Trib. Messina, sentenza 27/11/2024, n. 2682

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 27/11/2024, n. 2682
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2682
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. C B Presidente est. dott. V C Gdice dott. I A G riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2766 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] Parte_1
il 03.01.1964 (Cod. Fisc.: ) e residente a [...] C.F._1
in via Barbariga SP n. 136, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. A C, (Codice Fiscale: CodiceFiscale_2
– fax: 090/713278 - PEC.: , ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina Via Ghibellina
77;
PARTE RICORRENTE
E
nata in [...], il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]
S km 1.300, elettivamente domiciliata in Messina, via Pippo Romeo
n. 6, presso lo studio dell'avv. C C (C.F.
;
pec: che la C.F._4 Email_2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1


con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 04.07.2024, , premesso che Parte_1
in data 13.07.1993, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio Controparte_1
di detto Comune al n. 525 parte 2 serie A anno 1993);
che dalla predetta unione erano nati tre figli: nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
questi ultimi due nati entrambi a Pordenone il 01.05.2007;
che, a Per_3
seguito della disgregazione della unità familiare, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 2710/16, pubblicata il 21.10.2016, aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, stabilendo a carico del deducente un assegno complessivo di € 900,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
che la conviveva con altro uomo mentre egli CP_1
viveva in Veneto, dove accudiva la madre non più autosufficiente;
che i propri redditi si erano ridotti, essendo passati da € 42.190,00 netti nel 2009 ad € 35.532,00 netti nel 2022, e le poche risorse di cui disponeva non gli avevano consentito di recarsi con continuità a Messina per far visita ai figli, circostanza che aveva incrinato il rapporto genitoriale;
che la figlia Per_1
era specializzanda in Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva presso il
Policlinico di Messina ed aveva altresì svolto attività quale guardia medica presso il servizio di continuità assistenziale ed attività di sostituzioni in medicina di base, sicché aveva acquisito la piena indipendenza economica;
che doveva, pertanto, ritenersi cessato l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al suo mantenimento;
che egli doveva sostenere notevoli spese
2
e, in particolare, doveva mensilmente pagare il mutuo della casa sita a
Messina per un importo di circa € 1.120,00, il condominio della casa sita a
Messina per un importo di € 100,00 circa, le utenze domestiche, l'IMU ed il condominio di una casa sita a Catona;
che le proprie risorse non gli consentivano di condurre una esistenza decorosa;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio, che fosse confermato
l'affidamento condiviso dei figli, che fosse ridotto l'assegno a carico del deducente per il mantenimento dei due figli minori ad € 200,00 per ciascun figlio da adeguare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, e che fosse revocato l'assegno per la figlia . Per_1
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17.07.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata tempestivamente il 18.10.2024, si costituiva la quale Controparte_1
non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Osservava che poteva essere confermato
l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione presso la madre, mentre non appariva opportuno stabilire tempi e modi di permanenza con il padre, in quanto, in considerazione dell'età dei figli, le parti avrebbero potuto concordare i tempi e modalità di incontro di volta in volta. Lamentava, in ogni caso, che il ricorrente nel corso degli anni non aveva esercitato con regolarità il diritto - dovere di visita ai figli, che aveva incontrato di regola soltanto due volte l'anno e, peraltro, a partire dall'anno
2019, erano stati i figli a recarsi in Veneto, poichè il , Parte_1
essendosi anche i suoi genitori trasferiti in Veneto, non era più venuto a
Messina. Quanto ai rapporti economici, rilevava che lei svolgeva l'attività di medico pediatra presso uno studio medico convenzionato ed era proprietaria dell'immobile in cui abitava, per il quale pagava le rate di
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mutuo pari a circa € 1.140,00 mensili, mentre era comproprietaria di altro immobile in stato di abbandono sito a Barcellona P.G., ma era onerata di ingenti spese, sia per recarsi a Villa San Giovanni, dove lavorava, sia per la locazione dell'immobile adibito a studio medico. Evidenziava che, dal canto suo, il era medico chirurgo specialista in ginecologia e Parte_1
ostetricia ed esercitava la professione presso il proprio studio medico;
inoltre, dalla documentazione da lui prodotta, emergeva che lo stesso era comproprietario insieme alla madre dell'immobile in cui abitava in Veneto.
Lamentava che il spesso non aveva versato integralmente e Parte_1
puntualmente l'assegno di mantenimento a carico dello stesso, né aveva provveduto ad adeguarlo in base agli indici ISTAT. Contestava, poi, la circostanza che i redditi del si fossero ridotti, poichè, come Parte_1
risultava dalle stesse affermazioni del ricorrente, lo stesso nel 2012 aveva percepito un reddito netto di € 33.026,00 e nel 2015 (anno riguardo
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