Trib. Lucca, sentenza 09/01/2025, n. 13
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Testo completo
N. R.G. 1675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ELISABETTA AMBROSINI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Sarzana
(SP)-Via Pietro Gori 10, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. LORENZO LARI e dell'Avv. FILIPPO C.F._3
TACCHI, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Viareggio (LU)-Via A. Saffi,
3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le seguenti conclusioni: 1) Revocare l' 'assegno di mantenimento per il figlio per i motivi sovraesposti o , in subordine, previa espletanda Controparte_2 istruttoria, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella somma che sarà determinata dall'Ill.mo Tribunale;
2) Revocare l'assegno divorzile in favore della signora per i motivi di cui sopra e o in CP_1 subordine, disporre la riduzione dell'assegno divorzile, da versarsi nelle medesime modalità e nella giusta ed equa misura che il Tribunale riterrà liquidare;
3) Revocare l'assegnazione della casa coniugale nei confronti della NO ;
4) Respingere per i motivi esposti in narrativa la richiesta di parte convenuta in CP_1 riconvezionale delle spese straordinarie . Con vittoria di spese”.
Resistenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: respingere tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte nella parte motiva, e per l'effetto: 1) confermare l'assegno di mantenimento in favore del figlio per l'importo ritenuto di Controparte_2 giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, (importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat);
2) confermare l'assegno di mantenimento in favore della ex moglie per l'importo ritenuto di CP_1 giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, (importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat);
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale nei confronti della signora 4) in ogni caso ed in CP_1 via riconvenzionale: accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento di euro Controparte_2 5.644,50, oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, anche nella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
Con vittoria di spese, e compenso di causa, oltre fiscalità come per legge”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha domandato la modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. 93/2012 Parte_1
del 19.1.2012 con cui il Tribunale di Lucca aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, CP_1
dando atto di corrispondere alla ex moglie, in ossequio alle statuizioni contenute nella citata pronuncia e tenuto conto della rivalutazione ISTAT, la somma mensile di €484, a titolo di mantenimento del figlio e la somma mensile di €363, a titolo di assegno divorzile Persona_1
e che la casa coniugale, formalmente cointestata tra i coniugi, risulta ad oggi ancora assegnata alla resistente. Ha domandato la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio la revoca o in Persona_1 subordine la riduzione ad €150 o nella misura ritenuta di giustizia dell'assegno divorzile in favore di CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto: che il figlio nato il [...], Persona_2
economicamente autosufficiente in quanto esercita la professione di psicologo, ha lasciato da tempo l'abitazione familiare mentre nato il [...], per età anagrafica, Controparte_2
2
avrebbe dovuto utilmente attivarsi per reperire un'attività lavorativa, mentre risulta ad oggi inoccupato;
che il figlio aveva interrotto ogni rapporto con lo stesso;
che la ex moglie gode di un altro alloggio di proprietà, disabitato e risulta percepire una pensione mensile;
di essere a sua volta pensionato e di vivere in un immobile a La Spezia, di cui sopporta integralmente i costi;
che erano pervenute richieste di pagamento di spese straordinarie esorbitanti in favore di
[...]
CP_2
Si sono costituiti ed , chiedendo il rigetto della domanda, con Controparte_2 CP_3
conseguente conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio ed in via riconvenzionale chiedendo di accertare il diritto al rimborso del 50% delle spese straordinarie
(spese mediche) anticipate dalla madre in favore di per €5.664,50. Hanno Controparte_2
dedotto:
- quanto a che: egli soffre di depressione maggiore, disturbo Controparte_2
ossessivo compulsivo, ansia generalizzata, ipersonnia, per cui è in terapia psichiatrica dal 1996, nonché di corioretinopatia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ELISABETTA AMBROSINI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Sarzana
(SP)-Via Pietro Gori 10, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. LORENZO LARI e dell'Avv. FILIPPO C.F._3
TACCHI, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Viareggio (LU)-Via A. Saffi,
3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le seguenti conclusioni: 1) Revocare l' 'assegno di mantenimento per il figlio per i motivi sovraesposti o , in subordine, previa espletanda Controparte_2 istruttoria, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella somma che sarà determinata dall'Ill.mo Tribunale;
2) Revocare l'assegno divorzile in favore della signora per i motivi di cui sopra e o in CP_1 subordine, disporre la riduzione dell'assegno divorzile, da versarsi nelle medesime modalità e nella giusta ed equa misura che il Tribunale riterrà liquidare;
3) Revocare l'assegnazione della casa coniugale nei confronti della NO ;
4) Respingere per i motivi esposti in narrativa la richiesta di parte convenuta in CP_1 riconvezionale delle spese straordinarie . Con vittoria di spese”.
Resistenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: respingere tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte nella parte motiva, e per l'effetto: 1) confermare l'assegno di mantenimento in favore del figlio per l'importo ritenuto di Controparte_2 giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, (importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat);
2) confermare l'assegno di mantenimento in favore della ex moglie per l'importo ritenuto di CP_1 giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, (importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat);
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale nei confronti della signora 4) in ogni caso ed in CP_1 via riconvenzionale: accertare e dichiarare la sussistenza del diritto al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento di euro Controparte_2 5.644,50, oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, anche nella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
Con vittoria di spese, e compenso di causa, oltre fiscalità come per legge”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha domandato la modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. 93/2012 Parte_1
del 19.1.2012 con cui il Tribunale di Lucca aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, CP_1
dando atto di corrispondere alla ex moglie, in ossequio alle statuizioni contenute nella citata pronuncia e tenuto conto della rivalutazione ISTAT, la somma mensile di €484, a titolo di mantenimento del figlio e la somma mensile di €363, a titolo di assegno divorzile Persona_1
e che la casa coniugale, formalmente cointestata tra i coniugi, risulta ad oggi ancora assegnata alla resistente. Ha domandato la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio la revoca o in Persona_1 subordine la riduzione ad €150 o nella misura ritenuta di giustizia dell'assegno divorzile in favore di CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto: che il figlio nato il [...], Persona_2
economicamente autosufficiente in quanto esercita la professione di psicologo, ha lasciato da tempo l'abitazione familiare mentre nato il [...], per età anagrafica, Controparte_2
2
avrebbe dovuto utilmente attivarsi per reperire un'attività lavorativa, mentre risulta ad oggi inoccupato;
che il figlio aveva interrotto ogni rapporto con lo stesso;
che la ex moglie gode di un altro alloggio di proprietà, disabitato e risulta percepire una pensione mensile;
di essere a sua volta pensionato e di vivere in un immobile a La Spezia, di cui sopporta integralmente i costi;
che erano pervenute richieste di pagamento di spese straordinarie esorbitanti in favore di
[...]
CP_2
Si sono costituiti ed , chiedendo il rigetto della domanda, con Controparte_2 CP_3
conseguente conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio ed in via riconvenzionale chiedendo di accertare il diritto al rimborso del 50% delle spese straordinarie
(spese mediche) anticipate dalla madre in favore di per €5.664,50. Hanno Controparte_2
dedotto:
- quanto a che: egli soffre di depressione maggiore, disturbo Controparte_2
ossessivo compulsivo, ansia generalizzata, ipersonnia, per cui è in terapia psichiatrica dal 1996, nonché di corioretinopatia
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