Trib. Velletri, sentenza 02/01/2025, n. 1
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n. r.g. 3053/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3053 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2019, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., su conclusioni precisate all'udienza del 25.6.2024, promossa da:
ET VA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
Pomezia, alla via Luigi Settembrini n. 15, presso lo studio dell'avv. Barbara Valmori, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
Attore contro
CASA DI CURA SANT'ANNA - POLICLINICO CITTÀ DI POMEZIA s.p.a. (C.F.
08238880580), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Colleferro, al viale XXV Aprile n. 43, presso lo studio dell'avv. Loredana
Evangelista, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. RI Ester Balduini, in virtù di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
1
nonché
LE CA RI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
Roma, al Lungotevere Flaminio n. 22, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano
Ghignone e Marco Lorenzani, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Terzo chiamato
e
CHIATTI RI;
Terzo chiamato contumace
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 25.6.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da VA ZO al fine di ottenere la condanna della Casa di Cura Sant'Anna - Policlinico Città di Pomezia s.p.a. al risarcimento dei danni dal medesimo subiti in conseguenza della lesione della propria integrità fisica derivante dalla condotta imperita asseritamente tenuta dal personale della stessa struttura in occasione dei diversi trattamenti terapeutici somministrati nel periodo compreso fra il 24.1.2013 e il 23.2.2013.
A fondamento delle predette domande, l'attore ha, nella specie, sostenuto:
- che in data 24.1.2013, lo stesso, a seguito di un dolore insorto spontaneamente nella regione poplitea sinistra in assenza di eventi traumatici, si è sottoposto, presso la struttura convenuta, ad un accertamento ecografico, in occasione del quale è stato individuato un ematoma scarsamente organizzato e si è consigliata la sottoposizione ad un ciclo di tacarterapia, per poi effettuare un controllo a distanza di sessanta giorni;
- che il 25.1.2013, data la persistenza di dolore e di iposensibilità all'arto sinistro, lo stesso si è recato presso il pronto soccorso della medesima struttura, dove è stata
2
formulata la prognosi di “sospetta rottura del capo gemello sinistro” e poi applicato un bendaggio al tensoplast, con conseguente dimissione e prescrizione di visita ortopedica;
- che, in occasione della visita ortopedica del 28.1.2013, presso l'ambulatorio della stessa struttura, a seguito di diagnosi di “ematoma da strappo muscolare gemello mediale sinistro”, è stata applicata una doccia gessata e prescritta deambulazione con due bastoni canadesi e terapia farmacologica, con invito a controllo dopo nove giorni;
- che il 6.2.2013, dopo la visita di controllo presso il medesimo ambulatorio, è stata rimossa la doccia gessata e sono stati prescritti la deambulazione con due bastoni canadesi, un ciclo di fisioterapia e rieducazione motoria della caviglia sinistra, con invito
a controllo dopo 14 giorni;
- che, in data 23.2.2013, persistendo il dolore e il gonfiore dell'arto, l'attore si è nuovamente recato presso il pronto soccorso della struttura convenuta, dove è stato riscontrato edema della gamba e del III medio della coscia sinistra ed è stata eseguita una ecografia muscolotendinea, che ha evidenziato una trombosi delle vene del polpaccio sinistro, pur consigliando un completamento diagnostico con esame Rm;
- che, nella stessa occasione, il paziente è stato dimesso con prescrizione di clexane e visita angiologica a breve;
- che il 24.2.2013 lo stesso attore, visto l'aumentare del dolore all'arto e la difficoltà di respirazione, si è recato presso l'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto con urgenza a diversi esami diagnostici, che hanno rivelato un'embolia polmonare bilaterale e hanno imposto il ricovero del medesimo per consentire la somministrazione di eparina a basso peso molecolare, dicumarolici e antibiotici;
- che, in data 27.2.2013, il paziente è stato poi dimesso con diagnosi di
“tromboembolia polmonare secondaria a flebo trombosi dell'arto inferiore sinistro.
Ipertensione polmonare moderata”;
- che, nei mesi successivi, lo stesso attore si è sottoposto a controlli specialistici periodici, con mantenimento della terapia anticoagulante;
- che la vicenda sanitaria così ricostruita denota il ricorrere di una condotta imperita del personale della struttura convenuta nell'interpretare l'accertamento ecografico effettuato
3
in occasione del primo accesso alla stessa struttura in data 24.1.2013, in conseguenza del quale è stata emessa l'erronea diagnosi di sospetta rottura del capo gemello sinistro, immobilizzando l'arto senza prescrivere la terapia anticoagulante;
- che detta condotta ha determinato il prodursi di postumi permanenti descrivibili come dispnea allo sforzo e persistente gonfiore con dolore dell'arto inferiore, quantificabili nella misura percentuale del 18%, nonché di un periodo di inabilità temporanea assoluta di 90 giorni, parziale al 50% di 90 giorni e al 25% di ulteriori 90 giorni.
L'attore ha, sulla scorta di tali deduzioni, così concluso: “accertare e dichiarare per le motivazioni esposte in premessa, che tutti i pregiudizi sofferti dal sig. ZO VA, patrimoniali e non patrimoniali, sono riconducibili alla responsabilità contrattuale della
Casa di Cura Sant'Anna-Policlinico Città di Pomezia SpA, frutto di malpractice medica dovuto tra l'altro, a erronea e imperita effettuazione ed interpretazione dell'accertamento ecografico effettuato in data 24.01.2013 e ai successivi plurimi erronei comportamenti attuati per negligenza, imprudenza ed imperizia del personale sanitario che ha avuto in cura l'attore dal 24 gennaio 2013 al 23 febbraio 2013, in violazione degli art. 1218,
1228, 1176 c.c., per l'effetto condannare la Casa di Cura Sant'Anna-Policlinico Città di
Pomezia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno derivante e in premessa precisato, quantificato in € 90.246,00, come da Tabelle del Tribunale di Milano, oltre il danno morale, le spese mediche sostenute e il danno da lucro cessante per la mancata tempestiva disponibilità della somma a titolo di risarcimento, ovvero la somma maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta di giustizia, quale danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, oltre spese ed interessi.
Con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di causa in favore dell'attore, per esborsi, compenso, rimborso forfettario spese generali, IVA e CpA come per legge”.
La Casa di Cura Sant'Anna - Policlinico Città di Pomezia s.p.a., costituitasi in giudizio, ha dedotto:
- che non sussistono condotte negligenti o imperite rimproverabili al proprio personale;
- che, in particolare, il dott. LE, a seguito dell'accesso in Pronto Soccorso in data
25.1.2013, ha ritenuto necessario che il paziente si sottoponesse ad una visita ortopedica,
4
eseguita in data 28.1.2013, a seguito della quale il dott. Chiatti, al fine di evitare complicanze tromboemboliche dovute alla presenza di un edema da strappo muscolare del gemello mediale, ha prescritto l'assunzione, fra gli altri farmaci, anche di un antiaggregante, ossia il Fuxum 4259 U.I., per 20 giorni;
- che, in occasione della visita del 6.2.2013, l'ortopedico, ribadendo la diagnosi, ha prescritto al paziente di astenersi completamente dal caricare l'arto;
- che l'attore, nonostante fosse stato già prescritto il divieto di carico assoluto, si è presentato al suddetto controllo caricando sull'arto leso;
- che è evidente, sulla base della ricostruzione della vicenda clinica per cui è causa, che la patologia vascolare patita dall'attore deve essere ricondotta ad una complicanza legata ai c.d. insulti muscolari;
- che è interesse della stessa essere autorizzata alla chiamata in causa dei dottori LE
e Chiatti, i quali, all'epoca del verificarsi dei fatti per cui è causa, svolgevano attività libero professionale presso la struttura e nei cui confronti quest'ultima può esercitare il diritto di regresso;
- che la quantificazione dei danni suggerita da parte attrice sarebbe, ad ogni modo, eccessiva.
La struttura convenuta ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: previo differimento dell'udienza, autorizzare Casa di Cura Sant'Anna -
Policlinico Città di Pomezia S.p.a. in persona del proprio L.R.p.t., a chiamare in causa il
Dott. CA RI LE ed il Dott. RI Chiatti, per essere manlevata da tutte le pretese avversarie, nella denegata ipotesi di soccombenza. Nel merito, I. In via principale, rigettare la domanda proposta dal Sig. VA ZO perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. I. In via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, ridurre le pretese risarcitorie del Sig. VA
ZO nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti, quindi, accertare e dichiarare che la responsabilità del fatto dannoso è ascrivibile in parte o in via esclusiva al Dott.
CA RI LE ed al Dott. RI Chiatti, e, per l'effetto, condannare i sanitari al pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore dell'attore,
5 manlevando Casa di Cura Sant'Anna - Policlinico Città di Pomezia S.p.a. da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio, anche in ordine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3053 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2019, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., su conclusioni precisate all'udienza del 25.6.2024, promossa da:
ET VA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
Pomezia, alla via Luigi Settembrini n. 15, presso lo studio dell'avv. Barbara Valmori, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
Attore contro
CASA DI CURA SANT'ANNA - POLICLINICO CITTÀ DI POMEZIA s.p.a. (C.F.
08238880580), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Colleferro, al viale XXV Aprile n. 43, presso lo studio dell'avv. Loredana
Evangelista, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. RI Ester Balduini, in virtù di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
1
nonché
LE CA RI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
Roma, al Lungotevere Flaminio n. 22, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano
Ghignone e Marco Lorenzani, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Terzo chiamato
e
CHIATTI RI;
Terzo chiamato contumace
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 25.6.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da VA ZO al fine di ottenere la condanna della Casa di Cura Sant'Anna - Policlinico Città di Pomezia s.p.a. al risarcimento dei danni dal medesimo subiti in conseguenza della lesione della propria integrità fisica derivante dalla condotta imperita asseritamente tenuta dal personale della stessa struttura in occasione dei diversi trattamenti terapeutici somministrati nel periodo compreso fra il 24.1.2013 e il 23.2.2013.
A fondamento delle predette domande, l'attore ha, nella specie, sostenuto:
- che in data 24.1.2013, lo stesso, a seguito di un dolore insorto spontaneamente nella regione poplitea sinistra in assenza di eventi traumatici, si è sottoposto, presso la struttura convenuta, ad un accertamento ecografico, in occasione del quale è stato individuato un ematoma scarsamente organizzato e si è consigliata la sottoposizione ad un ciclo di tacarterapia, per poi effettuare un controllo a distanza di sessanta giorni;
- che il 25.1.2013, data la persistenza di dolore e di iposensibilità all'arto sinistro, lo stesso si è recato presso il pronto soccorso della medesima struttura, dove è stata
2
formulata la prognosi di “sospetta rottura del capo gemello sinistro” e poi applicato un bendaggio al tensoplast, con conseguente dimissione e prescrizione di visita ortopedica;
- che, in occasione della visita ortopedica del 28.1.2013, presso l'ambulatorio della stessa struttura, a seguito di diagnosi di “ematoma da strappo muscolare gemello mediale sinistro”, è stata applicata una doccia gessata e prescritta deambulazione con due bastoni canadesi e terapia farmacologica, con invito a controllo dopo nove giorni;
- che il 6.2.2013, dopo la visita di controllo presso il medesimo ambulatorio, è stata rimossa la doccia gessata e sono stati prescritti la deambulazione con due bastoni canadesi, un ciclo di fisioterapia e rieducazione motoria della caviglia sinistra, con invito
a controllo dopo 14 giorni;
- che, in data 23.2.2013, persistendo il dolore e il gonfiore dell'arto, l'attore si è nuovamente recato presso il pronto soccorso della struttura convenuta, dove è stato riscontrato edema della gamba e del III medio della coscia sinistra ed è stata eseguita una ecografia muscolotendinea, che ha evidenziato una trombosi delle vene del polpaccio sinistro, pur consigliando un completamento diagnostico con esame Rm;
- che, nella stessa occasione, il paziente è stato dimesso con prescrizione di clexane e visita angiologica a breve;
- che il 24.2.2013 lo stesso attore, visto l'aumentare del dolore all'arto e la difficoltà di respirazione, si è recato presso l'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto con urgenza a diversi esami diagnostici, che hanno rivelato un'embolia polmonare bilaterale e hanno imposto il ricovero del medesimo per consentire la somministrazione di eparina a basso peso molecolare, dicumarolici e antibiotici;
- che, in data 27.2.2013, il paziente è stato poi dimesso con diagnosi di
“tromboembolia polmonare secondaria a flebo trombosi dell'arto inferiore sinistro.
Ipertensione polmonare moderata”;
- che, nei mesi successivi, lo stesso attore si è sottoposto a controlli specialistici periodici, con mantenimento della terapia anticoagulante;
- che la vicenda sanitaria così ricostruita denota il ricorrere di una condotta imperita del personale della struttura convenuta nell'interpretare l'accertamento ecografico effettuato
3
in occasione del primo accesso alla stessa struttura in data 24.1.2013, in conseguenza del quale è stata emessa l'erronea diagnosi di sospetta rottura del capo gemello sinistro, immobilizzando l'arto senza prescrivere la terapia anticoagulante;
- che detta condotta ha determinato il prodursi di postumi permanenti descrivibili come dispnea allo sforzo e persistente gonfiore con dolore dell'arto inferiore, quantificabili nella misura percentuale del 18%, nonché di un periodo di inabilità temporanea assoluta di 90 giorni, parziale al 50% di 90 giorni e al 25% di ulteriori 90 giorni.
L'attore ha, sulla scorta di tali deduzioni, così concluso: “accertare e dichiarare per le motivazioni esposte in premessa, che tutti i pregiudizi sofferti dal sig. ZO VA, patrimoniali e non patrimoniali, sono riconducibili alla responsabilità contrattuale della
Casa di Cura Sant'Anna-Policlinico Città di Pomezia SpA, frutto di malpractice medica dovuto tra l'altro, a erronea e imperita effettuazione ed interpretazione dell'accertamento ecografico effettuato in data 24.01.2013 e ai successivi plurimi erronei comportamenti attuati per negligenza, imprudenza ed imperizia del personale sanitario che ha avuto in cura l'attore dal 24 gennaio 2013 al 23 febbraio 2013, in violazione degli art. 1218,
1228, 1176 c.c., per l'effetto condannare la Casa di Cura Sant'Anna-Policlinico Città di
Pomezia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno derivante e in premessa precisato, quantificato in € 90.246,00, come da Tabelle del Tribunale di Milano, oltre il danno morale, le spese mediche sostenute e il danno da lucro cessante per la mancata tempestiva disponibilità della somma a titolo di risarcimento, ovvero la somma maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta di giustizia, quale danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, oltre spese ed interessi.
Con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di causa in favore dell'attore, per esborsi, compenso, rimborso forfettario spese generali, IVA e CpA come per legge”.
La Casa di Cura Sant'Anna - Policlinico Città di Pomezia s.p.a., costituitasi in giudizio, ha dedotto:
- che non sussistono condotte negligenti o imperite rimproverabili al proprio personale;
- che, in particolare, il dott. LE, a seguito dell'accesso in Pronto Soccorso in data
25.1.2013, ha ritenuto necessario che il paziente si sottoponesse ad una visita ortopedica,
4
eseguita in data 28.1.2013, a seguito della quale il dott. Chiatti, al fine di evitare complicanze tromboemboliche dovute alla presenza di un edema da strappo muscolare del gemello mediale, ha prescritto l'assunzione, fra gli altri farmaci, anche di un antiaggregante, ossia il Fuxum 4259 U.I., per 20 giorni;
- che, in occasione della visita del 6.2.2013, l'ortopedico, ribadendo la diagnosi, ha prescritto al paziente di astenersi completamente dal caricare l'arto;
- che l'attore, nonostante fosse stato già prescritto il divieto di carico assoluto, si è presentato al suddetto controllo caricando sull'arto leso;
- che è evidente, sulla base della ricostruzione della vicenda clinica per cui è causa, che la patologia vascolare patita dall'attore deve essere ricondotta ad una complicanza legata ai c.d. insulti muscolari;
- che è interesse della stessa essere autorizzata alla chiamata in causa dei dottori LE
e Chiatti, i quali, all'epoca del verificarsi dei fatti per cui è causa, svolgevano attività libero professionale presso la struttura e nei cui confronti quest'ultima può esercitare il diritto di regresso;
- che la quantificazione dei danni suggerita da parte attrice sarebbe, ad ogni modo, eccessiva.
La struttura convenuta ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: previo differimento dell'udienza, autorizzare Casa di Cura Sant'Anna -
Policlinico Città di Pomezia S.p.a. in persona del proprio L.R.p.t., a chiamare in causa il
Dott. CA RI LE ed il Dott. RI Chiatti, per essere manlevata da tutte le pretese avversarie, nella denegata ipotesi di soccombenza. Nel merito, I. In via principale, rigettare la domanda proposta dal Sig. VA ZO perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. I. In via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, ridurre le pretese risarcitorie del Sig. VA
ZO nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti, quindi, accertare e dichiarare che la responsabilità del fatto dannoso è ascrivibile in parte o in via esclusiva al Dott.
CA RI LE ed al Dott. RI Chiatti, e, per l'effetto, condannare i sanitari al pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore dell'attore,
5 manlevando Casa di Cura Sant'Anna - Policlinico Città di Pomezia S.p.a. da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio, anche in ordine
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi