Trib. Mantova, sentenza 08/10/2024, n. 227
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Testo completo
R.G. 882/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra
+ 1 con l'avv. VITALE NUNZIA ZEIDA Parte_1
Contro
con l'avv ANTONIO + 2 Controparte_1
Oggi 08/10/2024 sono comparsi l'avv. C in sost. avv. G e avv. G , l'avv.
V e l'avv. V che discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenute
L'avv. V in via principale ritiene che non vi siano gli estremi per la sospensione/interruzione del processo come ventilato dall'avv. G con nota 7.10.2023 e in via subordinata , nel caso in cui il giudice ritenesse necessario sospendere o interrompere il processo , dichiara di rinunciare alle domande svolte nei soli confronti di , insistendo per l'accoglimento delle stesse Controparte_2
Contr nei confronti di e Controparte_1
L'avv. V e l'avv. C insistono per la sospensione/ interruzione del processo la cui valutazione è stata rimessa al giudice dall'avv. G nella nota sopra indicata
I procuratori delle parti , nel caso in cui il giudice ritenesse di pronunciare sentenza, dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata in camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
e della contestuale motivazione
pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 882/23 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Nunzia Zeida V Parte_1 Parte_2
ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giovanni V , dall'avv. Controparte_4
Camilla V e dall'avv. Matteo Moraschini
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio G Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Maria G Controparte_2
resistenti
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
Accertata e dichiarata la violazione normativa e contrattuale sull'indennità di cassa
pag. 2
CONDANNARSI
In via principale nel merito
e in solido tra loro, Controparte_5 Controparte_1 Controparte_4
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle seguenti somme:
€ 611,95 Parte_1
€ 581,81 Parte_2
a titolo di differenze retributive per indennità di cassa, ovvero alla diversa maggiore o minore somma
che dovesse risultare in corso di causa.
e in solido tra loro in persona dei legali Controparte_1 Controparte_4
rappresentanti pro tempore al pagamento delle seguenti somme:
€ 1.387,15 Parte_1
€ 1.389,21 Parte_2
a titolo di differenze retributive per indennità di cassa, ovvero alla diversa maggiore o minore somma
che dovesse risultare in corso di causa.
In ogni caso
con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429
c.p.c..
con vittoria di spese di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
PER Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare, considerato che presso Codesto On.le Tribunale pendono avverso le stesse parti e per le medesime ragioni i ricorsi n.R.G. 809/2023, 828/2023, 865/2023, 821/2023, 882/2023,
912/2023, 708/2023 i quali vertono sulla medesima quaestio e stante la evidente connessione che ne
impone la trattazione congiunta la definizione con unica sentenza, si chiede la riunione dei procedimenti
per ragioni di economia processuale e per evitare decisioni contrastanti sulle medesime questioni.
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 409 e ss c.p.c. per i motivi di fatto e diritto di cui alla presente memoria di costituzione.
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dai ricorrenti, nei confronti della rigettandone le domande perché prive di ogni Controparte_1 fondamento in fatto e diritto e, comunque, non provate
pag. 3
in ogni caso, rigettare i ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
.
PER Controparte_2
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare, 1) accertare e dichiarare la nullità dei ricorso ex art. 414 c.p.c. per i motivi di fatto e diritto di cui alla presente memoria di costituzione.
2) accertare e dichiarare la nullità dei ricorso per violazione del divieto di parcellizzazione del credito di cui ai motivi in fatto e diritto nella presente memoria. nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dai ricorrenti, nei confronti della Controparte_2
rigettandone le domande perché prive di ogni fondamento in fatto e diritto e, comunque, non provate in
ogni caso, rigettare il ricorso con conseguente condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
PER Controparte_4
“Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito ed in via principale, respingere qualsiasi domanda proposta dai ricorrenti nei
confronti di CP_6
In via subordinata, nell'ipotesi di condanna di a corrispondere una qualsiasi somma a CP_6
favore del ricorrente, dichiarare e condannare a manlevare e tenere Controparte_1
indenne di quanto dovesse corrispondere al ricorrente;
CP_6
In ogni caso con vittoria di spese , diritti ed onorari del presente giudizio
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 414 c.p.c. e convenivano Parte_1 Parte_2
avanti al Tribunale di Mantova , e Controparte_5 Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe CP_4
Il procuratore della parte ricorrente esponeva : che i signori e hanno lavorato alle dipendenze della società Parte_1 Parte_2
con contratto di lavoro subordinato full time rispettivamente dal 01.04.2021 e dal Controparte_5
13.04.2023 fino al 31.12.2021;
Contr che in data 01.01.2022 lasciava il cantiere di Mantova per essere sostituita - in Controparte_5
virtù di una cessione di contratto che ha riguardato tutti i dipendenti – dalla cessionaria
[...]
la quale ha conservato per ogni dipendente la completa anzianità maturata e CP_1 riconosciuta presso la società cedente, nonché l'inquadramento e il livello in essa raggiunto e che il rapporto con cessava poi in data dal 31.08.2023 ;
Controparte_1
che e sono società appaltatrici e/o subappaltatrici della Controparte_5 Controparte_1
pag. 4
committente ;
Controparte_4
Contr che i ricorrenti hanno sempre prestato attività lavorativa presso lo stabilimento in San Giorgio di Mantova (MN), via Primo Maggio n. 31;
che i suddetti lavoratori, correttamente inquadrati al livello G1 del CCNL Logistica Trasporto
Merci e Spedizioni , hanno svolto sin dall'assunzione la mansione di corriere espresso addetto alla Contr Contr Contr consegna delle merci per e , con indosso la divisa ed a bordo del furgone con logo si recavano dai destinatari indicati nel borderò consegnatogli dall'azienda, al fine di effettuare la consegna dei plichi;
che i ricorrenti recapitavano circa un centinaio di colli al giorno e accadeva abitualmente che alcuni dei plichi da recapitare venissero pagati in contrassegno o in porto assegnato, in tal caso i ricorrenti provvedevano all'incasso del denaro piuttosto che dell'assegno;
che i lavoratori incassavano giornalmente delle somme di denaro (che si aggiravano tra alcune centinaia ad alcune migliaia di euro) e al rientro in magazzino, i corrieri consegnavano gli incassi
Contr della giornata in ufficio all'impiegata di di nome ;
Per_1
che in assenza di esonero per iscritto dalla responsabilità connessa al maneggio di denaro, se mancavano degli incassi o in caso di riscossione di soldi falsi, i ricorrenti ne rispondevano personalmente e gli ammanchi venivano decurtati dallo stipendio, oppure il lavoratore consegnava il denaro mancante in contanti, di tasca propria, all'impiegata addetta alla riscossione che ai lavoratori non è mai stata corrisposta l'indennità di
TRIBUNALE ORDINARIO di MVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra
+ 1 con l'avv. VITALE NUNZIA ZEIDA Parte_1
Contro
con l'avv ANTONIO + 2 Controparte_1
Oggi 08/10/2024 sono comparsi l'avv. C in sost. avv. G e avv. G , l'avv.
V e l'avv. V che discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenute
L'avv. V in via principale ritiene che non vi siano gli estremi per la sospensione/interruzione del processo come ventilato dall'avv. G con nota 7.10.2023 e in via subordinata , nel caso in cui il giudice ritenesse necessario sospendere o interrompere il processo , dichiara di rinunciare alle domande svolte nei soli confronti di , insistendo per l'accoglimento delle stesse Controparte_2
Contr nei confronti di e Controparte_1
L'avv. V e l'avv. C insistono per la sospensione/ interruzione del processo la cui valutazione è stata rimessa al giudice dall'avv. G nella nota sopra indicata
I procuratori delle parti , nel caso in cui il giudice ritenesse di pronunciare sentenza, dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata in camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
e della contestuale motivazione
pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 882/23 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Nunzia Zeida V Parte_1 Parte_2
ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giovanni V , dall'avv. Controparte_4
Camilla V e dall'avv. Matteo Moraschini
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio G Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Maria G Controparte_2
resistenti
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
Accertata e dichiarata la violazione normativa e contrattuale sull'indennità di cassa
pag. 2
CONDANNARSI
In via principale nel merito
e in solido tra loro, Controparte_5 Controparte_1 Controparte_4
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle seguenti somme:
€ 611,95 Parte_1
€ 581,81 Parte_2
a titolo di differenze retributive per indennità di cassa, ovvero alla diversa maggiore o minore somma
che dovesse risultare in corso di causa.
e in solido tra loro in persona dei legali Controparte_1 Controparte_4
rappresentanti pro tempore al pagamento delle seguenti somme:
€ 1.387,15 Parte_1
€ 1.389,21 Parte_2
a titolo di differenze retributive per indennità di cassa, ovvero alla diversa maggiore o minore somma
che dovesse risultare in corso di causa.
In ogni caso
con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429
c.p.c..
con vittoria di spese di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
PER Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare, considerato che presso Codesto On.le Tribunale pendono avverso le stesse parti e per le medesime ragioni i ricorsi n.R.G. 809/2023, 828/2023, 865/2023, 821/2023, 882/2023,
912/2023, 708/2023 i quali vertono sulla medesima quaestio e stante la evidente connessione che ne
impone la trattazione congiunta la definizione con unica sentenza, si chiede la riunione dei procedimenti
per ragioni di economia processuale e per evitare decisioni contrastanti sulle medesime questioni.
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 409 e ss c.p.c. per i motivi di fatto e diritto di cui alla presente memoria di costituzione.
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dai ricorrenti, nei confronti della rigettandone le domande perché prive di ogni Controparte_1 fondamento in fatto e diritto e, comunque, non provate
pag. 3
in ogni caso, rigettare i ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
.
PER Controparte_2
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare, 1) accertare e dichiarare la nullità dei ricorso ex art. 414 c.p.c. per i motivi di fatto e diritto di cui alla presente memoria di costituzione.
2) accertare e dichiarare la nullità dei ricorso per violazione del divieto di parcellizzazione del credito di cui ai motivi in fatto e diritto nella presente memoria. nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dai ricorrenti, nei confronti della Controparte_2
rigettandone le domande perché prive di ogni fondamento in fatto e diritto e, comunque, non provate in
ogni caso, rigettare il ricorso con conseguente condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
PER Controparte_4
“Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito ed in via principale, respingere qualsiasi domanda proposta dai ricorrenti nei
confronti di CP_6
In via subordinata, nell'ipotesi di condanna di a corrispondere una qualsiasi somma a CP_6
favore del ricorrente, dichiarare e condannare a manlevare e tenere Controparte_1
indenne di quanto dovesse corrispondere al ricorrente;
CP_6
In ogni caso con vittoria di spese , diritti ed onorari del presente giudizio
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 414 c.p.c. e convenivano Parte_1 Parte_2
avanti al Tribunale di Mantova , e Controparte_5 Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe CP_4
Il procuratore della parte ricorrente esponeva : che i signori e hanno lavorato alle dipendenze della società Parte_1 Parte_2
con contratto di lavoro subordinato full time rispettivamente dal 01.04.2021 e dal Controparte_5
13.04.2023 fino al 31.12.2021;
Contr che in data 01.01.2022 lasciava il cantiere di Mantova per essere sostituita - in Controparte_5
virtù di una cessione di contratto che ha riguardato tutti i dipendenti – dalla cessionaria
[...]
la quale ha conservato per ogni dipendente la completa anzianità maturata e CP_1 riconosciuta presso la società cedente, nonché l'inquadramento e il livello in essa raggiunto e che il rapporto con cessava poi in data dal 31.08.2023 ;
Controparte_1
che e sono società appaltatrici e/o subappaltatrici della Controparte_5 Controparte_1
pag. 4
committente ;
Controparte_4
Contr che i ricorrenti hanno sempre prestato attività lavorativa presso lo stabilimento in San Giorgio di Mantova (MN), via Primo Maggio n. 31;
che i suddetti lavoratori, correttamente inquadrati al livello G1 del CCNL Logistica Trasporto
Merci e Spedizioni , hanno svolto sin dall'assunzione la mansione di corriere espresso addetto alla Contr Contr Contr consegna delle merci per e , con indosso la divisa ed a bordo del furgone con logo si recavano dai destinatari indicati nel borderò consegnatogli dall'azienda, al fine di effettuare la consegna dei plichi;
che i ricorrenti recapitavano circa un centinaio di colli al giorno e accadeva abitualmente che alcuni dei plichi da recapitare venissero pagati in contrassegno o in porto assegnato, in tal caso i ricorrenti provvedevano all'incasso del denaro piuttosto che dell'assegno;
che i lavoratori incassavano giornalmente delle somme di denaro (che si aggiravano tra alcune centinaia ad alcune migliaia di euro) e al rientro in magazzino, i corrieri consegnavano gli incassi
Contr della giornata in ufficio all'impiegata di di nome ;
Per_1
che in assenza di esonero per iscritto dalla responsabilità connessa al maneggio di denaro, se mancavano degli incassi o in caso di riscossione di soldi falsi, i ricorrenti ne rispondevano personalmente e gli ammanchi venivano decurtati dallo stipendio, oppure il lavoratore consegnava il denaro mancante in contanti, di tasca propria, all'impiegata addetta alla riscossione che ai lavoratori non è mai stata corrisposta l'indennità di
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