Trib. Perugia, sentenza 08/07/2024, n. 1030

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 08/07/2024, n. 1030
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 1030
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 2064/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2064/2022 tra
3D MONTAGGI SRL + 1 Ricorrente
e
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA
Resistente
Oggi 8 luglio 2024 ad ore 12,23 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per 3D MONTAGGI SRL l'avv. SPINELLI STEFANO oggi sostituito dall'avv. ANDREA
DIGRAZIA il quale si riporta agli scritti depositati ed alle conclusioni rassegnate ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Insiste inoltre per l'escussione dei testi indicati in ricorso, tenuto conto che le dichiarazioni dei lavoratori sono state depositate solo con la comparsa di costituzione e riposta.
Per ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA l'avv. SVEVA STANCATI e la dott.ssa ENRICHETTA BOGINI le quali si riportano alla propria compara di costituzione e insistono per il rigetto del ricorso.
Si oppongono alla richiesta di ammissione delle prove.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art.
429 c.p.c.
.
Alle ore 18,30, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 8 luglio 2024, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2064/2022 promossa da:
3D MONTAGGI S.R.L., con sede legale a IL (NA) in Via Giacinto Gigante n. 222 (c.f.
08295751211), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. PA ZO, e dal Sig. PA ZO, in proprio, nato a [...] il [...] e residente a
IL (NA) Corso Europa n. 370 (C.F. [...]), rappresentati e difesi, come da procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Stefano Spinelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Cesena, Piazza del Popolo n. 44 ricorrente
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA, cod. fisc. 94163560546, in persona del
Direttore dott. Ing. Andrea Benedetti cod. fisc. [...]domiciliato presso lo stesso Ispettorato Territoriale, via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da separata delega.
resistente
Fatto.
Con ricorso depositato in data 2 maggio 2022, i ricorrenti, società 3D Montaggi s.r.l., obbligata in solido e SO EN, quale trasgressore, hanno proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 148/2022 emanata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia e notificata il 01.04.2022, di importo pari ad Euro 19.258,86 oltre spese di notifica,
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chiedendo di sospenderne l'efficacia esecutiva e di accertarne e dichiararne l'invalidità ed in subordine, di rideterminare nel minimo la sanzione amministrativa applicata.
L'OI opposta faceva seguito al verbale unico di accertamento e notificazione n.
PG00000/2018-364-01 del 16.4.18, relativo a due cantieri siti in Norcia (PG) e Cascia (PG) ed era stata emanata per le seguenti violazioni:
1) Art. 39, commi 1, 2 e 7 D.L n. 112/08 conv. con mod. in legge 133/08 e succ. mod. -
Infedeli registrazioni - più di 5 lavoratori o periodo superiore a 6 mesi: punto n, 1) della diffida di cui al verbale di accertamento sopra indicato, per aver omesso di registrare sul LUL le prestazioni dei lavoratori AC RT, NT RO, TO TO, TT NI,
TT ET, TO GE, EO NI. ET LE, ZE AL, nel periodo da ottobre 2017 al 19 dicembre 2017 così come meglio specificato nello stesso verbale (sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00 ex art. 39 comma 7,
DL112/08 e succ. mod.);

2} Art. 23, comma 1, D. Lg.vo 81/15 - Superamento numero complessivo di contratti a tempo determinato-numero lavoratori superiore a 1- punto 1) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento - per aver, occupato oltre il limite di legge
n. 19 lavoratori così come meglio specificato nello stesso verbale (sanzione prevista ai sensi dell'art. 23, comma 4, D. Lg.vo 81/15);

3} Art. 30, comma 1, D. Lg.vo 276/03, mod. dall'art. 1 comma 1, D. Lg.vo 8/16- Interposizione illecita da pseudo-distacco - punto 2) della notificazione d'illecito amministrativo di cui al verbale di accertamento, per aver illecitamente distaccato, alla società "SO sas"
(c.f.03903060402), i lavoratori AC RT, NT RO, TO TO, TT NI,
TT ET, TO GE, EO NI, ET LE, ZE AL, nei periodi meglio specificati nello stesso verbale {sanzione prevista al sensi dell'art. 1, commi
1
e 5, D.Lgs. n. 8/16, pari ad euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione).
Premette la parte ricorrente che l'onere della prova grava sull'Ispettorato del Lavoro, atteso che le dichiarazioni assunte dagli ispettori in fase di accertamento non avrebbero piena efficacia probatoria.
Inoltre, la parte, deduce che l'O.I. opposta debba essere annullata per la intervenuta tardività della contestazione delle violazioni e perché carente di motivazione adeguata.
Aggiunge che il distacco dei 9 lavoratori, dalla 3D Montaggi Srl alla SO sas, doveva ritenersi regolare e che non vi era prova delle omesse registrazioni delle presenze dei
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lavoratori sul LUL, che non si è verificato il contestato superamento dei limiti quantitativi di personale assunto a tempo determinato ed infine che la determinazione della sanzione doveva ritenersi illogica.
Concludeva dunque come di seguito: “… ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, ……. IN VIA PRINCIPALE, per quanto in narrativa esposto e qui da intendersi richiamato, ritenute provate e fondate le proposte argomentazioni della presente opposizione, accertarsi e dichiararsi l'invalidità, comunque qualificata, dell'ordinanza- ingiunzione impugnata;

IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di poter accogliere le richieste in via principale, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in narrativa.
Con vittoria di spese, oltre 15 % rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Spese compensate in caso di soccombenza.”.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, a sua volta, nel contestare in toto le avverse deduzioni, concludeva: “…rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 148/2022 resa nei confronti di
PA ZO E 3D MONTAGGI S.R.L. e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
La causa, istruita sulla base delle prove documentali prodotte dalle parti, è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza e viene decisa ex art. 429 c.pc. come di seguito.
Diritto.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
È infondato il motivo di ricorso proposto dalla parte ricorrente riferito alla dedotta liceità del distacco dei lavoratori a termine, avendo la SO s.a.s. stipulato in data 11.10.2017 un
“accordo di distacco” con la società 3D Montaggi, con il quale 9 lavoratori, 8 dei quali assunti dal 22.09.2017, erano stati distaccati dalla 3D alla SO s.a.s. con la premessa che
la distaccante ha interesse a far acquisire ai propri dipendenti una maggiore esperienza nel montaggio di facciate per razionalizzare ed equilibrare la professionalità dei lavoratori dell'azienda”.
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I 9 lavoratori assunti dalla 3D Montaggi, erano stati trovati al lavoro insieme ad altri dipendenti della soc. SO sas, in esito al distacco presso quest'ultima società per
l'esecuzione di lavori concessi in subappalto a quest'ultima.
Pienamente condivisibili risultano tuttavia le ragioni indicate dagli accertatori già dal verbale di accertamento circa l'inattendibilità della motivazione del distacco di cui al contratto dell'11.10.17.
Ciò in quanto la necessità datoriale di far acquisire ai dipendenti della 3D Montaggi una maggiore esperienza nel montaggio di facciate e per razionalizzare ed equilibrare le professionalità dei lavoratori dell'azienda, appare ampiamente smentita dalla data della fine del contratto di subappalto pressoché coincidente o, comunque, molto vicina a quella di cessazione dei rapporti di lavoro a termine.
Non è possibile ravvisare pertanto alcuna utilità in capo alla distaccante se poi i lavoratori, acquisita la maggior esperienza e arricchimento professionale presso la SO s.a.s., non sono stati confermati dalla società distaccante, che dunque non ha fruito delle competenze da costoro acquisite e dunque riducendosi, in tal modo, la finalità del distacco ad una mera somministrazione di personale.
La circostanza che i lavoratori siano stati assunti solo per essere distaccati e per il solo periodo del distacco presso la SO s.a.s. è dunque sicuro indice della illiceità del distacco.
L'art. 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevede al comma 1, che
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.”.
Sebbene tale formulazione appaia piuttosto ampia ed indeterminata, potendosi ritenere che
l'interesse del distaccante possa essere comunque legittimato da qualsiasi interesse di natura gestionale, ciò non autorizza a ritenere che l'interesse richiesto dalla norma possa semplicemente
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