Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 18336
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE
Il Giudice dott.ssa Francesca Cosentino ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33452 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi e dall'avv. Isabella Parte_1
Maria Cesarina De Angelis, per procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv., per procura in atti Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto d'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 20402/2020, la censurava la sentenza citata, che aveva confermato il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto dalla stessa e relativa a spese straordinarie per il figlio richieste CP_2
dall'ex coniuge, in quanto: carente di motivazione, o meglio, in quanto costituita da una motivazione meramente apparente, avendo omesso il Giudice di Pace di ricostruire il fatto storico e di analizzare la documentazione prodotta a fondamento della domanda della opponente quanto, in particolare, alla natura della spese oggetto di causa (se straordinarie, e dunque eventualmente dovute dalla odierna appellante, oppure ordinarie e, dunque, rientranti nel mantenimento ordinario a carico del padre);
aveva posto, alla base del rigetto della domanda riconvenzionale della
opponente, della documentazione tardivamente prodotta dall'opposto e, dunque, inammissibile, e chiedeva la riforma della sentenza accertando come non dovute da parte della le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, accertando, Parte_1
altresì, la debenza di altre somme da parte del relative alla quota parte di questi CP_1
delle spese straordinarie anticipate dalla per i figli, con condanna del Parte_1
medesimo al pagamento della somma di euro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE
Il Giudice dott.ssa Francesca Cosentino ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33452 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi e dall'avv. Isabella Parte_1
Maria Cesarina De Angelis, per procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv., per procura in atti Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto d'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 20402/2020, la censurava la sentenza citata, che aveva confermato il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto dalla stessa e relativa a spese straordinarie per il figlio richieste CP_2
dall'ex coniuge, in quanto: carente di motivazione, o meglio, in quanto costituita da una motivazione meramente apparente, avendo omesso il Giudice di Pace di ricostruire il fatto storico e di analizzare la documentazione prodotta a fondamento della domanda della opponente quanto, in particolare, alla natura della spese oggetto di causa (se straordinarie, e dunque eventualmente dovute dalla odierna appellante, oppure ordinarie e, dunque, rientranti nel mantenimento ordinario a carico del padre);
aveva posto, alla base del rigetto della domanda riconvenzionale della
opponente, della documentazione tardivamente prodotta dall'opposto e, dunque, inammissibile, e chiedeva la riforma della sentenza accertando come non dovute da parte della le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, accertando, Parte_1
altresì, la debenza di altre somme da parte del relative alla quota parte di questi CP_1
delle spese straordinarie anticipate dalla per i figli, con condanna del Parte_1
medesimo al pagamento della somma di euro
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