000,00;che, per altro, erano venute meno le ragioni di una contrazione dell'impegno lavorativo della resistente la quale avrebbe, adesso, avuto ampio margine per eventualmente incrementare le proprie ore di lavoro.
Si è costituita la resistente, con memoria difensiva del 8.9.2022, la quale si
è associata alla domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, nonché
a quella di affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 prevalente dello stesso presso l'abitazione materna e con regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nella comparsa di costituzione e di risposta. Riguardo, poi, alle questioni economiche, ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione, di importo pari ad euro 700,00 mensili, precisando la ricomprensione, in tale assegno, delle seguenti voci: “ ;- contributo per spese ordinarie Pt_2
dell'abitazione (compresi i consumi di acqua, gas, luce ecc);- abbigliamento;- medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);trattamenti estetici (parrucchiere, ecc..)”. Ha domandato, poi, che le spese straordinarie
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venissero distribuite a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e che, tenuto conto del peggioramento delle proprie condizioni economiche, le venisse riconosciuto un assegno divorzile non inferiore alla somma di euro 100,00 mensili.
Infine ha, anche, avanzato le seguenti richieste: “-disporre che a partire dall'anno 2022 e seguenti, l'assegno Universale sarà percepito al 100% dalla
Signora in quanto collocataria prevalente del figlio. -disporre Controparte_1
che le detrazioni fiscali del figlio siano divise nella misura del 50% per ciascun genitore, salvo che la spesa sia sostenuta in via esclusiva da uno di essi;In via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Tribunale dovesse accogliere le richieste del ricorrente, disporre che il padre dovrà contribuire al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo in favore della madre l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a CP_1
, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;-disporre, a modifica
[...]
delle condizioni di separazione, che in ragione del contratto di mutuo stipulato da e con l' n. 114-03552056, nei Controparte_1 Parte_1 Organizzazione_5
rapporti interni tra le parti, la relativa rata mensile di rimborso sia versata sino
a scadenza nella misura di ½ a carico di ciascuno, senza accollo per intero ed in via esclusiva da parte della Signora ”. CP_1
Ha, in particolare, la resistente specificato che, dopo aver contratto matrimonio col marito, essi avevano, da ultimo, fissato la dimora coniugale in un immobile sito in Trento – Via Aeroporto n. 55, immobile di sua proprietà esclusiva, in quanto donatole dal padre;che, nel febbraio 2013, i coniugi avevano acceso un mutuo co-intestato per l'importo di € 200.000,00 (rimborsabili con rate mensili da € 900,00 circa sino all'anno 2037) presso la onde Org_1
provvedere alla ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare;che tale scelta era stata assunta dai coniugi in quanto entrambi percettori di reddito, il
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marito allora impiegato presso la con uno stipendio Organizzazione_3 mensile di € 1.600,00, mentre la moglie, dalla nascita del figlio, impiegata part- time presso il di Trento, con uno stipendio mensile di € 800,00 Org_6
circa;che la scelta della moglie di abbandonare il lavoro a tempo pieno per svolgere attività lavorativa con orario part-time era stata convenuta dalla coppia di comune accordo per ragioni di accudimento del figlio;che, a seguito della separazione intervenuta nel 2017, le parti avevano previsto il contributo al mantenimento ordinario del figlio da parte del padre (nella misura di € Per_1
700,00 mensili, oltre al rimborso delle spese straordinarie al 50 %) stante, dunque, la scelta concordata dei coniugi in merito all'accudimento del figlio da parte della madre, oltre che in ragione del divario reddituale intercorrente tra le parti.
Con riferimento alle richieste avversarie, ha, poi, la resistente, rappresentato:
-in ordine alle domande economiche, che non si era palesata alcuna, provata, diminuzione di reddito del ricorrente - il quale aveva dichiarato in ricorso di percepire uno stipendio mensile di € 1.800,00 - tale da giustificare la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento del figlio minore Per_1
(emergendo, semmai, un suo miglioramento, riportando la relativa, allegata, dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, un reddito netto da lavoro dipendente pari a circa € 29.000,00, corrispondente ad un netto mensile di poco superiore ad
€ 2.400,00, a fronte dei € 960,00 mensili percepiti dalla resistente);che, pur tenendo conto della nascita della figlia , al suo mantenimento provvedeva Per_2
anche la di lei madre, nuova compagna del ricorrente;che, avendo il ricorrente formato un nuovo nucleo familiare in provincia di Treviso, nella determinazione delle sue condizioni economiche si doveva, dunque, tener conto anche del reddito della compagna;che anche la questione del carburante, necessario per raggiungere l'abitazione veneta della compagna, non si poteva considerare
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motivo per la riduzione del contributo al mantenimento del figlio già Per_1
costretto alle trasferte imposte dal padre durante i week-end;che, pur costituendo la nascita dell'ultimo genita circostanza sopravvenuta alla separazione, essa non era, di per sé, motivo sufficiente a giustificare la riduzione del contributo al mantenimento di che, invece, aveva continuato a godere di un tenore di Per_1
vita dignitoso, stante l'esiguità dello stipendio mensile incamerato dalla madre;
-in ordine alla sua situazione reddituale ed economica, che la vendita dell'immobile ex residenza familiare era avvenuta per la necessità di allontanarsi da un ambiente difficile (presenza nel condominio di un pluri-pregiudicato), che avrebbe inficiato la serenità di madre e figlio (circostanza, questa, che era nota al ricorrente per aver reso testimonianza in Questura);che, in ogni caso, nessuna plusvalenza era nella sua disponibilità in quanto il nuovo immobile, pur acquistato ad un prezzo inferiore rispetto a quello venduto, era stato in parte ristrutturato onde renderlo abitabile (€ 9.000,00 erano stati pagati per sostituzione finestre), erano state pagate le spese notarili per € 5.350,00, erano state pagate le agenzie immobiliari per complessivi € 14.335,00, erano stati pagati i tributi casa per € 271,00 e, pur non essendone tenuta, ella aveva anticipato € 30.000,00 alla
Banca mutuataria riducendo il capitale da restituire ed abbassando così la rata mensile, ammontante a € 766,41;che, inoltre, erano imminenti ulteriori spese, essendo ella proprietaria di un autoveicolo del 2008 il quale, ormai vetusto, avrebbe dovuto esser sostituito, onde consentire il trasporto suo e del figlio in tutta sicurezza ed, ancora, essendosi aggiunte alle originarie spese pagate nel vecchio immobile quelle di carburante (per raggiungere il luogo di lavoro, quattro volte al dì e condurre il figlio dai nonni e/o a scuola, da Mezzolombardo
a Gardolo) e le spese condominiali per circa € 600,00 annui (spese di cui prima non era gravata);che, dunque, per far fronte a tutte le spese ella era saltuariamente costretta a chiedere di poter svolgere ore di lavoro straordinario domenicale presso l' di Trento;che la sua situazione lavorativa non era Org_7
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modificabile, quantomeno nel breve periodo, sia perché il datore di lavoro aveva comunicato la propria indisponibilità ad una trasformazione del contratto a tempo pieno, sia in quanto la scelta di lavorare part-time era stata condivisa tra i coniugi in costanza di matrimonio e rimaneva ancora valida, essendo ancora Per_1
lontano da una sua completa autonomia;che la predetta scelta di lavorare part- time, se da un lato le aveva consentito di seguire il figlio, dall'altro ne aveva pregiudicato (almeno in parte) il futuro pensionistico, avendo ella accumulato contribuzione, a tale titolo, in misura minore e che, quindi, il suo sacrificio non avrebbe potuto essere ignorato, anche considerando che ciò aveva, tra l'altro, sgravato il marito dai compiti domestici e di cura del figlio, permettendogli di concentrarsi sulla propria attività a tempo pieno;che, pertanto, nell'eventualità di una riduzione del contributo al mantenimento del figlio da parte del Tribunale, sarebbe stata opportuna la previsione, in capo al marito, dell'onere di un suo mantenimento mediante versamento di un importo di € 100,00 mensili a titolo di assegno periodico divorzile, non avendo ella adeguati mezzi, né essendo in grado di procurarseli per ragioni oggettive;che ella aveva, peraltro, di recente, anche accusato problemi di salute (edema midollare al collo del piede nonché ernie alla colonna lombare e assottigliamento dei dischi oltre a sclerite all'occhio sinistro e lacerazione della retina) che non le consentivano più di attendere, come in passato, a tutti gli incombenti quotidiani;
-in ordine alla richiesta di svincolo dalla polizza ed alla chiusura Org_2
del conto corrente cointestato, che il mutuo era stato, a suo tempo, concesso dalla ad entrambi i coniugi, in ragione delle rispettive sostanze e che, in assenza CP_2
del consenso della mutuataria, quindi, non si sarebbe potuto disporre alcuno svincolo, né un eventuale accollo esclusivo in capo alla resistente avrebbe potuto produrre effetti nei confronti di terzi;che, difettando ulteriori garanzie, la Banca certamente non avrebbe avuto interesse a rinunciare alla solidarietà passiva del credito, ancorché, dal momento della separazione, la resistente, pur con l'esiguo
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stipendio mensile, si era fatta carico di pagare in via esclusiva e per intero la rata mensile del mutuo;
-in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, che ella nulla opponeva, precisando, tuttavia, che spesso il calendario consensualmente stabilito non veniva rispettato dal padre, (chiedendo, quindi, un maggiore interessamento dello stesso alla vita del figlio ed, in particolare, che era Per_1
inopportuno, nei giorni infrasettimanali, il pernottamento del minore presso la residenza del padre, considerata l'inadeguatezza della stessa (essendo un ambiente domestico condiviso con la nonna paterna e lo zio, senza uno spazio dedicato al minore).
Alle udienze presidenziali, tenutesi in data 20.10.2022 e 16.11.2022, la resistente ha dichiarato di aver iniziato a svolgere, a partire dal mese di settembre
2022, una seconda attività lavorativa, a tempo determinato sino alla fine del periodo scolastico e per uno stipendio di circa € 500/600 mensili, percependo, dunque, un reddito complessivo da lavoro dipendente di € 1.500,00/1.600,00 netti mensili circa;nella medesima sede, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione del diritto di visita da parte del padre.
Con ordinanza del 21.11.2022, a scioglimento della riserva assunta il
16.11.2022, è stato confermato il contributo ordinario di € 700,00 a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio, nonché accolto, per quanto riguarda il protocollo di affidamento e di visita del padre, quello proposto dai genitori.
All'udienza del 25.1.2023, il G.I. ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale formulata da parte ricorrente con memoria del
16.12.2022 (con la quale egli aveva chiesto, anche per la fase “provvisoria”, di rideterminare l'entità del concorso al mantenimento ordinario del figlio Per_1 riducendolo all'importo finale di € 350,00 al mese o a quel più vicino importo ritenuto di giustizia), “non essendo stati dedotti fatti sopravvenuti alla predetta
Pag. 9 di 20 ordinanza idonei a giustificare la modifica richiesta” e ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Dopo aver le parti depositato le relative memorie istruttorie, il G.I. -con ordinanza del 5.6.2023, di scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.5.2023- ha ritenuto necessario istruire la causa in ordine al profilo economico, ordinando al ricorrente l'esibizione di tutti i conti correnti con movimentazione degli ultimi tre anni nonché alla di lui nuova compagna, la Sig.ra Parte_3
l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e rinviando al
[...]
11.10.2023 per la prosecuzione del giudizio.
Alla suddetta udienza, le parti hanno chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, calendarizzata per il 31.1.2024 e il Giudice ha onerato entrambe le parti di depositare l'ultima dichiarazione dei redditi.
All'udienza del 31.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di pari data (concludendo parte ricorrente come da proprio atto introduttivo e parte resistente come da foglio di pc e come da memoria ex art.
183, comma 6, n. 1 c.p.c.) e il Giudice relatore ha posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
……………………..
Orbene, va, anzitutto, rilevata la fondatezza della domanda di parte ricorrente tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alla quale la resistente si è associata.
Ed invero, risulta, infatti, essere trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nella causa di separazione, avvenuta in data 3 ottobre 2017, nonché, documentalmente provato che i coniugi si sono separati consensualmente e che la separazione è stata omologata con decreto di omologa del 6 ottobre 2017.
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Da tale data, peraltro, non vi è prova che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
Tal che la superiore domanda è meritevole di accoglimento.
Riguardo, poi, al regime di affidamento del figlio minore in punto Per_1
di diritto, occorre, anzitutto, premettere che l'art. 155 c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc.
(cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a Cass. Civ. 19 giugno 2008 n.
16593;Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n. 24841. V. anche Cass.
24526/2010).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009). Le ipotesi più significative in cui è stato ritenuto pregiudizievole per il minore l'affido condiviso attengono a casi di violenza da parte di uno dei genitori nei confronti del figlio e/o nei confronti dell'altro genitore in presenza del minore, la violazione degli obblighi di assistenza, l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte del genitore, ovvero anche una situazione di conflittualità tra i genitori talmente accesa da alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico del minore (cfr. per tale ultima ipotesi Cass. 5108/2012), non essendo la sola conflittualità esistente tra i
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coniugi di per sé preclusiva dell'affidamento condiviso, poiché tale regola avrebbe altrimenti un'applicazione solo residuale (cfr. Cass. 16593/2009).
Orbene, ciò posto, si ritiene che, in assenza di elementi a ciò ostativi, vada confermato il modello di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre.
In ordine, poi, al diritto di visita del ricorrente, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti in sede presidenziale, si ritiene di dovere prevedere, recependo le condizioni concordate da queste ultime, che, in caso di disaccordo tra le stesse, il regime di visita del padre sarà così regolamentato: “il mercoledì ed il giovedì pomeriggio il padre preleverà il figlio da scuola e lo accompagnerà all'allenamento, per poi riprenderlo dopo le ore 18,00, terminato l'allenamento;il minore, in tali giornate, pernotterà con il padre il quale provvederà a riaccompagnarlo direttamente a scuola la mattina successiva;in tali occasioni, ove entrambi i genitori siano impossibilitati per motivi lavorativi ed il minor non si rechi a calcio, si ricorrerà all'aiuto di una baby sitter le cui spese saranno sostenute da entrambi i genitori in pari misura;a fine settimana alternati dal venerdì sera sino alla domenica sera, con riaccompagnamento del figlio presso la residenza materna entro le 19,30, ove consumerà la cena;nel periodo non scolastico il riaccompagnamento avverrà il lunedì mattina;metà delle vacanza natalizie e pasquali, con la previsione che il minore rimarrà, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Natale e con l'altro l'ultimo dell'anno;inoltre, anche il giorno di Pasqua sarà trascorso con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;inoltre 15 giorni consecutivi durante l'estate e fatta salva la possibilità dei genitori di concordare altri periodi”. Ciò ferma restando la libertà delle parti di integrare e modificare, di comune accordo, le condizioni dalle stesse già concordate che, in tale sede, nel loro manifestato contrasto, anche in ordine alla richiesta di parte ricorrente (“il prelevamento da parte del padre, i mercoledì e giovedì calcistici, avverrà non all'uscita da scuola ma presso la madre o il
Pag. 12 di 20 nonno materno in tempo utile per portare all'allenamento”), cui, invece, Per_1
la resistente si è opposta, si ritiene di non dovere variare, ad eccezione, tuttavia, della previsione aggiuntiva in merito all'organizzazione delle ferie estive, con il conseguente onere delle parti di darne reciproca comunicazione e di accordarsi sulle stesse entro la data del 30 maggio di ogni anno.
Venendo, adesso, alle questioni economiche, ed, in particolare, al mantenimento relativo al minore si rileva, anzitutto, in punto di diritto, Per_1
che la prole ha diritto ad ottenere un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Si precisa, poi, che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, sia costituito, secondo il disposto dell'art. 148
c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale
o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n.
3974), e che, ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
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Orbene, fermi restando i principi sopra espressi, in ordine alla rispettiva posizione economico-patrimoniale delle parti, si evidenzia che, dalla documentazione versata in atti, risulta che:
-il ricorrente per l'anno di imposta 2018, ha dichiarato un Parte_1
reddito annuale lordo pari alla somma di euro 27.830,00, con addizionale regionale all'IRPERF pari alla somma di euro 342,32 ed imposta lorda pari alla somma di euro 6.914,32;per l'anno 2019, il predetto ha dichiarato un reddito pari ad euro 28.500,40, con addizionale regionale all' pari alla somma di CP_3
euro 350,55 ed imposta lorda pari ad euro 7.150,15;per l'anno 2020, ha, ancora, dichiarato un reddito annuale lordo pari ad euro 28.912,27, con addizionale regionale all' pari alla somma di euro 355,62 ed imposta netta pari alla CP_3
somma di euro 5.202,50 (con un reddito annuale netto pari ad euro 23.354,15 e mensile netto pari ad euro 1.946,17);per l'anno 2022, è stato, poi, dichiarato un reddito da lavoro dipendente pari alla somma di euro 30.049,60, con imposta netta pari ad euro 5.488,96 ed addizionale regionale all' pari alla somma CP_3
di euro 369,61 (con un reddito annuale netto pari alla somma di euro 24.191,03 e mensile netto pari ad euro 2.015,919);
-il ricorrente ha creato un nuovo nucleo familiare e, dalla nuova relazione dallo stesso intrapresa, è nata, in data 5 luglio 2020, la figlia Per_2
- la nuova compagna del ricorrente, tale svolge regolare Parte_3
attività lavorativa avendo dichiarato, per l'anno 2020, un reddito annuale pari ad euro 17.866,00 netti, per l'anno 2021, un reddito annuale netto pari ad euro
16.515,47, per l'anno 2022, un reddito annuale netto pari alla somma di euro
17.995,2 (per un importo mensile pari all'incirca ad euro 1.500,00);
- il ricorrente contribuisce al pagamento del 50% del canone di locazione pari alla somma di euro 250,00 mensili (come documentato in atti).
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Per quanto, invece, attiene alla posizione economico- finanziaria della resistente, dalla documentazione versata in atti, emerge che:
-per l'anno 2020, quest'ultima ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente imponibile pari alla somma di euro 12.527,00, con addizionale regionale all'IRPERF pari alla somma di euro 793,00 ed imposta lorda pari alla somma di euro 2.881,00;per il 2021, un reddito pari all'importo di euro
14.014,85, con imposta netta pari ad euro 1.209,87 (per un reddito annuale netto pari all'importo di euro 12.804,98 e mensile netto di euro 1.067,08);per il 2022, un reddito imponibile pari alla somma di euro 15.976,00, con imposta netta pari alla somma di euro 1.723,00 (e, dunque, un reddito annuale netto di euro
14.253,00, nonché mensile netto di euro 1.187,75);importo quest'ultimo anche confermato dalle buste paga in atti (allegato 2 della comparsa di costituzione e di risposta) dalle quali si ricava una media mensile all'incirca pari ad euro 1.000,00;
-la predetta, come da allegato 15 della memoria di costituzione e di risposta ex articolo 709 ter comma III c.p.c., risulta avere stipulato un contratto di lavoro
a tempo determinato con la Organizzazione_8 Controparte_4
, con decorrenza dal 10.09.2022 al 30.06.2023, poi
[...]
prorogato sino al mese di luglio 2024, con una retribuzione mensile netta all'incirca pari in media ad euro 600,00 (come da allegato 18 della memoria ex articolo 183 comma 2° di parte resistente);
-è pacifico tra le parti che la resistente provveda al pagamento integrale della rata del mutuo contratto per la ristrutturazione dell'ex casa coniugale ammontante, come da documentazione versata in atti, nell'importo di euro
766,99 mensili.
Ora ciò posto, considerato che:
- la costituzione del nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente appare comunque bilanciata da un incremento dei redditi da quest'ultimo percepiti (al
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tempo della separazione il reddito era di euro 1.600,00, mentre, allo stato, è di euro 1.900,00/2.000,00, come da dichiarazioni dei redditi sopra indicate e come anche da estratti conto prodotti in atti), nonché dagli stessi redditi ricavati dalla di lui nuova compagna, rappresentanti, in ogni caso, un contributo per il pagamento delle spese aggiuntive inerenti al nuovo nucleo familiare;che la figlia, nata dalla nuova relazione, è ancora in tenera età e che, dunque, non necessita di spese particolari finalizzate al suo sostentamento;che, nonostante, allo stato, la resistente usufruisca di un incremento reddituale, tuttavia, l'attività aggiuntiva, dalla stessa espletata, ha carattere determinato, mentre il datore di lavoro
“ ha escluso, almeno nell'immediato, di potere Organizzazione_4
aumentare il monte ore lavorativo settimanale (come da allegato nr. 11 alla comparsa di costituzione e di risposta);che, di contro, quest'ultima risulta essere gravata dal pagamento dell'intera rata di muto (co-intestato ad entrambi i coniugi) pari alla somma di euro 766,00 mensili, ragione per la quale, per altro, in sede di separazione, era stato pattuito, a fronte dell'accollo integrale di tale rata da parte della resistente, l'importo di euro 700,00 sopra indicato per il mantenimento del figlio che, in ogni caso, rispetto al tempo Per_1 dell'omologa della separazione (avvenuta nell'anno 2017), le esigenze del minore sono proporzionalmente aumentate in proporzione alla sua età;Per_1
-si ritiene che vada confermato l'importo di mantenimento già previsto in sede di separazione, pari alla somma di euro 700,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e sottoposta a rivalutazione annuale secondo gli indici
Org_9
Ciò con la precisazione che, riguardo all'asserita plusvalenza ricavata dalla vendita dell'ex casa coniugale con acquisto di una nuova abitazione, la resistente ha, comunque, provato che, una parte di quelle somme, (€ 9.000,00) sono state pagate per provvedere alla sostituzione delle finestre del nuovo immobile (all. 3 della comparsa di costituzione e di risposta);una parte, sono state destinate al
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pagamento delle spese notarili per € 5.350,00 (all. 4 della comparsa di costituzione e di risposta);una parte sono state pagate per le agenzie immobiliari per complessivi € 14.335,00 (all. 5 e 6);mentre la somma pari ad euro 30.000, 00
è stata utilizzata per estinguere una parte del mutuo (come da allegato 8 alla comparsa di costituzione e di risposta), con conseguente abbassamento della rata di mutuo da pagare. Il ricorrente risulta, invece, essere comproprietario di una serie di terreni (come da allegato 16 della comparsa di costituzione e di risposta) ed avere incassato una somma di euro 67.000,00 a seguito della vendita di alcuni beni ricevuti in successione.
Le spese straordinarie restano, invece, nella misura del 50%, a carico di ciascuna parte, con la precisazione che, per la loro determinazione, le parti potranno comunque fare riferimento alle linee guida del Consiglio nazionale forense di Roma dell'anno 2017, nonché ai principi giurisprudenziali a riguardo vigenti, in virtù dei quali debbono essere considerate ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell'assegno erogato per il mantenimento (ad esempio i medicinali da banco;le visite di controllo routinarie;l'abbigliamento, ecc.).
Laddove, invece, le spese straordinarie sono quegli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (Cass. civ., n. 7672, del 19 luglio 1999;
Cass. civ., n. 6201, del 13 marzo 2009;Cass. civ., n. 23411).
Per quanto, invece, attiene alla richiesta, formulata da parte della resistente, di potere usufruire integralmente dell'assegno unico o di qualsiasi altro emolumento, si ritiene di dovere fare applicazione del principio generale in virtù del quale il predetto assegno, in presenza di affidamento condiviso, spetta, nella
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misura del 50%, ad entrambi i genitori. Anche le detrazioni fiscali del figlio saranno divise nella misura del 50% per ciascun genitore.
Tenuto, inoltre, conto della conferma dell'assegno di mantenimento previsto per il figlio si ritiene di non provvedere all'analisi delle Per_1
domande avanzate dalla resistente solo in via subordinata, oltre che riconvenzionale. Avendo, in particolare, quest'ultima richiesto il riconoscimento di un assegno divorzile, solo in caso di accoglimento delle richieste del ricorrente, stante, a quel punto, un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche, nonché la suddivisione, nei rapporti interni tra le parti, della rata di mutuo nella misura del 50% a carico di ciascun soggetto obbligato. Così anche alcuna pronuncia va emessa in ordine alla domanda (comunque non richiamata in sede di precisazioni delle conclusioni) di cui al punto 6) della memoria integrativa ex articolo 709 c.p.c. di parte ricorrente, dal tenore seguente
“nell'ipotesi dovesse per qualsivoglia ragione essere modificato/variato/rivisto
l'accollo della rata di mutuo convenuto in sede di separazione, previo accertamento della relativa entità condannarsi a Controparte_1
corrispondere a rimborso/indennizzo, nella misura da determinarsi Parte_1
a mezzo assumenda CTU, per le migliorie apportate ad opera del ricorrente alla ex casa coniugale, costituente la p.m. 5 della p.ed. 100/3 in P.T. 2382 cc.
Gardolo sita alla via Aereoporto n. 55, già di proprietà esclusiva della convenuta ”, poiché subordinata ad eventuali variazioni Controparte_1
nell'accollo del mutuo. Inammissibile, in tale sede, è invece la domanda di cui al punto 5) del ricorso “chiusura del conto corrente rimasto ad oggi cointestato fra
i coniugi presso la e svincolo del ricorrente dalla polizza a Org_1 Org_2
suo tempo stipulata in relazione al mutuo contratto per l'acquisto della casa ex coniugale”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, ovvero, da un lato, dell'emissione della pronuncia sullo
Pag. 18 di 20 status con conferma delle disposizioni in materia di affidamento condiviso e, dall'altro lato, della conferma della misura dell'assegno di mantenimento previsto a favore del figlio si ritiene che sussistano gravi e giusti motivi Per_1
per disporne la compensazione tra le parti nella misura della metà, ponendole, invece, per l'ulteriore metà, a carico di parte ricorrente. Le spese di lite, inoltre, vanno quantificate facendo applicazione dei valori previsti per le cause del contenzioso ordinario ricomprese tra gli euro 26.001 e gli euro 52.000, con considerazione di tutte le fasi ai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria per la quale, in assenza di assunzione di prove orali, vanno, invece, applicati i valori minimi, per un ammontare complessivo di euro 6.713,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1271/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
L S Presidente
L D B Giudice rel.
A T Giudice
Di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1271 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
tra
, nato a Trento il 3.12.1980, cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
res. in Ville di Giovo (TN), via Del Castello n. 17, rappresentato e difeso, giusto mandato digitalmente firmato nonché inserito nella relativa busta telematica, dall'Avv. A V, cod. fisc. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo Studio in Mezzolombardo (TN), via Degasperi n. 51
Parte ricorrente
contro
nata a Trento il 22.1.1981, cod. fisc. Controparte_1
, res. in Mezzolombardo (TN), via IV Novembre n. 17/6, C.F._3
rappresentata e difesa, giusta procura ex art. 83 c.p.c. allegata alla busta della
memoria difensiva e di costituzione, dall'Avv. L S, cod. fisc.
, ed elettivamente domiciliata presso il di lei Studio in C.F._4
Trento, viale San Francesco d'Assisi n. 14
Parte resistente
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 31 gennaio 2024 le parti concludevano come da verbale di pari data, riportandosi ai rispettivi atti già depositati, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 25 maggio 2022, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato con la moglie il 30.6.2012 alle seguenti Controparte_1
condizioni: “1)-affidamento condiviso del minore ad entrambi i Persona_1
genitori con sua collocazione prevalente presso la madre;2)-il padre potrà sentire il figlio tutti i giorni, tenerlo con sé a dormire la sera due volte in Per_1
settimana, due weekend al mese dal venerdì sera dopo il lavoro alla domenica sera, metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendendovi alternativamente la relativa festività, ed almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive.
3)--contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre Per_1
nella misura di € 400,00 mensili, da versarsi con le medesime modalità indicate nelle condizioni di separazione, oltre al concorso nelle relative spese straordinarie nella misura del 50 % e comunque da previamente concordarsi per importi superiori ad € 100,00;4)-ferme per il resto tutte le altre condizioni convenute in sede di separazione, da riconfermarsi. 5)-chiusura del conto corrente rimasto ad oggi cointestato fra i coniugi presso la e svincolo Org_1
del ricorrente dalla polizza a suo tempo stipulata in relazione al mutuo Org_2
Pag. 2 di 20 contratto per l'acquisto della casa ex coniugale”, in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il predetto ricorrente, per quanto attiene ai fatti di causa, ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con la Sig.ra in Lavis Controparte_1
(TN) in data 30.6.2012, con atto trascritto presso l'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Giovo al n. 3, parte II, serie C, scegliendo il regime della separazione dei beni;che, dall'unione, il 7.10.2011, era nato il figlio che, in Persona_1
data 12.10.2017, il Tribunale di Trento aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ove, tra le altre cose, era stato previsto che il marito, dipendente a tempo pieno della Organizzazione_3
e con uno stipendio di € 1600,00 mensili, versasse alla moglie, dipendente
[...]
part time della e con uno stipendio di € 800,00 mensili, un Organizzazione_4
concorso al mantenimento del figlio nella misura di € 700,00 al mese;che un siffatto concorso al mantenimento era stato così convenuto in considerazione del fatto che nel 2013, allo scopo di ristrutturare la casa coniugale, di proprietà della signora , i coniugi avevano contratto un mutuo ipotecario CP_1
trentennale di € 200.000,00, la cui rata mensile (passata ad € 760,00 dagli originari € 1039,00 mensili, pagati –vigente matrimonio– per € 700,00 dal marito
e per € 300,00 dalla moglie) dopo la separazione non sarebbe stata più sostenibile dalla sola moglie;che, dopo la separazione, aveva intrapreso una relazione sentimentale con una nuova compagna, dalla quale, il 5.7.2020, era nata la figlia
che la sua nuova famiglia dimorava a Nervesa della Battaglia (TV) Per_2 in appartamento condotto in locazione dalla compagna per un canone di € 500,00 mensili cui egli concorreva per la metà, versando direttamente alla locatrice
l'importo di € 250,00;che egli, lavorando a Mezzocorona, durante la settimana soggiornava presso la casa dei genitori e una/due volte infrasettimanalmente nonché tutti i weekend raggiungeva la nuova famiglia a Nervesa della Battaglia, percorrendo, ogni volta, circa 300 km e spendendo per il solo carburante circa €
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250,00 al mese;che spesso, quando si fermava nella casa dei genitori, portava con sé il figlio accompagnandolo poi la mattina a scuola;che Per_1 Per_1
trascorreva anche quasi tutti i weekend con lui a Nervesa della Battaglia;che, dovendo egli attendere ai propri doveri anche verso la nuova figlia e con Per_2
uno stipendio di circa € 1800,00 mensili, la misura del concorso al mantenimento
a suo tempo convenuto in sede di separazione era divenuta non più sostenibile, essendo venuta meno la ragione della predetta previsione e cioè il permettere al figlio di continuare a vivere nella abitazione familiare in cui era Per_1
cresciuto;che, infatti, a marzo 2020 e per il corrispettivo di € 305.000, la ex casa coniugale di Gardolo era stata venduta dalla Sig.ra , la quale, per € CP_1
225.000,00, aveva contestualmente acquistato un nuovo appartamento a
Mezzolombardo, così ricavando, tra l'altro, una plusvalenza di € 80.000,00;che, per altro, erano venute meno le ragioni di una contrazione dell'impegno lavorativo della resistente la quale avrebbe, adesso, avuto ampio margine per eventualmente incrementare le proprie ore di lavoro.
Si è costituita la resistente, con memoria difensiva del 8.9.2022, la quale si
è associata alla domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, nonché
a quella di affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 prevalente dello stesso presso l'abitazione materna e con regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nella comparsa di costituzione e di risposta. Riguardo, poi, alle questioni economiche, ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento già previsto in sede di separazione, di importo pari ad euro 700,00 mensili, precisando la ricomprensione, in tale assegno, delle seguenti voci: “ ;- contributo per spese ordinarie Pt_2
dell'abitazione (compresi i consumi di acqua, gas, luce ecc);- abbigliamento;- medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);trattamenti estetici (parrucchiere, ecc..)”. Ha domandato, poi, che le spese straordinarie
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venissero distribuite a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e che, tenuto conto del peggioramento delle proprie condizioni economiche, le venisse riconosciuto un assegno divorzile non inferiore alla somma di euro 100,00 mensili.
Infine ha, anche, avanzato le seguenti richieste: “-disporre che a partire dall'anno 2022 e seguenti, l'assegno Universale sarà percepito al 100% dalla
Signora in quanto collocataria prevalente del figlio. -disporre Controparte_1
che le detrazioni fiscali del figlio siano divise nella misura del 50% per ciascun genitore, salvo che la spesa sia sostenuta in via esclusiva da uno di essi;In via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Tribunale dovesse accogliere le richieste del ricorrente, disporre che il padre dovrà contribuire al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo in favore della madre l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a CP_1
, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;-disporre, a modifica
[...]
delle condizioni di separazione, che in ragione del contratto di mutuo stipulato da e con l' n. 114-03552056, nei Controparte_1 Parte_1 Organizzazione_5
rapporti interni tra le parti, la relativa rata mensile di rimborso sia versata sino
a scadenza nella misura di ½ a carico di ciascuno, senza accollo per intero ed in via esclusiva da parte della Signora ”. CP_1
Ha, in particolare, la resistente specificato che, dopo aver contratto matrimonio col marito, essi avevano, da ultimo, fissato la dimora coniugale in un immobile sito in Trento – Via Aeroporto n. 55, immobile di sua proprietà esclusiva, in quanto donatole dal padre;che, nel febbraio 2013, i coniugi avevano acceso un mutuo co-intestato per l'importo di € 200.000,00 (rimborsabili con rate mensili da € 900,00 circa sino all'anno 2037) presso la onde Org_1
provvedere alla ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare;che tale scelta era stata assunta dai coniugi in quanto entrambi percettori di reddito, il
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marito allora impiegato presso la con uno stipendio Organizzazione_3 mensile di € 1.600,00, mentre la moglie, dalla nascita del figlio, impiegata part- time presso il di Trento, con uno stipendio mensile di € 800,00 Org_6
circa;che la scelta della moglie di abbandonare il lavoro a tempo pieno per svolgere attività lavorativa con orario part-time era stata convenuta dalla coppia di comune accordo per ragioni di accudimento del figlio;che, a seguito della separazione intervenuta nel 2017, le parti avevano previsto il contributo al mantenimento ordinario del figlio da parte del padre (nella misura di € Per_1
700,00 mensili, oltre al rimborso delle spese straordinarie al 50 %) stante, dunque, la scelta concordata dei coniugi in merito all'accudimento del figlio da parte della madre, oltre che in ragione del divario reddituale intercorrente tra le parti.
Con riferimento alle richieste avversarie, ha, poi, la resistente, rappresentato:
-in ordine alle domande economiche, che non si era palesata alcuna, provata, diminuzione di reddito del ricorrente - il quale aveva dichiarato in ricorso di percepire uno stipendio mensile di € 1.800,00 - tale da giustificare la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento del figlio minore Per_1
(emergendo, semmai, un suo miglioramento, riportando la relativa, allegata, dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, un reddito netto da lavoro dipendente pari a circa € 29.000,00, corrispondente ad un netto mensile di poco superiore ad
€ 2.400,00, a fronte dei € 960,00 mensili percepiti dalla resistente);che, pur tenendo conto della nascita della figlia , al suo mantenimento provvedeva Per_2
anche la di lei madre, nuova compagna del ricorrente;che, avendo il ricorrente formato un nuovo nucleo familiare in provincia di Treviso, nella determinazione delle sue condizioni economiche si doveva, dunque, tener conto anche del reddito della compagna;che anche la questione del carburante, necessario per raggiungere l'abitazione veneta della compagna, non si poteva considerare
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motivo per la riduzione del contributo al mantenimento del figlio già Per_1
costretto alle trasferte imposte dal padre durante i week-end;che, pur costituendo la nascita dell'ultimo genita circostanza sopravvenuta alla separazione, essa non era, di per sé, motivo sufficiente a giustificare la riduzione del contributo al mantenimento di che, invece, aveva continuato a godere di un tenore di Per_1
vita dignitoso, stante l'esiguità dello stipendio mensile incamerato dalla madre;
-in ordine alla sua situazione reddituale ed economica, che la vendita dell'immobile ex residenza familiare era avvenuta per la necessità di allontanarsi da un ambiente difficile (presenza nel condominio di un pluri-pregiudicato), che avrebbe inficiato la serenità di madre e figlio (circostanza, questa, che era nota al ricorrente per aver reso testimonianza in Questura);che, in ogni caso, nessuna plusvalenza era nella sua disponibilità in quanto il nuovo immobile, pur acquistato ad un prezzo inferiore rispetto a quello venduto, era stato in parte ristrutturato onde renderlo abitabile (€ 9.000,00 erano stati pagati per sostituzione finestre), erano state pagate le spese notarili per € 5.350,00, erano state pagate le agenzie immobiliari per complessivi € 14.335,00, erano stati pagati i tributi casa per € 271,00 e, pur non essendone tenuta, ella aveva anticipato € 30.000,00 alla
Banca mutuataria riducendo il capitale da restituire ed abbassando così la rata mensile, ammontante a € 766,41;che, inoltre, erano imminenti ulteriori spese, essendo ella proprietaria di un autoveicolo del 2008 il quale, ormai vetusto, avrebbe dovuto esser sostituito, onde consentire il trasporto suo e del figlio in tutta sicurezza ed, ancora, essendosi aggiunte alle originarie spese pagate nel vecchio immobile quelle di carburante (per raggiungere il luogo di lavoro, quattro volte al dì e condurre il figlio dai nonni e/o a scuola, da Mezzolombardo
a Gardolo) e le spese condominiali per circa € 600,00 annui (spese di cui prima non era gravata);che, dunque, per far fronte a tutte le spese ella era saltuariamente costretta a chiedere di poter svolgere ore di lavoro straordinario domenicale presso l' di Trento;che la sua situazione lavorativa non era Org_7
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modificabile, quantomeno nel breve periodo, sia perché il datore di lavoro aveva comunicato la propria indisponibilità ad una trasformazione del contratto a tempo pieno, sia in quanto la scelta di lavorare part-time era stata condivisa tra i coniugi in costanza di matrimonio e rimaneva ancora valida, essendo ancora Per_1
lontano da una sua completa autonomia;che la predetta scelta di lavorare part- time, se da un lato le aveva consentito di seguire il figlio, dall'altro ne aveva pregiudicato (almeno in parte) il futuro pensionistico, avendo ella accumulato contribuzione, a tale titolo, in misura minore e che, quindi, il suo sacrificio non avrebbe potuto essere ignorato, anche considerando che ciò aveva, tra l'altro, sgravato il marito dai compiti domestici e di cura del figlio, permettendogli di concentrarsi sulla propria attività a tempo pieno;che, pertanto, nell'eventualità di una riduzione del contributo al mantenimento del figlio da parte del Tribunale, sarebbe stata opportuna la previsione, in capo al marito, dell'onere di un suo mantenimento mediante versamento di un importo di € 100,00 mensili a titolo di assegno periodico divorzile, non avendo ella adeguati mezzi, né essendo in grado di procurarseli per ragioni oggettive;che ella aveva, peraltro, di recente, anche accusato problemi di salute (edema midollare al collo del piede nonché ernie alla colonna lombare e assottigliamento dei dischi oltre a sclerite all'occhio sinistro e lacerazione della retina) che non le consentivano più di attendere, come in passato, a tutti gli incombenti quotidiani;
-in ordine alla richiesta di svincolo dalla polizza ed alla chiusura Org_2
del conto corrente cointestato, che il mutuo era stato, a suo tempo, concesso dalla ad entrambi i coniugi, in ragione delle rispettive sostanze e che, in assenza CP_2
del consenso della mutuataria, quindi, non si sarebbe potuto disporre alcuno svincolo, né un eventuale accollo esclusivo in capo alla resistente avrebbe potuto produrre effetti nei confronti di terzi;che, difettando ulteriori garanzie, la Banca certamente non avrebbe avuto interesse a rinunciare alla solidarietà passiva del credito, ancorché, dal momento della separazione, la resistente, pur con l'esiguo
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stipendio mensile, si era fatta carico di pagare in via esclusiva e per intero la rata mensile del mutuo;
-in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, che ella nulla opponeva, precisando, tuttavia, che spesso il calendario consensualmente stabilito non veniva rispettato dal padre, (chiedendo, quindi, un maggiore interessamento dello stesso alla vita del figlio ed, in particolare, che era Per_1
inopportuno, nei giorni infrasettimanali, il pernottamento del minore presso la residenza del padre, considerata l'inadeguatezza della stessa (essendo un ambiente domestico condiviso con la nonna paterna e lo zio, senza uno spazio dedicato al minore).
Alle udienze presidenziali, tenutesi in data 20.10.2022 e 16.11.2022, la resistente ha dichiarato di aver iniziato a svolgere, a partire dal mese di settembre
2022, una seconda attività lavorativa, a tempo determinato sino alla fine del periodo scolastico e per uno stipendio di circa € 500/600 mensili, percependo, dunque, un reddito complessivo da lavoro dipendente di € 1.500,00/1.600,00 netti mensili circa;nella medesima sede, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione del diritto di visita da parte del padre.
Con ordinanza del 21.11.2022, a scioglimento della riserva assunta il
16.11.2022, è stato confermato il contributo ordinario di € 700,00 a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio, nonché accolto, per quanto riguarda il protocollo di affidamento e di visita del padre, quello proposto dai genitori.
All'udienza del 25.1.2023, il G.I. ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale formulata da parte ricorrente con memoria del
16.12.2022 (con la quale egli aveva chiesto, anche per la fase “provvisoria”, di rideterminare l'entità del concorso al mantenimento ordinario del figlio Per_1 riducendolo all'importo finale di € 350,00 al mese o a quel più vicino importo ritenuto di giustizia), “non essendo stati dedotti fatti sopravvenuti alla predetta
Pag. 9 di 20 ordinanza idonei a giustificare la modifica richiesta” e ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Dopo aver le parti depositato le relative memorie istruttorie, il G.I. -con ordinanza del 5.6.2023, di scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.5.2023- ha ritenuto necessario istruire la causa in ordine al profilo economico, ordinando al ricorrente l'esibizione di tutti i conti correnti con movimentazione degli ultimi tre anni nonché alla di lui nuova compagna, la Sig.ra Parte_3
l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e rinviando al
[...]
11.10.2023 per la prosecuzione del giudizio.
Alla suddetta udienza, le parti hanno chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, calendarizzata per il 31.1.2024 e il Giudice ha onerato entrambe le parti di depositare l'ultima dichiarazione dei redditi.
All'udienza del 31.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di pari data (concludendo parte ricorrente come da proprio atto introduttivo e parte resistente come da foglio di pc e come da memoria ex art.
183, comma 6, n. 1 c.p.c.) e il Giudice relatore ha posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
……………………..
Orbene, va, anzitutto, rilevata la fondatezza della domanda di parte ricorrente tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alla quale la resistente si è associata.
Ed invero, risulta, infatti, essere trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nella causa di separazione, avvenuta in data 3 ottobre 2017, nonché, documentalmente provato che i coniugi si sono separati consensualmente e che la separazione è stata omologata con decreto di omologa del 6 ottobre 2017.
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Da tale data, peraltro, non vi è prova che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
Tal che la superiore domanda è meritevole di accoglimento.
Riguardo, poi, al regime di affidamento del figlio minore in punto Per_1
di diritto, occorre, anzitutto, premettere che l'art. 155 c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc.
(cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a Cass. Civ. 19 giugno 2008 n.
16593;Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n. 24841. V. anche Cass.
24526/2010).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009). Le ipotesi più significative in cui è stato ritenuto pregiudizievole per il minore l'affido condiviso attengono a casi di violenza da parte di uno dei genitori nei confronti del figlio e/o nei confronti dell'altro genitore in presenza del minore, la violazione degli obblighi di assistenza, l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte del genitore, ovvero anche una situazione di conflittualità tra i genitori talmente accesa da alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico del minore (cfr. per tale ultima ipotesi Cass. 5108/2012), non essendo la sola conflittualità esistente tra i
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coniugi di per sé preclusiva dell'affidamento condiviso, poiché tale regola avrebbe altrimenti un'applicazione solo residuale (cfr. Cass. 16593/2009).
Orbene, ciò posto, si ritiene che, in assenza di elementi a ciò ostativi, vada confermato il modello di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre.
In ordine, poi, al diritto di visita del ricorrente, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti in sede presidenziale, si ritiene di dovere prevedere, recependo le condizioni concordate da queste ultime, che, in caso di disaccordo tra le stesse, il regime di visita del padre sarà così regolamentato: “il mercoledì ed il giovedì pomeriggio il padre preleverà il figlio da scuola e lo accompagnerà all'allenamento, per poi riprenderlo dopo le ore 18,00, terminato l'allenamento;il minore, in tali giornate, pernotterà con il padre il quale provvederà a riaccompagnarlo direttamente a scuola la mattina successiva;in tali occasioni, ove entrambi i genitori siano impossibilitati per motivi lavorativi ed il minor non si rechi a calcio, si ricorrerà all'aiuto di una baby sitter le cui spese saranno sostenute da entrambi i genitori in pari misura;a fine settimana alternati dal venerdì sera sino alla domenica sera, con riaccompagnamento del figlio presso la residenza materna entro le 19,30, ove consumerà la cena;nel periodo non scolastico il riaccompagnamento avverrà il lunedì mattina;metà delle vacanza natalizie e pasquali, con la previsione che il minore rimarrà, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Natale e con l'altro l'ultimo dell'anno;inoltre, anche il giorno di Pasqua sarà trascorso con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;inoltre 15 giorni consecutivi durante l'estate e fatta salva la possibilità dei genitori di concordare altri periodi”. Ciò ferma restando la libertà delle parti di integrare e modificare, di comune accordo, le condizioni dalle stesse già concordate che, in tale sede, nel loro manifestato contrasto, anche in ordine alla richiesta di parte ricorrente (“il prelevamento da parte del padre, i mercoledì e giovedì calcistici, avverrà non all'uscita da scuola ma presso la madre o il
Pag. 12 di 20 nonno materno in tempo utile per portare all'allenamento”), cui, invece, Per_1
la resistente si è opposta, si ritiene di non dovere variare, ad eccezione, tuttavia, della previsione aggiuntiva in merito all'organizzazione delle ferie estive, con il conseguente onere delle parti di darne reciproca comunicazione e di accordarsi sulle stesse entro la data del 30 maggio di ogni anno.
Venendo, adesso, alle questioni economiche, ed, in particolare, al mantenimento relativo al minore si rileva, anzitutto, in punto di diritto, Per_1
che la prole ha diritto ad ottenere un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Si precisa, poi, che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, sia costituito, secondo il disposto dell'art. 148
c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale
o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n.
3974), e che, ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
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Orbene, fermi restando i principi sopra espressi, in ordine alla rispettiva posizione economico-patrimoniale delle parti, si evidenzia che, dalla documentazione versata in atti, risulta che:
-il ricorrente per l'anno di imposta 2018, ha dichiarato un Parte_1
reddito annuale lordo pari alla somma di euro 27.830,00, con addizionale regionale all'IRPERF pari alla somma di euro 342,32 ed imposta lorda pari alla somma di euro 6.914,32;per l'anno 2019, il predetto ha dichiarato un reddito pari ad euro 28.500,40, con addizionale regionale all' pari alla somma di CP_3
euro 350,55 ed imposta lorda pari ad euro 7.150,15;per l'anno 2020, ha, ancora, dichiarato un reddito annuale lordo pari ad euro 28.912,27, con addizionale regionale all' pari alla somma di euro 355,62 ed imposta netta pari alla CP_3
somma di euro 5.202,50 (con un reddito annuale netto pari ad euro 23.354,15 e mensile netto pari ad euro 1.946,17);per l'anno 2022, è stato, poi, dichiarato un reddito da lavoro dipendente pari alla somma di euro 30.049,60, con imposta netta pari ad euro 5.488,96 ed addizionale regionale all' pari alla somma CP_3
di euro 369,61 (con un reddito annuale netto pari alla somma di euro 24.191,03 e mensile netto pari ad euro 2.015,919);
-il ricorrente ha creato un nuovo nucleo familiare e, dalla nuova relazione dallo stesso intrapresa, è nata, in data 5 luglio 2020, la figlia Per_2
- la nuova compagna del ricorrente, tale svolge regolare Parte_3
attività lavorativa avendo dichiarato, per l'anno 2020, un reddito annuale pari ad euro 17.866,00 netti, per l'anno 2021, un reddito annuale netto pari ad euro
16.515,47, per l'anno 2022, un reddito annuale netto pari alla somma di euro
17.995,2 (per un importo mensile pari all'incirca ad euro 1.500,00);
- il ricorrente contribuisce al pagamento del 50% del canone di locazione pari alla somma di euro 250,00 mensili (come documentato in atti).
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Per quanto, invece, attiene alla posizione economico- finanziaria della resistente, dalla documentazione versata in atti, emerge che:
-per l'anno 2020, quest'ultima ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente imponibile pari alla somma di euro 12.527,00, con addizionale regionale all'IRPERF pari alla somma di euro 793,00 ed imposta lorda pari alla somma di euro 2.881,00;per il 2021, un reddito pari all'importo di euro
14.014,85, con imposta netta pari ad euro 1.209,87 (per un reddito annuale netto pari all'importo di euro 12.804,98 e mensile netto di euro 1.067,08);per il 2022, un reddito imponibile pari alla somma di euro 15.976,00, con imposta netta pari alla somma di euro 1.723,00 (e, dunque, un reddito annuale netto di euro
14.253,00, nonché mensile netto di euro 1.187,75);importo quest'ultimo anche confermato dalle buste paga in atti (allegato 2 della comparsa di costituzione e di risposta) dalle quali si ricava una media mensile all'incirca pari ad euro 1.000,00;
-la predetta, come da allegato 15 della memoria di costituzione e di risposta ex articolo 709 ter comma III c.p.c., risulta avere stipulato un contratto di lavoro
a tempo determinato con la Organizzazione_8 Controparte_4
, con decorrenza dal 10.09.2022 al 30.06.2023, poi
[...]
prorogato sino al mese di luglio 2024, con una retribuzione mensile netta all'incirca pari in media ad euro 600,00 (come da allegato 18 della memoria ex articolo 183 comma 2° di parte resistente);
-è pacifico tra le parti che la resistente provveda al pagamento integrale della rata del mutuo contratto per la ristrutturazione dell'ex casa coniugale ammontante, come da documentazione versata in atti, nell'importo di euro
766,99 mensili.
Ora ciò posto, considerato che:
- la costituzione del nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente appare comunque bilanciata da un incremento dei redditi da quest'ultimo percepiti (al
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tempo della separazione il reddito era di euro 1.600,00, mentre, allo stato, è di euro 1.900,00/2.000,00, come da dichiarazioni dei redditi sopra indicate e come anche da estratti conto prodotti in atti), nonché dagli stessi redditi ricavati dalla di lui nuova compagna, rappresentanti, in ogni caso, un contributo per il pagamento delle spese aggiuntive inerenti al nuovo nucleo familiare;che la figlia, nata dalla nuova relazione, è ancora in tenera età e che, dunque, non necessita di spese particolari finalizzate al suo sostentamento;che, nonostante, allo stato, la resistente usufruisca di un incremento reddituale, tuttavia, l'attività aggiuntiva, dalla stessa espletata, ha carattere determinato, mentre il datore di lavoro
“ ha escluso, almeno nell'immediato, di potere Organizzazione_4
aumentare il monte ore lavorativo settimanale (come da allegato nr. 11 alla comparsa di costituzione e di risposta);che, di contro, quest'ultima risulta essere gravata dal pagamento dell'intera rata di muto (co-intestato ad entrambi i coniugi) pari alla somma di euro 766,00 mensili, ragione per la quale, per altro, in sede di separazione, era stato pattuito, a fronte dell'accollo integrale di tale rata da parte della resistente, l'importo di euro 700,00 sopra indicato per il mantenimento del figlio che, in ogni caso, rispetto al tempo Per_1 dell'omologa della separazione (avvenuta nell'anno 2017), le esigenze del minore sono proporzionalmente aumentate in proporzione alla sua età;Per_1
-si ritiene che vada confermato l'importo di mantenimento già previsto in sede di separazione, pari alla somma di euro 700,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e sottoposta a rivalutazione annuale secondo gli indici
Org_9
Ciò con la precisazione che, riguardo all'asserita plusvalenza ricavata dalla vendita dell'ex casa coniugale con acquisto di una nuova abitazione, la resistente ha, comunque, provato che, una parte di quelle somme, (€ 9.000,00) sono state pagate per provvedere alla sostituzione delle finestre del nuovo immobile (all. 3 della comparsa di costituzione e di risposta);una parte, sono state destinate al
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pagamento delle spese notarili per € 5.350,00 (all. 4 della comparsa di costituzione e di risposta);una parte sono state pagate per le agenzie immobiliari per complessivi € 14.335,00 (all. 5 e 6);mentre la somma pari ad euro 30.000, 00
è stata utilizzata per estinguere una parte del mutuo (come da allegato 8 alla comparsa di costituzione e di risposta), con conseguente abbassamento della rata di mutuo da pagare. Il ricorrente risulta, invece, essere comproprietario di una serie di terreni (come da allegato 16 della comparsa di costituzione e di risposta) ed avere incassato una somma di euro 67.000,00 a seguito della vendita di alcuni beni ricevuti in successione.
Le spese straordinarie restano, invece, nella misura del 50%, a carico di ciascuna parte, con la precisazione che, per la loro determinazione, le parti potranno comunque fare riferimento alle linee guida del Consiglio nazionale forense di Roma dell'anno 2017, nonché ai principi giurisprudenziali a riguardo vigenti, in virtù dei quali debbono essere considerate ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell'assegno erogato per il mantenimento (ad esempio i medicinali da banco;le visite di controllo routinarie;l'abbigliamento, ecc.).
Laddove, invece, le spese straordinarie sono quegli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (Cass. civ., n. 7672, del 19 luglio 1999;
Cass. civ., n. 6201, del 13 marzo 2009;Cass. civ., n. 23411).
Per quanto, invece, attiene alla richiesta, formulata da parte della resistente, di potere usufruire integralmente dell'assegno unico o di qualsiasi altro emolumento, si ritiene di dovere fare applicazione del principio generale in virtù del quale il predetto assegno, in presenza di affidamento condiviso, spetta, nella
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misura del 50%, ad entrambi i genitori. Anche le detrazioni fiscali del figlio saranno divise nella misura del 50% per ciascun genitore.
Tenuto, inoltre, conto della conferma dell'assegno di mantenimento previsto per il figlio si ritiene di non provvedere all'analisi delle Per_1
domande avanzate dalla resistente solo in via subordinata, oltre che riconvenzionale. Avendo, in particolare, quest'ultima richiesto il riconoscimento di un assegno divorzile, solo in caso di accoglimento delle richieste del ricorrente, stante, a quel punto, un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche, nonché la suddivisione, nei rapporti interni tra le parti, della rata di mutuo nella misura del 50% a carico di ciascun soggetto obbligato. Così anche alcuna pronuncia va emessa in ordine alla domanda (comunque non richiamata in sede di precisazioni delle conclusioni) di cui al punto 6) della memoria integrativa ex articolo 709 c.p.c. di parte ricorrente, dal tenore seguente
“nell'ipotesi dovesse per qualsivoglia ragione essere modificato/variato/rivisto
l'accollo della rata di mutuo convenuto in sede di separazione, previo accertamento della relativa entità condannarsi a Controparte_1
corrispondere a rimborso/indennizzo, nella misura da determinarsi Parte_1
a mezzo assumenda CTU, per le migliorie apportate ad opera del ricorrente alla ex casa coniugale, costituente la p.m. 5 della p.ed. 100/3 in P.T. 2382 cc.
Gardolo sita alla via Aereoporto n. 55, già di proprietà esclusiva della convenuta ”, poiché subordinata ad eventuali variazioni Controparte_1
nell'accollo del mutuo. Inammissibile, in tale sede, è invece la domanda di cui al punto 5) del ricorso “chiusura del conto corrente rimasto ad oggi cointestato fra
i coniugi presso la e svincolo del ricorrente dalla polizza a Org_1 Org_2
suo tempo stipulata in relazione al mutuo contratto per l'acquisto della casa ex coniugale”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, ovvero, da un lato, dell'emissione della pronuncia sullo
Pag. 18 di 20 status con conferma delle disposizioni in materia di affidamento condiviso e, dall'altro lato, della conferma della misura dell'assegno di mantenimento previsto a favore del figlio si ritiene che sussistano gravi e giusti motivi Per_1
per disporne la compensazione tra le parti nella misura della metà, ponendole, invece, per l'ulteriore metà, a carico di parte ricorrente. Le spese di lite, inoltre, vanno quantificate facendo applicazione dei valori previsti per le cause del contenzioso ordinario ricomprese tra gli euro 26.001 e gli euro 52.000, con considerazione di tutte le fasi ai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria per la quale, in assenza di assunzione di prove orali, vanno, invece, applicati i valori minimi, per un ammontare complessivo di euro 6.713,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
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