Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1525
TRIB Catania
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4986/21 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024;
promossa da
TI ON,
nato a [...] il [...] (c.f. [...]) elettivamente domiciliato in Catania Via
Asiago n. 54 presso lo studio dell'Avv. ON L. Bandieramonte, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
contro
ALLIANZ SP,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. 05032630963), elettivamente domiciliato in Catania Scammacca n. 25/a presso lo studio dell'Avv. Armando Longo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto;
e pagina 1 di 15 DI RI CK e DI RI NO,
nato a [...] il [...] (c.f. [...]), nato a [...] il [...] (c.f. DGR
NNN 42D05 C351I); convenuti contumaci;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 12.4.2021 EN ON conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Di RE CK, Di RE NO e l'IAa SP chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 6.7.2018 alle ore 23.30
circa, allorquando mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore Honda tg CJ75087 – lungo la
Via Galermo di Catania -veniva urtato dalla vettura IA TO tg 99 (di proprietà di Di
RE CK e Di RE NO), che nell'effettuare una manovra di sorpasso lo colpviva facendogli perdere l'equilibrio.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale
Garibaldi di Catania e di avere diritto in relazione all'età ed all'incidenza dei postumi invalidanti sulla propria persona al risarcimento dei danni subiti.
La IA SP si costituiva in giudizio opponendosi.
Non si costituivano Di RE CK e Di RE NO.
Venivano escussi i testi e disposta ctu medico legale.
All'udienza del 27.11.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in pagina 2 di 15
funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'istruttoria compiuta ha consentito di accertare che l'incidente si è verificato non per l'esclusiva responsabilità della vettura di proprietà dei convenuti.
Ed invero il teste IS NO (presente al momento del sinistro) ha dichiarato che a) seguiva con il scooter quello condotto dall'attore; b) di essere stato superato da una IA TO, che stava per superare anche lo scooter dell'attore; c) a causa del sopraggiungere in senso opposto di altra vettura la
IA TO è rientrata bruscamente sulla dx colpendo lo scooter dell'attore e facendolo rovinare a terra,
urtando dapprima un muretto ed un palo.
Nessun dubbio quindi in ordine alla responsabilità del sinistro in capo alla vettura assicurata IA.
Invero l'attore procedeva all'interno della sua carreggiata di marcia ed è stata solo la repentina ed improvvisa (oltre che impudente) manovra della IA TO causa esclusiva del sinistro.
1.1. Infondata è l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice in ordine alla non sussistenza di alcun diritto risarcitorio in capo all'attore, atteso che lo scooter su cui viaggiava era privo di copertura assicurativa. Sul punto Cass. Civ sez. III - 17/01/2022, n. 1179 in motivazione ha già affermato che
…..“art. 122, per quanto qui interessa, attiene all'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore,
stabilendo che, se non è adempiuto, "non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" (comma 1), e altresì che l'assicurazione copre "i danni alla persona causati ai trasportati" (comma 2); e va pure ricordato che l'art. 144, "Azione diretta del danneggiato",
prevede - sempre per quanto qui interessa - che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all'assicurazione "ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" (comma 1), con litisconsorzio necessario includente il "responsabile del danno" (comma 3) e termine di prescrizione dell'azione diretta verso l'assicurazione pari a quello cui pagina 3 di 15
sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (comma 4).
5.2 E' del tutto evidente che l'art. 122, non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144. L'art. 122, infatti, detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo;
ciò però non significa che il soggetto
"danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo" trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'art. 144, "sbarrata" dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi. Qualora,
invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144,
perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a.
E se per il trasportato "occasionale", privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l'utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro,
un'assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex art. 144, pervenendo così a un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative”.
2. Nessuna contestazione è nemmeno mai sorta sulla sussistenza di un rapporto assicurativo tra l'IA ed i conevnuti sicché, nella medesima misura, tale accertamento non può che ritenersi esteso,
in via solidale, anche nei confronti di detta compagnia assicuratrice
3. Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice nell'incidente occorre pagina 4 di 15
rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4986/21 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024;
promossa da
TI ON,
nato a [...] il [...] (c.f. [...]) elettivamente domiciliato in Catania Via
Asiago n. 54 presso lo studio dell'Avv. ON L. Bandieramonte, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
contro
ALLIANZ SP,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. 05032630963), elettivamente domiciliato in Catania Scammacca n. 25/a presso lo studio dell'Avv. Armando Longo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto;
e pagina 1 di 15 DI RI CK e DI RI NO,
nato a [...] il [...] (c.f. [...]), nato a [...] il [...] (c.f. DGR
NNN 42D05 C351I); convenuti contumaci;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 12.4.2021 EN ON conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Di RE CK, Di RE NO e l'IAa SP chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 6.7.2018 alle ore 23.30
circa, allorquando mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore Honda tg CJ75087 – lungo la
Via Galermo di Catania -veniva urtato dalla vettura IA TO tg 99 (di proprietà di Di
RE CK e Di RE NO), che nell'effettuare una manovra di sorpasso lo colpviva facendogli perdere l'equilibrio.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale
Garibaldi di Catania e di avere diritto in relazione all'età ed all'incidenza dei postumi invalidanti sulla propria persona al risarcimento dei danni subiti.
La IA SP si costituiva in giudizio opponendosi.
Non si costituivano Di RE CK e Di RE NO.
Venivano escussi i testi e disposta ctu medico legale.
All'udienza del 27.11.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in pagina 2 di 15
funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'istruttoria compiuta ha consentito di accertare che l'incidente si è verificato non per l'esclusiva responsabilità della vettura di proprietà dei convenuti.
Ed invero il teste IS NO (presente al momento del sinistro) ha dichiarato che a) seguiva con il scooter quello condotto dall'attore; b) di essere stato superato da una IA TO, che stava per superare anche lo scooter dell'attore; c) a causa del sopraggiungere in senso opposto di altra vettura la
IA TO è rientrata bruscamente sulla dx colpendo lo scooter dell'attore e facendolo rovinare a terra,
urtando dapprima un muretto ed un palo.
Nessun dubbio quindi in ordine alla responsabilità del sinistro in capo alla vettura assicurata IA.
Invero l'attore procedeva all'interno della sua carreggiata di marcia ed è stata solo la repentina ed improvvisa (oltre che impudente) manovra della IA TO causa esclusiva del sinistro.
1.1. Infondata è l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice in ordine alla non sussistenza di alcun diritto risarcitorio in capo all'attore, atteso che lo scooter su cui viaggiava era privo di copertura assicurativa. Sul punto Cass. Civ sez. III - 17/01/2022, n. 1179 in motivazione ha già affermato che
…..“art. 122, per quanto qui interessa, attiene all'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore,
stabilendo che, se non è adempiuto, "non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" (comma 1), e altresì che l'assicurazione copre "i danni alla persona causati ai trasportati" (comma 2); e va pure ricordato che l'art. 144, "Azione diretta del danneggiato",
prevede - sempre per quanto qui interessa - che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all'assicurazione "ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" (comma 1), con litisconsorzio necessario includente il "responsabile del danno" (comma 3) e termine di prescrizione dell'azione diretta verso l'assicurazione pari a quello cui pagina 3 di 15
sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (comma 4).
5.2 E' del tutto evidente che l'art. 122, non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144. L'art. 122, infatti, detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo;
ciò però non significa che il soggetto
"danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo" trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'art. 144, "sbarrata" dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi. Qualora,
invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144,
perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a.
E se per il trasportato "occasionale", privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l'utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro,
un'assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex art. 144, pervenendo così a un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative”.
2. Nessuna contestazione è nemmeno mai sorta sulla sussistenza di un rapporto assicurativo tra l'IA ed i conevnuti sicché, nella medesima misura, tale accertamento non può che ritenersi esteso,
in via solidale, anche nei confronti di detta compagnia assicuratrice
3. Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice nell'incidente occorre pagina 4 di 15
rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
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