Trib. Cassino, sentenza 26/09/2024, n. 752
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 325 / 2015
Il Giudice designato NAlisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.07.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al 325 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
RI IA DE con l'avv.to DE SANTIS DARIO ROMANO ricorrente
E
COMUNE DI ARCE con l'avv.to RADICE ANTONIO resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015 la ricorrente in epigrafe indicata deduceva in fatto che:
- era stata assunta a far data dal 1.04.1992 ed a tempo indeterminato dal Comune di Arce, giusta deliberazione di Giunta municipale del 28.03.1992 n. 145 a seguito di concorso bandito per un posto di “ragioniere capo-ripartizione”,
- con successiva deliberazione della Giunta municipale dell'1.03.1993 n. 81 le veniva affidato l'incarico di economo comunale e con provvedimento del Sindaco del 3.03.1999 prot.
1613 anche l'incarico di responsabile area finanziaria, con conseguente corresponsione della indennità di posizione e della indennità di risultato, determinate con deliberazione della
Giunta municipale del 21.10.1999 n. 259;
- per effetto di tali incarichi, con determinazione del responsabile dell'Ufficio del
Personale n. 347 del 4.11.1999 veniva collocata nella categoria D, posizione economica D2, del nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 7 del CCNL 1.4.1999 con attribuzione degli incrementi tabellari di cui all'art. 12 del CCNL citato;
- con decreto del Sindaco del 14.5.2002 prot. 3127 le veniva affidata anche la responsabilità dell'area amministrativa, unitamente a quella contabile;
- con decreto del Sindaco di prot. n. 5447 del 7.7.2004 veniva nominata responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e le venivano conferite “tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- con decreto del Sindaco del 6.4.2005 prot. 2715 le veniva conferita anche la responsabilità dell'area amministrativa, in aggiunta a quella dell'area economico-finanziaria e successivamente, con decreto n. 135/2006 anche del servizio tributi;
- in data 22.12.2005 veniva sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel quale, all'art. 1, si dava atto che ella era “attualmente inquadrata nella Categoria D con trattamento tabellare relativo alla posizione economica
D4, con profilo professionale di responsabile area contabile” e si stabiliva che “l'eventuale mutamento del profilo professionale costituirà oggetto di modifica del presente contratto individuale da sottoscrivere tra le parti”;
- con decreto del Sindaco di prot. n. 3433 del 20.4.2007 veniva nominata responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e si stabiliva di corrisponderle l'indennità di posizione nella misura di € 12.000,00 lordi annui suddivisa per tredici mensilità;
- con decreto n. 14 del 6.11.2009 del Sindaco in carica alla data di proposizione del ricorso, veniva nominata responsabile dell'Ufficio Economico – Finanziario e Tributi e dell'intero servizio Economico-Finanziario e tributi e con deliberazione di Giunta Municipale
n. 6 del 27.1.2012 veniva anche nominata anche funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU);
- dall'inizio del rapporto di lavoro sino al denunciato demansionamento svolgeva le seguenti mansioni: istruttorie per atti deliberativi;
predisposizione dei bilanci di previsione con attività propedeutica di assistenza all'organo politico per la stesura degli stessi;
predisposizione dei rendiconti;
redazione delle certificazioni ai bilanci e ai rendiconti;
rilasci di pareri e attestazioni di copertura finanziaria;
controllo e sottoscrizione di mandati e reversali;
rilevazione di accertamenti e di impegni, con conseguenti liquidazioni;
adempimenti fiscali;
emissioni mensili di cedolini paga per il personale dipendente, con relative attività concernenti le ritenute previdenziali e assistenziali;
adempimenti del sostituto di imposta;
pratiche pensionistiche per il personale dipendente;
controllo delle entrate comunali di competenza;
rapporti con il tesoriere comunale;
attività di collaborazione con il
revisore per verifiche di cassa ed inoltro certificazioni alla Corte dei Conti;
assistenza, collaborazione e a volte presidenza di commissioni di gara;
redazione di conti annuali per le spese di personale e relative relazioni;
rapporti con enti esterni;
stipula contratti;
istruttorie per assunzione di mutui;
coordinamento delle risorse umane addette ai servizi economico- finanziario e tributi;
assunzione di atti determinativi che impegnavano l'amministrazione verso terzi;
attività relative al patto di stabilità.
Aggiungeva altresì che nell'ambito dell'area economico-finanziaria LA era stata sovraordinata, dal 1999 al 2007, a quattro/cinque dipendenti comunali;
dal 2007 al 2020 a cinque dipendenti comunali;
dal 2010 a sei dipendenti comunali, avendo sempre percepito
l'indennità di posizione e quella di risultato nella misura massima.
Dopo avere illustrato gli sviluppi della propria carriera professionale, caratterizzata da assenza di rilievi di natura disciplinare quanto piuttosto da costante apprezzamento del proprio operato, LA denunciava quanto segue.
Agli inizi dell'anno 2013, nell'ambito dei suoi poteri-doveri d'ufficio, ella aveva mosso
“rilievi e/o obiezioni, che il Sindaco e alcuni altri amministratori mostravano di non gradire”.
In particolare:
a) in data 30.11.2012, esprimeva parere contrario in ordine a proposta di deliberazione concernente l'istituzione di uno sportello SUAP, in quanto rilevava la violazione di una norma di legge;
b) con determina n. 221 dell'11.12.2012 a firma del Segretario comunale nella funzione di responsabile dell'area amministrativa, due dipendenti comunali venivano autorizzate a prelevare, presso la tesoreria comunale, euro 925,00 ciascuna per acquistare pacchi natalizi da destinare a famiglie indigenti, senza che vi fosse un elenco dei beneficiari, senza indicazione dei criteri di scelta dei beneficiari e senza obbligo di redazione di un verbale di consegna. A fronte di ciò, con parere del 17.12.2012 n. 664, la ricorrente obiettava che la spesa disposta con detta determinazione comportava un peggioramento dei saldi utili ai fini del patto di stabilità e, inoltre, che sarebbe stato necessario un dettagliato rendiconto di carico e scarico delle somme;
con nota del 27.12.2012 prot. 10175 chiedeva dettagliata rendicontazione delle spese effettuate che sollecitava nuovamente con nota del 6 marzo 2013 prot. 2373 senza ricevere alcuna documentazione;
c) a fronte della determinazione del Segretario comunale del 26.11.2012 n. 211 con la quale veniva disposto di liquidare due fatture di cartolibrerie, con nota del 7.12.2012 prot. 9583 obiettava che il totale da liquidare superava la disponibilità residua, ma con disposizione di servizio del Segretario comunale del 14.2.2013 prot. 1711 le veniva dato ordine di predisporre entro quella stessa giornata i mandati di pagamento, con la precisazione del
Segretario che l'ordine veniva impartito “sulla base delle reiterate sollecitazioni che il
Sindaco mi rivolge in ordine a tale liquidazione”;
ella provvedeva, quindi, a dare ottemperanza a tale ordine;
d) a seguito di nomina quale componente della commissione per l'espletamento di due gare, sollevava alcune irregolarità della procedura;
seguiva la sospensione dei lavori e successivamente la Giunta comunale con deliberazioni n. 23 e 24 del 31.1.2013, autorizzava la nomina di nuove Commissioni di gara, che non prevedevano la partecipazione della ricorrente e del Comandante della P.M. (ovverosia dei due commissari che avevano mosso i rilievi sopradetti) nominando senza addurre motivazione alcuna, quali nuovi commissari, altri dipendenti comunali, di categoria inferiore e non idonei a ricoprire l'incarico ai sensi dell'art.
84 D.lgs. 163/2006, il quale stabilisce, al comma 8, che “i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante”;
e) con decreto del Sindaco n. 6 di prot. n. 10142 del 20.12.2012, le veniva drasticamente ridotta l'indennità di posizione alla misura minima, di € 5.500,00 annui a fronte di quanto sino ad allora corrispostole (pari ad euro 12.000,00 annui), provvedimento avverso il quale veniva proposto ricorso iscritto al RGN 2091/2013;
f) nel pomeriggio del 28.01.2013, il Segretario comunale, recatosi nel suo ufficio per chiedere se fosse stata data esecuzione ad una sua determinazione dell'11.12.2012, di fronte alla replica della ricorrente che ribadiva l'invio di una nota del 27.12.2012 con la quale chiedeva chiarimenti, rimasta senza esito, usava toni accesi e minacciosi fino a colpire con un calcio uno sgabello presente nella stanza, che finiva contro una parete che restava danneggiata;
a seguito di tale comportamento ella subiva un malore per il quale si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Cassino, dove le veniva refertato stato d'ansia reattiva e, in relazione al citato episodio, e procedeva a proporre querela per la quale era pendente processo penale;
g) con missiva prot. n. 2472 datata 8.03.2013, le venivano disciplinarmene contestate alcune condotte cui lei forniva risposta, entro il termine assegnatole, con suo atto scritto del 12 marzo
2013 prot. 2558, obiettando, per talune di esse la genericità degli addebiti mossi;
con successivo atto del 28.03.2013 prot. 3078 il Sindaco, negando la rilevata genericità, provvedeva ad esplicitarle: elemento centrale di esse era quello secondo cui la ricorrente, in qualità di responsabile dell'IMU, relativamente all'anno 2012 aveva preventivato entrate inferiori a quelle poi realizzate, non consentendo al Comune di ridurre le aliquote, aliquote però che, nel successivo anno 2013, lo stesso Comune aveva deciso di
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 325 / 2015
Il Giudice designato NAlisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.07.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al 325 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
RI IA DE con l'avv.to DE SANTIS DARIO ROMANO ricorrente
E
COMUNE DI ARCE con l'avv.to RADICE ANTONIO resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015 la ricorrente in epigrafe indicata deduceva in fatto che:
- era stata assunta a far data dal 1.04.1992 ed a tempo indeterminato dal Comune di Arce, giusta deliberazione di Giunta municipale del 28.03.1992 n. 145 a seguito di concorso bandito per un posto di “ragioniere capo-ripartizione”,
- con successiva deliberazione della Giunta municipale dell'1.03.1993 n. 81 le veniva affidato l'incarico di economo comunale e con provvedimento del Sindaco del 3.03.1999 prot.
1613 anche l'incarico di responsabile area finanziaria, con conseguente corresponsione della indennità di posizione e della indennità di risultato, determinate con deliberazione della
Giunta municipale del 21.10.1999 n. 259;
- per effetto di tali incarichi, con determinazione del responsabile dell'Ufficio del
Personale n. 347 del 4.11.1999 veniva collocata nella categoria D, posizione economica D2, del nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 7 del CCNL 1.4.1999 con attribuzione degli incrementi tabellari di cui all'art. 12 del CCNL citato;
- con decreto del Sindaco del 14.5.2002 prot. 3127 le veniva affidata anche la responsabilità dell'area amministrativa, unitamente a quella contabile;
- con decreto del Sindaco di prot. n. 5447 del 7.7.2004 veniva nominata responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e le venivano conferite “tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- con decreto del Sindaco del 6.4.2005 prot. 2715 le veniva conferita anche la responsabilità dell'area amministrativa, in aggiunta a quella dell'area economico-finanziaria e successivamente, con decreto n. 135/2006 anche del servizio tributi;
- in data 22.12.2005 veniva sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel quale, all'art. 1, si dava atto che ella era “attualmente inquadrata nella Categoria D con trattamento tabellare relativo alla posizione economica
D4, con profilo professionale di responsabile area contabile” e si stabiliva che “l'eventuale mutamento del profilo professionale costituirà oggetto di modifica del presente contratto individuale da sottoscrivere tra le parti”;
- con decreto del Sindaco di prot. n. 3433 del 20.4.2007 veniva nominata responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e si stabiliva di corrisponderle l'indennità di posizione nella misura di € 12.000,00 lordi annui suddivisa per tredici mensilità;
- con decreto n. 14 del 6.11.2009 del Sindaco in carica alla data di proposizione del ricorso, veniva nominata responsabile dell'Ufficio Economico – Finanziario e Tributi e dell'intero servizio Economico-Finanziario e tributi e con deliberazione di Giunta Municipale
n. 6 del 27.1.2012 veniva anche nominata anche funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU);
- dall'inizio del rapporto di lavoro sino al denunciato demansionamento svolgeva le seguenti mansioni: istruttorie per atti deliberativi;
predisposizione dei bilanci di previsione con attività propedeutica di assistenza all'organo politico per la stesura degli stessi;
predisposizione dei rendiconti;
redazione delle certificazioni ai bilanci e ai rendiconti;
rilasci di pareri e attestazioni di copertura finanziaria;
controllo e sottoscrizione di mandati e reversali;
rilevazione di accertamenti e di impegni, con conseguenti liquidazioni;
adempimenti fiscali;
emissioni mensili di cedolini paga per il personale dipendente, con relative attività concernenti le ritenute previdenziali e assistenziali;
adempimenti del sostituto di imposta;
pratiche pensionistiche per il personale dipendente;
controllo delle entrate comunali di competenza;
rapporti con il tesoriere comunale;
attività di collaborazione con il
revisore per verifiche di cassa ed inoltro certificazioni alla Corte dei Conti;
assistenza, collaborazione e a volte presidenza di commissioni di gara;
redazione di conti annuali per le spese di personale e relative relazioni;
rapporti con enti esterni;
stipula contratti;
istruttorie per assunzione di mutui;
coordinamento delle risorse umane addette ai servizi economico- finanziario e tributi;
assunzione di atti determinativi che impegnavano l'amministrazione verso terzi;
attività relative al patto di stabilità.
Aggiungeva altresì che nell'ambito dell'area economico-finanziaria LA era stata sovraordinata, dal 1999 al 2007, a quattro/cinque dipendenti comunali;
dal 2007 al 2020 a cinque dipendenti comunali;
dal 2010 a sei dipendenti comunali, avendo sempre percepito
l'indennità di posizione e quella di risultato nella misura massima.
Dopo avere illustrato gli sviluppi della propria carriera professionale, caratterizzata da assenza di rilievi di natura disciplinare quanto piuttosto da costante apprezzamento del proprio operato, LA denunciava quanto segue.
Agli inizi dell'anno 2013, nell'ambito dei suoi poteri-doveri d'ufficio, ella aveva mosso
“rilievi e/o obiezioni, che il Sindaco e alcuni altri amministratori mostravano di non gradire”.
In particolare:
a) in data 30.11.2012, esprimeva parere contrario in ordine a proposta di deliberazione concernente l'istituzione di uno sportello SUAP, in quanto rilevava la violazione di una norma di legge;
b) con determina n. 221 dell'11.12.2012 a firma del Segretario comunale nella funzione di responsabile dell'area amministrativa, due dipendenti comunali venivano autorizzate a prelevare, presso la tesoreria comunale, euro 925,00 ciascuna per acquistare pacchi natalizi da destinare a famiglie indigenti, senza che vi fosse un elenco dei beneficiari, senza indicazione dei criteri di scelta dei beneficiari e senza obbligo di redazione di un verbale di consegna. A fronte di ciò, con parere del 17.12.2012 n. 664, la ricorrente obiettava che la spesa disposta con detta determinazione comportava un peggioramento dei saldi utili ai fini del patto di stabilità e, inoltre, che sarebbe stato necessario un dettagliato rendiconto di carico e scarico delle somme;
con nota del 27.12.2012 prot. 10175 chiedeva dettagliata rendicontazione delle spese effettuate che sollecitava nuovamente con nota del 6 marzo 2013 prot. 2373 senza ricevere alcuna documentazione;
c) a fronte della determinazione del Segretario comunale del 26.11.2012 n. 211 con la quale veniva disposto di liquidare due fatture di cartolibrerie, con nota del 7.12.2012 prot. 9583 obiettava che il totale da liquidare superava la disponibilità residua, ma con disposizione di servizio del Segretario comunale del 14.2.2013 prot. 1711 le veniva dato ordine di predisporre entro quella stessa giornata i mandati di pagamento, con la precisazione del
Segretario che l'ordine veniva impartito “sulla base delle reiterate sollecitazioni che il
Sindaco mi rivolge in ordine a tale liquidazione”;
ella provvedeva, quindi, a dare ottemperanza a tale ordine;
d) a seguito di nomina quale componente della commissione per l'espletamento di due gare, sollevava alcune irregolarità della procedura;
seguiva la sospensione dei lavori e successivamente la Giunta comunale con deliberazioni n. 23 e 24 del 31.1.2013, autorizzava la nomina di nuove Commissioni di gara, che non prevedevano la partecipazione della ricorrente e del Comandante della P.M. (ovverosia dei due commissari che avevano mosso i rilievi sopradetti) nominando senza addurre motivazione alcuna, quali nuovi commissari, altri dipendenti comunali, di categoria inferiore e non idonei a ricoprire l'incarico ai sensi dell'art.
84 D.lgs. 163/2006, il quale stabilisce, al comma 8, che “i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante”;
e) con decreto del Sindaco n. 6 di prot. n. 10142 del 20.12.2012, le veniva drasticamente ridotta l'indennità di posizione alla misura minima, di € 5.500,00 annui a fronte di quanto sino ad allora corrispostole (pari ad euro 12.000,00 annui), provvedimento avverso il quale veniva proposto ricorso iscritto al RGN 2091/2013;
f) nel pomeriggio del 28.01.2013, il Segretario comunale, recatosi nel suo ufficio per chiedere se fosse stata data esecuzione ad una sua determinazione dell'11.12.2012, di fronte alla replica della ricorrente che ribadiva l'invio di una nota del 27.12.2012 con la quale chiedeva chiarimenti, rimasta senza esito, usava toni accesi e minacciosi fino a colpire con un calcio uno sgabello presente nella stanza, che finiva contro una parete che restava danneggiata;
a seguito di tale comportamento ella subiva un malore per il quale si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Cassino, dove le veniva refertato stato d'ansia reattiva e, in relazione al citato episodio, e procedeva a proporre querela per la quale era pendente processo penale;
g) con missiva prot. n. 2472 datata 8.03.2013, le venivano disciplinarmene contestate alcune condotte cui lei forniva risposta, entro il termine assegnatole, con suo atto scritto del 12 marzo
2013 prot. 2558, obiettando, per talune di esse la genericità degli addebiti mossi;
con successivo atto del 28.03.2013 prot. 3078 il Sindaco, negando la rilevata genericità, provvedeva ad esplicitarle: elemento centrale di esse era quello secondo cui la ricorrente, in qualità di responsabile dell'IMU, relativamente all'anno 2012 aveva preventivato entrate inferiori a quelle poi realizzate, non consentendo al Comune di ridurre le aliquote, aliquote però che, nel successivo anno 2013, lo stesso Comune aveva deciso di
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