Trib. Termini Imerese, sentenza 13/12/2024, n. 1777
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore ha pronunciato la se- guente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2819 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
02/06/1972 (cf: , rappresentato e difeso, C.F._1
per mandato in atti, dall'avv. BONTÀ MANUELA;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] Controparte_1
(USA) il 09/11/1972 (cf: ), rappresentata C.F._2
e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti SALZANO NICOLA e
SANZO DONATELLA;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente –
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzio- so).
Conclusioni delle parti: All'udienza del 14/11/2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2023 ha Parte_1
chiesto la modifica del decreto di omologa della separazione con- sensuale del 10/2/2021, con cui, recependo l'accordo dei coniugi,
è stato posto a suo carico (dipendente del Ministero della Difesa a servizio dell'Arma dei Carabinieri - reparto servizi magistratura sezione scorte) di contribuire al mantenimento del coniuge
[...]
corrispondendo alla stessa un importo men- Controparte_1
sile di € 350,00.
A fondamento della domanda ha dedotto “la Parte_1
mutata situazione patrimoniale” della che, dopo CP_1
l'omologa della separazione, “ha accresciuto il suo patrimonio immo- biliare e mobiliare acquistando la qualità di erede legittima del suo defun- to padre ed erede testamentaria dello zio ed ha Persona_1
venduto un proprio immobile, ricevendo la somma di denaro di €
63.000,00.
Il ricorrente ha concluso nei seguenti termini: “Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra la per le ragio- CP_1
- 2 - ni di cui in narrativa.
Soltanto in via gradata qualora si dovesse accertare che la sig.ra la CP_1
non abbia accresciuto il suo patrimonio nella misura indicata in ricorso,
Ridurre l'importo dell'assegno mensile erogato dal sig. a titolo di Pt_1
assegno di mantenimento da € 350,00 ad € 150,00 o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia”.
Si è costituita , deducendo che al momen- Controparte_1
to della omologa della separazione consensuale si erano già aper- te le successioni dei propri genitori (essendo infatti la madre ed il padre deceduti, rispettivamente, il 6/5/2013 ed il 3/3/2018) e che, in ogni caso, dalla successione del padre ha acquistato esclu- sivamente terreni non produttivi di reddito, la casa in cui abita ed il box che utilizza per la propria autovettura.
Quanto alla compravendita, la resistente ha precisato che essa ha avuto per oggetto un immobile di cui era già proprietaria ancor prima del matrimonio, per il prezzo di euro 63.000,00, e che la vendita si è resa necessaria per il proprio sostentamento.
Quanto alla eredità dello zio, la resistente ha dichiarato di aver ri- cevuto circa la metà di quanto esposto in ricorso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore ha pronunciato la se- guente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2819 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
02/06/1972 (cf: , rappresentato e difeso, C.F._1
per mandato in atti, dall'avv. BONTÀ MANUELA;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] Controparte_1
(USA) il 09/11/1972 (cf: ), rappresentata C.F._2
e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti SALZANO NICOLA e
SANZO DONATELLA;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente –
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzio- so).
Conclusioni delle parti: All'udienza del 14/11/2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2023 ha Parte_1
chiesto la modifica del decreto di omologa della separazione con- sensuale del 10/2/2021, con cui, recependo l'accordo dei coniugi,
è stato posto a suo carico (dipendente del Ministero della Difesa a servizio dell'Arma dei Carabinieri - reparto servizi magistratura sezione scorte) di contribuire al mantenimento del coniuge
[...]
corrispondendo alla stessa un importo men- Controparte_1
sile di € 350,00.
A fondamento della domanda ha dedotto “la Parte_1
mutata situazione patrimoniale” della che, dopo CP_1
l'omologa della separazione, “ha accresciuto il suo patrimonio immo- biliare e mobiliare acquistando la qualità di erede legittima del suo defun- to padre ed erede testamentaria dello zio ed ha Persona_1
venduto un proprio immobile, ricevendo la somma di denaro di €
63.000,00.
Il ricorrente ha concluso nei seguenti termini: “Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra la per le ragio- CP_1
- 2 - ni di cui in narrativa.
Soltanto in via gradata qualora si dovesse accertare che la sig.ra la CP_1
non abbia accresciuto il suo patrimonio nella misura indicata in ricorso,
Ridurre l'importo dell'assegno mensile erogato dal sig. a titolo di Pt_1
assegno di mantenimento da € 350,00 ad € 150,00 o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia”.
Si è costituita , deducendo che al momen- Controparte_1
to della omologa della separazione consensuale si erano già aper- te le successioni dei propri genitori (essendo infatti la madre ed il padre deceduti, rispettivamente, il 6/5/2013 ed il 3/3/2018) e che, in ogni caso, dalla successione del padre ha acquistato esclu- sivamente terreni non produttivi di reddito, la casa in cui abita ed il box che utilizza per la propria autovettura.
Quanto alla compravendita, la resistente ha precisato che essa ha avuto per oggetto un immobile di cui era già proprietaria ancor prima del matrimonio, per il prezzo di euro 63.000,00, e che la vendita si è resa necessaria per il proprio sostentamento.
Quanto alla eredità dello zio, la resistente ha dichiarato di aver ri- cevuto circa la metà di quanto esposto in ricorso
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi