Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3193
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Testo completo
N. R.G. 12857/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12857/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERUCCI CINZIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. VERUCCI CINZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
AVV. LUCA ROTONDO quale curatore speciale della minore Persona_1 con il patrocinio dell'avv. ROTONDO LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ANDREA COSTA 62 40026 IMOLApresso il difensore avv. ROTONDO LUCA
TERZO CHIAMATO
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 13-10-2023
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui ai fogli di pc 10-7-24 la ricorrente e 11-7-24 il Curatore speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7
Con sentenza di divorzio n. 2688/2022 pubbl. il 31/10/2022, il Tribunale di Bologna pronunciava lo scioglimento del matrimonio fra le parti, matrimonio dal quale era nata la figlia in data Per_1
13.02.2015, a Bologna.
Il Tribunale dava atto che con la sentenza di separazione in data 23.12.2021, il Giudice della separazione, dopo aver confermato in via provvisoria i provvedimenti emessi dal TM Emilia Romagna nel procedimento promosso dal PM ex artt. 330 ss. cc., aveva disposto in via definitiva l'affido esclusivo della minore alla madre collocataria, con conseguente assegnazione della casa familiare alla stessa, aveva disciplinato gli incontri padre-figlia demandandone l'organizzazione in forma protetta al
Servizio sociale, aveva determinato il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia nell'importo mensile di euro 250,00 mensili oltre al 50% alle spese straordinarie, aveva ordinato ex art.
156 c.c. all'allora datore di lavoro del marito di provvedere al versamento diretto alla moglie del contributo di mantenimento dovuto dal dipendente per la figlia;
dava altresì atto che non c'era stata riconciliazione tra i coniugi, essendo il marito tornato in Pakistan dal gennaio 2021, senza più dare sue notizie.
Alla luce di tali presupposti, la sentenza di divorzio confermava l'affido esclusivo rafforzato alla madre, il collocamento prevalente della figlia presso di lei, l'assegnazione a lei della casa familiare e
l'entità del contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie, incontri protetti padre-figlia sotto la vigilanza del Servizio Sociale, il quale era incaricato per altri due anni del monitoraggio del nucleo familiare e di interventi a sostegno del medesimo.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio, la difesa della Signora rappresenta che la Parte_1
vita matrimoniale era stata caratterizzata da agiti violenti del marito contro la moglie, anche alla presenza della figlia;
che per questa ragione nel 2017 la moglie si era decisa a farsi refertare e a sporgere querela;
che il Tribunale per i Minorenni nel luglio 2017 aveva ordinato al marito di non avvicinarsi a moglie e figlia e ai luoghi dalla medesima frequentati salvo che per gli incontri protetti padre-figlia;
che il marito aveva più volte violato il divieto di avvicinamento e per tale ragione gli incontri erano stati momentaneamente sospesi;
dal gennaio 2021 il padre ha fatto rientro nel suo paese di origine (Pakistan) e da allora non risulta avere più fatto rientro in Italia, né mantenuto alcun contatto con la minore e con il Servizio Sociale, né contribuito al mantenimento della figlia, né risulta avere prestato la necessaria collaborazione, richiestagli anche dallo stesso Servizio, per il rinnovo del passaporto della figlia minore (relazione maggio 2021 sub doc. 12).
Inoltre egli è stato condannato con sentenza definitiva dal Tribunale di Bologna per il reato di cui all'art. 572 c.p., con condotte commesse anche ai danni della figlia, oltre che contro la madre alla presenza della bambina, alla pena di anno due di reclusione. Per il reato di cui all'art. 570 c.p.
pagina 2 di 7
(omissione della contribuzione al mantenimento della figlia) è stata emessa il 22-11-2023 sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. e per il reato di cui agli artt. 81, 609 bis c.p. commesso ai danni dell'attrice è stata pronunciata il 26-6-2024 sentenza analoga. nella relazione del Servizio Sociale del 5-6-2024 è riportato, in particolare, quanto segue:
Dall'ultimo aggiornamento ad oggi la situazione è rimasta pressochè invariata.
Il sig. continua ad essere irreperibile e dall'ultimo contatto col Servizio scrivente, avvenuto via mail in CP_1 data 27.04.2021. Si riporta in dettaglio, qui di seguito, la cronologia degli ultimi contatti col padre della minore:
Il sig. in data 31 gennaio 2021 contattava via mail il Servizio Sociale : “Buongiorno sono malik sono fuori di CP_1
Italia. Verrò dopo quando torno iniziamo incontri Con mia figlia azaan. Grazie”.
Il 22 marzo 2021 rispondeva alle domande postegli dal Servizio Sociale sulle sue intenzioni di rientro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12857/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERUCCI CINZIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. VERUCCI CINZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
AVV. LUCA ROTONDO quale curatore speciale della minore Persona_1 con il patrocinio dell'avv. ROTONDO LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ANDREA COSTA 62 40026 IMOLApresso il difensore avv. ROTONDO LUCA
TERZO CHIAMATO
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 13-10-2023
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui ai fogli di pc 10-7-24 la ricorrente e 11-7-24 il Curatore speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7
Con sentenza di divorzio n. 2688/2022 pubbl. il 31/10/2022, il Tribunale di Bologna pronunciava lo scioglimento del matrimonio fra le parti, matrimonio dal quale era nata la figlia in data Per_1
13.02.2015, a Bologna.
Il Tribunale dava atto che con la sentenza di separazione in data 23.12.2021, il Giudice della separazione, dopo aver confermato in via provvisoria i provvedimenti emessi dal TM Emilia Romagna nel procedimento promosso dal PM ex artt. 330 ss. cc., aveva disposto in via definitiva l'affido esclusivo della minore alla madre collocataria, con conseguente assegnazione della casa familiare alla stessa, aveva disciplinato gli incontri padre-figlia demandandone l'organizzazione in forma protetta al
Servizio sociale, aveva determinato il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia nell'importo mensile di euro 250,00 mensili oltre al 50% alle spese straordinarie, aveva ordinato ex art.
156 c.c. all'allora datore di lavoro del marito di provvedere al versamento diretto alla moglie del contributo di mantenimento dovuto dal dipendente per la figlia;
dava altresì atto che non c'era stata riconciliazione tra i coniugi, essendo il marito tornato in Pakistan dal gennaio 2021, senza più dare sue notizie.
Alla luce di tali presupposti, la sentenza di divorzio confermava l'affido esclusivo rafforzato alla madre, il collocamento prevalente della figlia presso di lei, l'assegnazione a lei della casa familiare e
l'entità del contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie, incontri protetti padre-figlia sotto la vigilanza del Servizio Sociale, il quale era incaricato per altri due anni del monitoraggio del nucleo familiare e di interventi a sostegno del medesimo.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio, la difesa della Signora rappresenta che la Parte_1
vita matrimoniale era stata caratterizzata da agiti violenti del marito contro la moglie, anche alla presenza della figlia;
che per questa ragione nel 2017 la moglie si era decisa a farsi refertare e a sporgere querela;
che il Tribunale per i Minorenni nel luglio 2017 aveva ordinato al marito di non avvicinarsi a moglie e figlia e ai luoghi dalla medesima frequentati salvo che per gli incontri protetti padre-figlia;
che il marito aveva più volte violato il divieto di avvicinamento e per tale ragione gli incontri erano stati momentaneamente sospesi;
dal gennaio 2021 il padre ha fatto rientro nel suo paese di origine (Pakistan) e da allora non risulta avere più fatto rientro in Italia, né mantenuto alcun contatto con la minore e con il Servizio Sociale, né contribuito al mantenimento della figlia, né risulta avere prestato la necessaria collaborazione, richiestagli anche dallo stesso Servizio, per il rinnovo del passaporto della figlia minore (relazione maggio 2021 sub doc. 12).
Inoltre egli è stato condannato con sentenza definitiva dal Tribunale di Bologna per il reato di cui all'art. 572 c.p., con condotte commesse anche ai danni della figlia, oltre che contro la madre alla presenza della bambina, alla pena di anno due di reclusione. Per il reato di cui all'art. 570 c.p.
pagina 2 di 7
(omissione della contribuzione al mantenimento della figlia) è stata emessa il 22-11-2023 sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. e per il reato di cui agli artt. 81, 609 bis c.p. commesso ai danni dell'attrice è stata pronunciata il 26-6-2024 sentenza analoga. nella relazione del Servizio Sociale del 5-6-2024 è riportato, in particolare, quanto segue:
Dall'ultimo aggiornamento ad oggi la situazione è rimasta pressochè invariata.
Il sig. continua ad essere irreperibile e dall'ultimo contatto col Servizio scrivente, avvenuto via mail in CP_1 data 27.04.2021. Si riporta in dettaglio, qui di seguito, la cronologia degli ultimi contatti col padre della minore:
Il sig. in data 31 gennaio 2021 contattava via mail il Servizio Sociale : “Buongiorno sono malik sono fuori di CP_1
Italia. Verrò dopo quando torno iniziamo incontri Con mia figlia azaan. Grazie”.
Il 22 marzo 2021 rispondeva alle domande postegli dal Servizio Sociale sulle sue intenzioni di rientro
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