Trib. Milano, sentenza 21/05/2024, n. 2577

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 21/05/2024, n. 2577
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2577
Data del deposito : 21 maggio 2024

Testo completo

R.G. 1589/2024

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. A L quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
;
Parte_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2
;
;
Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
, con l'Avv.to SILVESTRI LUCA e con l'Avv.to CIRILLO ERNESTO
[...] C.F._5
MARIA ( , elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico;
C.F._6
RICORRENTI contro
con l'Avv.to PESSI ROBERTO e con l'Avv.to Controparte_5 P.IVA_1
SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( CORSO MONFORTE, 15 20122 C.F._7
MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Superminimo.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 6/2/2024, i ricorrenti , , , , convenivano Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 in giudizio la società premettendo di aver goduto di un superminimo retributivo Controparte_5 individuale di diverso importo, ricevuto in date diverse che, a far data dal febbraio 2018, era stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del
CCNL di categoria del 23/11/2017, che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01/2/2013, aveva stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti della Allegavano, in particolare, che al Controparte_5 gennaio 2018 gli istanti avevano maturato i superminimi, mai in precedenza assorbiti in occasione dei numerosi precedenti aumenti contrattuali, e che, in occasione del suddetto accordo di programma del
23/11/2017 la convenuta non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente. Evidenziavano che, in occasione dell'accordo di programma del 23/11/2017 le parti negoziali avevano concordato
l'introduzione di un nuovo istituto denominato “E.R.S. Elemento Retributivo Separato”, decorrente dal
01/07/2018, anch'esso di importo variabile a seconda del livello retributivo di inquadramento, espressamente escluso dalla base di calcolo per il TFR, considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta, che in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti, erogata a febbraio 2018, per la prima volta nella sua storia, la resistente da un lato riconosceva
l'aumento contrattuale di € 24,60 per il 6° livello, € 20,00 per il 5° ed € 18,02 per il 4°, ma dall'altro procedeva, contestualmente, ad assorbirlo a tutti gli istanti sulla voce stipendiale “Sovraminimo
Individuale”, che la voce "Sovraminimo Individuale”, veniva ridotta nel cedolino paga di luglio 2018, dell'ulteriore somma di € 24,60 per il 6°, di € 20,00 per il 5° e di € 18,02 per il 4° in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento di pari importo, nonché di € 12,30 per il 6°, € 10,00 Org_ per il 5° ed € 9,01 per il 4°, pari all'importo dell' , che pertanto, complessivamente, la resistente aveva provveduto a ridurre, da febbraio a giugno 2018, il Superminimo Individuale per i lavoratori del
6° livello di € 24,60 mensili, per il 5° livello di € 20,00 mensili, per il 4° livello di € 18,02 e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 36,90 per il 6° livello (totale € 61,50), € 30,00 mensili per il 5° livello (totale € 50,00 mensili) ed € 27,03 per il 4° livello (totale € 45,05).
Deducevano che l'assorbimento del superminimo individuale era illegittimo, dovendosi ravvisare un
“uso aziendale” che, in quanto fonte sociale, poteva essere modificato solo previo accordo con le oo.ss. ovvero da fonte sovra ordinata o di pari rango, ma non da una condotta unilaterale di segno opposto.
Chiedevano, alla luce di quanto allegato e dedotto, accogliersi le seguenti conclusioni:
2 1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla Controparte_5 in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018;
in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;

2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei ricorrenti, con conseguente riduzione della retribuzione Controparte_5 lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna al pagamento delle differenze retributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;

3) Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze legali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge.
Il ricorso proposto da , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
appare fondato e meritevole di integrale accoglimento, per le motivazioni di seguito enunciate ed
[...] esposte.
Come ampiamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, sulla questione devoluta alla cognizione dell'odierno giudicante si registra un ampio ed articolato formante giurisprudenziale nel distretto di
Milano, favorevole alle ragioni dei ricorrenti, dipendenti di nel cui ambito va Controparte_5 menzionata una pronuncia resa da questo giudicante (Sentenza n. 2498/2022 pubbl. il 28/10/2022), le cui cadenze motivazionali appare di ragione richiamare, agli effetti di cui all'art. 118 c.p.c., nelle parti di rilievo nella presente controversia.
«Risulta provato documentalmente, ed è invero pacifico tra le parti, che nel corso del rapporto di lavoro con la Società i Ricorrenti sono stati destinatari del riconoscimento, con decorrenza e importo diverso a seconda del singolo ricorrente, di un “sovraminimo individuale”, quale aumento retributivo in aggiunta rispetto ai minimi tabellari determinati dai contratti collettivi. (…)
In occasione del riconoscimento della predetta componente, la stessa è stata definita dalla Società quale “sovraminimo ad personam individuale assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello”.
3
Risulta altresì documentalmente dalle buste paga versate in atti che il superminimo come sopradelineato sia stato costantemente erogato in favore dei Ricorrenti nel corso degli anni, sino al gennaio 2018, senza alcun assorbimento ad opera della Società, nonostante i numerosi aumenti dei minimi tabellari intervenuti per effetto del susseguirsi della contrattazione collettiva e, con riferimento ad alcuni dei Ricorrenti, anche in occasione di aumenti retributivi dovuti al passaggio ad un inquadramento superiore (docc. 13, 18, 19, 29, 34, 49 Ricorrenti).
Parimenti documentale (in quanto risultante dalle buste paga in atti) e non contestata, è la circostanza che, a seguito della conclusione dell'Accordo di programma del 23 novembre 2017 (doc. 1
Ricorrenti), la Società abbia iniziato ad operare l'assorbimento del superminimo de quo dapprima con i nuovi minimi tabellari di cui al predetto Accordo (busta paga di febbraio 2018) e successivamente
(luglio 2018) anche con l introdotto dal medesimo Accordo. Org_1
Tanto premesso, con riferimento alla questione relativa alla legittimità o meno dell'assorbimento operato da parte convenuta, occorre osservare quanto segue.
Come anticipato, l'incremento retributivo riconosciuto dalla Società in favore dei Ricorrenti è stato, fin dal principio, definito quale “sovraminimo ad personam individuale assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello”.
Del resto, secondo costante giurisprudenza, “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (ex multis Cass. Sez. Lav. Ord. n.
26017 del 17/10/2018).
Tuttavia, nel caso di specie, deve accertarsi la sussistenza di un uso aziendale, a favore dei lavoratori, preclusivo della facoltà di assorbimento dei superminimi.
Sul punto, si condividono e fanno proprie le ragioni espresse nella sentenza del Tribunale di Milano
a definizione della controversia R.G.N. 1796/2022 (est. ), con la precisazione che le stesse Pt_2 risultano del tutto ripercorribili nonostante l'arco temporale considerato in quella sede sia più ampio
(trent'anni), considerato che, con riferimento alle vicende oggetto del presente giudizio, il tempo maturato in assenza di assorbimento risulta comunque significativamente lungo (per alcuni Ricorrenti quasi vent'anni e comprensivo di svariati aumenti stipendiali, in taluni casi anche tredici, quattordici o quindici) (…).
4
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si trascrivono le motivazioni del precedente citato:
Per motivare, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive
(nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n.
8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n.
10591 del 03/06/2004).
Non è contestato, nel caso, in causa che la convenuta non abbia mai provveduto all'assorbimento dei superminimi nell'occasione dei diversi rinnovi contrattuali collettivi e questo per almeno trent'anni.
Ora, si deve ritenere che la resistente abbia posto in essere un comportamento oggettivamente e direzionalmente univoco, adottando un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali nell'occasione dei rinnovi di contratto collettivo che prevedessero aumenti economici, non provvedendo mai all'assorbimento del superminimo, per così tanto tempo (trenta anni) che, certamente, in tal modo, secondo i menzionati principi, all'interno del contesto della stessa, si è creata una prassi aziendale, fonte di diritti.
Infatti, è da ritenere che un comportamento protratto per così tanti anni abbia creato una prassi di favore per i dipendenti, fonte di diritti nel contesto aziendale per il non assorbimento del superminimo, poiché una condotta così a lungo protratta (30 anni), senza l'aggiunta di comunicazioni con cui la società si riservasse comunque l'assorbimento per gli anni successivi, non può non assumere un significato concludente e univoco.
Peraltro, si aggiunga, solo ad abundantiam, che non è solo il mero decorso di un lungo tempo che conferma
l'instaurazione del suddetto uso aziendale, ma, per diversi anni (dal 2008 al 2015), vi sono elementi derivanti dalla stessa condotta della convenuta, che ha rinunciato ad assorbire i superminimi all'epoca dei diversi rinnovi contrattuali, nonostante vi potessero essere situazioni di difficoltà economica. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;

5 - il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;

- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012;

- il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015;

- il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 (cfr. cap. 48 ric., non contestato dalla convenuta).
Per la descrizione dei fenomeni appena riportati, infatti, appare possibile ritenere che la resistente abbia attraversato, dal 2008 al 2015, una situazione di difficoltà che ha comportato diverse procedure di mobilità e contratti di solidarietà, non provvedendo, comunque, in quegli anni, all'assorbimento del superminimo, ad esempio al momento della stipula del
CCNL del 2013 (doc. 2 res.).
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata.
L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede
l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Non modificandosi il contratto individuale, la regola del non assorbimento vale ovviamente, quindi, finché abbia efficacia l'uso aziendale e, nella materia, ha chiarito la Suprema Corte che “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto
6 collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori” (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016).
Nel caso, tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del suddetto uso aziendale”. (…)
Alla luce di quanto precede, a fronte della costanza, ripetitività e generalità del comportamento tenuto da in un periodo di tempo a tal punto ampio, risulta provata la Controparte_5 sussistenza di un uso aziendale nel senso della non assorbibilità dei superminimi di cui si discute.
Consegue l'illegittimità dell'assorbimento degli stessi operato dalla Società nei confronti dei
Ricorrenti.
L'operazione posta in essere da risulta vieppiù pregiudizievole se si Controparte_5 considera che a far tempo dal luglio 2018 l'assorbimento del superminimo si è realizzato mediante compensazione con l'Elemento Retributivo Separato – introdotto con l'Accordo del 23 novembre 2017
– che, per definizione, “è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi” (cfr. doc. 1 Ricorrenti).
L'assorbimento del superminimo in misura corrispondente alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. ha così determinato una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all' che già include gli istituti diretti ed Org_1 indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del T.F.R., con conseguente pregiudizio per i lavoratori nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del T.F.R.
(cfr. Trib. Milano, sent. n. 1098/2021 del 20/05/2021).
Anche rispetto a tale profilo, dunque, deve ravvisarsi l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla
Società, senza che sia ravvisabile alcun profilo di inammissibilità di tale domanda.
Infine, è appena il caso di osservare, a fronte dell'eccezione di parte convenuta, che l'accoglimento della domanda dei Ricorrenti non determina alcuna ipotesi di ingiustificato arricchimento, considerato che i diritti degli stessi al riconoscimento del superminimo e dell derivano dalle fonti sopra Org_1 menzionate».
***
I principi sopra riportati appaiono certamente applicabili agli odierni ricorrenti.
Dall'esame dei cedolini paga in atti emerge, difatti, che gli stessi siano titolari del Superminimo individuale, dichiarato assorbibile, con varie decorrenze, tutte particolarmente risalenti.
risulta attributario, a tale titolo, di € 200,00 dal 1/9/2006;
, di € 224,23 Parte_1 Controparte_1 mensili;
quanto al superminimo di € 54,23 lo stesso, precedentemente concesso, risulta presente già
7
nell'allegata busta paga di settembre 2012, mentre l'ulteriore superminimo di € 170,00 risulta concesso già nel dicembre 2012, come provato dalle buste paga dei mesi di novembre e dicembre 2012;

di € 120,00 mensili, concesse dal 1/12/2009;
di € 210,00 mensili;
Controparte_2 Controparte_3 quanto al superminimo di €100,00 lo stesso risulta stato concesso dal 1/9/2005, mentre l'ulteriore superminimo di € 110,00 è stato concesso già dal 1/12/2008;
€ 100,00 mensili, dal CP_4
1/12/2008.
Ne deriva, pertanto, l'accoglibilità della domanda di accertamento e condanna generica proposta in via principale, con regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
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