Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/05/2024, n. 476
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 15 febbraio 2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Patrizia
Fazzi e dall'Avv. Michele Rondinelli nonché, dall'Avv. Mariano Campo nell'interesse del BANCO POPOLARE S.C. - visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1960/2013 R.G.
avente per oggetto: azione di accertamento negativo e condanna in tema di conto
corrente affidato
VERTENTE TRA
FL RU SR (p. IVA 02526970831) NT NE (c.f. LNE SNT
71S02F359A) e NI NE (c.f. LNE NCL67L 26F 359G) elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv.ta Patrizia Fazzi unitamente all'Avv. Michele Rondinelli, giusta procura in atti.
PARTE ATTRICE
contro
BANCO POPOLARE S.C. (P.IVA 03700430238) elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' avv. Mariano Campo, giusta
procura in atti.
CONVENUTA
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att.
c.p.c.
Con citazione regolarmente notificata gli attori meglio generalizzati in
intestazione - premettendo l'esistenza del rapporto di conto corrente n.
118292 (già c/c n. 48610) con affidamento concesso per scoperto fino ad
euro 50.000,00 nonché la sottoscrizione di contratto di
concessione/variazione affidamento apertura di credito n. 000140752 quale piano di rientro graduale dell'esposizione debitoria, con pagamento
di 47 rate da 1.039,00 ciascuna, da ultimo sollecitate dalla banca con
apposita raccomandata datata 9.10.2013 (oggetto di produzione al fascicolo
attoreo sub n. 3) - hanno eccepito: a) la nullità per usurarietà (oggettiva)
dei tassi di interesse applicati al rapporto in occasione dei trimestri meglio
enunciati in narrativa (compresi tra il I trimestre 2002 e il I trimestre 2013, secondo l'elencazione contenuta a pag. 6 della citazione) con conseguente
natura indebita della somma (euro 38.823,18) a tal titolo percepita (per essere il TAEG superiore di “oltre una volta e mezza il tasso soglia”)
nonché per usurarietà soggettiva dei tassi applicati al I, II, III e IV trimestre
2010 con conseguente natura indebita della somma di euro 3.125,26);
b) la
nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto
(CMS) perché “calcolata sulla somma massima utilizzata nel periodo e per tutti i giorni”;
con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente esatte a tal titolo;
c) l'assenza di pattuizione in merito alla
antergazione/postergazione delle valute;
d) la nullità della clausola
contrattuale anatocistica, con conseguente natura indebita degli interessi
a tal titolo esatti;
e) la nullità delle variazioni unilaterali dei tassi passivi,
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così concludendo per la condanna, previa rielaborazione del dare-avere
tra le parti operata attraverso la eliminazione delle poste a titolo di CMS,
tassi anatocistici, tassi ultra legali non pattuiti validamente, tassi usurani,
alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e
rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto dovuto alla banca, nonché al risarcimento dei danni “anche in
considerazione della segnalazione errata alla Centrale Rischi della BA
d'IT” .
Il procedimento è stato trattato nella resistenza di Banco Popolare Soc.
Coop, il quale – eccependo l'inammissibilità della azione di ripetizione
spiegata rispetto alle somme addebitate sul c/c n. 118292 in quanto
rapporto ancora in essere tra le parti oltreché in mancanza di pagamento
della somma di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c., nonché la
prescrizione delle rimesse solutorie (per interessi e commissioni)
anteriori al 4.12.2003 (limite corrispondente al decennio dalla data di
notifica della citazione) – nel contestare gli assunti attorei – inclusi quelli
tesi ad ottenere la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. - ha concluso
per la reiezione della pretesa.
La causa, concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. è stata istruita anche a
mezzo CTU contabile e viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previa
concessione di termine per note conclusive.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Premessa – a seguito di eccezione proposta dalla azienda di credito convenuta
- la spontanea delimitazione del thema disputandum operata dalla difesa
attorea – risultando testualmente rinunciata la domanda ex art. 2033 c.c. (cfr.
pagg.
1-2 prima memoria istruttoria) – così restringendosi, il perimetro ex art.
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112 c.p.c., all'azione di accertamento e rettifica del saldo del c/c, alla data di
pendenza del rapporto processuale, dalla documentazione in atti, anzitutto,
non emerge riscontrabilità di valida pattuizione di clausola anatocistica.
In particolare – come già evidenziato con l'ordinanza dell'8.6.22 - dalla
scheda contrattuale del 12.09.2001 (relativa alla accensione del rapporto all'epoca numerato con la sequenza 48610) non emerge giustapposizione, alla clausola generica di cui all'art. 7, di condizioni specifiche idonee a disvelare:
a) la previsione ed applicazione della pari periodicità dell'addebito/accredito di interessi debitori/creditori;
b) l'indicazione della misura degli interessi
medesimi (cfr. doc. n. 1 in allegato alla seconda memoria istruttoria parte
convenuta).
Sicché, sebbene astrattamente invocabile il regime di cui alla delibera CICR
9.2.2000 (in vigore a far data dal 22.4.2000) trattandosi di rapporto sorto in
epoca successiva (12.9.2001) tuttavia, in mancanza di prova di pattuizione
esplicita e oggetto di sottoscrizione separata da parte della società correntista, la clausola anatocistica presente all'art. 7 va dichiarata nulla.
Tale conclusione, peraltro, trova conferma anche nel primo elaborato peritale
– condivisibile, sotto tale aspetto, perché coerente con le conclusioni dell'altra
consulente oltreché confermativo dei dati già apprezzabili documentalmente–
antecedente alla integrazione e chiarimento indagini disposta proprio al fine
di meglio chiarire i rilievi mossi dalla banca convenuta – ove si legge “Nella
fattispecie analizzata, per quanto concerne i criteri utilizzati per la
capitalizzazione degli interessi, non si riscontra la presenza dell'allegato indicato all'art 7 del contratto di conto corrente e di conseguenza della
espressa accettazione della Clausola di reciprocità. Ciò comporta che
4 l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima e il ricalcolo ne terrà
conto con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla BA a titolo di
capitalizzazione degli interessi saranno sottratti al saldo debitorio per tutta la
durata dei rapporti e dunque anche per il periodo successivo alla data del 30 giugno 2000” (cfr. pag. 7 relazione di CTU a firma Dott. Francesco Borgia).
Da ciò consegue che tra i criteri di rielaborazione del saldo del c/c la scelta
ricade su quel prospetto basato sulla eliminazione degli effetti prodotti dalla
capitalizzazione degli interessi debitori.
Al riguardo, ponendo mente ai plurimi prospetti elaborati dalla CTU che ha depositato la relazione integrativa, considerata l'eccezione di prescrizione dei
pagamenti (la quale investe anche i pagamenti a titolo di interessi anatocistici
indebiti perché esatti in virtù di clausola nulla) - in quanto accede ad un conto
corrente affidato sotto forma di apertura di credito in c/c a far data dal
29.7.2002 (cfr. doc. n. 2 seconda memoria istruttoria convenuta) come pure risulta dalla “individuazione degli affidamenti operanti sul rapporto di conto corrente oggetto di analisi” (cfr. paragrafo “terzo quesito” relazione di CTU
a firma dott.ssa Donato) – le somme addebitate a tale titolo, da considerare ai
fini della rettifica del saldo, nel periodo compreso tra il 4° trimestre 2003 ed il
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