Trib. Prato, sentenza 30/05/2024, n. 180

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Prato, sentenza 30/05/2024, n. 180
Giurisdizione : Trib. Prato
Numero : 180
Data del deposito : 30 maggio 2024

Testo completo


N. R.G. 74/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74/2023 promossa da:
C.F. ), con il con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
SERGIO PICCHI e GIORGIO LEONCINI ed elettivamente domiciliata a San Miniato (PI),
Largo Don Pino Puglisi 6 presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t. rappresentato e difeso dal dott. SCORZA SERGIO ed elettivamente domiciliati a
Prato, v.le Borgovalsugana n. 63/B presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
attualmente docente a tempo determinato, ha adito il Tribunale di Prato Parte_1
per accertare il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista
dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto e condannarlo al pagamento delle CP_1
relative differenze retributive, quantificabili in euro 5.684,35 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché il suo diritto ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art.
1, co. 121, L. 107 del 2015
(cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
A suo dire, le disposizioni in esame, laddove limitano la fruizione dei benefici ai soli docenti
di ruolo, sarebbero discriminatorie e contrasterebbero con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
Si è costituito tardivamente il , chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepisce, CP_1
relativamente alla retribuzione professionale docenti, che la stessa non possa essere riconosciuta ai supplenti temporanei, che svolgono attività significativamente diverse rispetto agli assunti a tempo indeterminato o annuale, sia in riferimento alla durata (i primi svolgono
supplenze brevi in sostituzione di docenti su scuole, classi e tipologia di posto diverso) sia in relazione all'incarico svolto (mancata partecipazione ai consigli di classe, riunioni, etc.)
Rileva, poi, sul riconoscimento del beneficio della carta docente, il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario in favore di quello amministrativo e, nel merito, la correttezza del proprio operato, conforme alla disciplina vigente in materia.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 25 gennaio 2024 e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
depositate dalle parti costituite.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.


1. Sulla c.d. Retribuzione Professionale docenti

Innanzitutto, riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, appare opportuno richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001,
che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE -nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999,
sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto
contratto collettivo integrativo” ( così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018;
nello
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stesso senso si veda anche Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui: “è conforme alla
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che
non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di
ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non
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