Trib. Catanzaro, sentenza 03/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3320 R.G.A.C. per l'anno 2017,
promossa da:
IMPRESA DI COSTRUZIONI LOBELLO geometra Daniele
(P.I.:01931840795), in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Botricello, via Nazionale n. 229, presso lo studio dell'avv.to
Gregorio Aiello che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
-OPPONENTE-
LEGNO DUE S.R.L.(P.IVA: 01410840795) in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Turco n. 22, presso lo studio dell'avv.to Armodio Migali, ma rappresentata e difesa dall'avv.to Bruno Iannice, in forza di procura separata, allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 471/2017.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'Impresa di Costruzioni LO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato con cui le è stato intimato il pagamento, in favore della
Legno Due s.r.l. della somma complessiva di € 28.009,00 oltre ad interessi e spese del monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che è stata un'impresa individuale operante nel settore dell'edilizia residenziale, la cui attività è cessata il 31.12.2012;
-che nell'anno 2008 al fine di ultimare degli appartamenti ubicati in Simeri Mare si è rivolta alla Legno Due s.r.l. per l'acquisto ed il montaggio di porte in legno;
-che esisteva tra le parti un accordo verbale che prevedeva il montaggio di numerose porte, ad ultimazione del quale, sarebbe dovuto avvenire il saldo dell'intero materiale;
- che dopo averle fornito il materiale la società opposta interrompeva la fornitura ed il montaggio delle porte;
-che nonostante le rassicurazioni telefoniche sulla conclusione dei lavori concordati entro dicembre 2008, tali lavori non venivano effettuati;
-che la mancanza delle forniture le ha creato un serio danno economico e
d'immagine, avendo dovuto procrastinare la consegna degli immobili venduti per la mancanza delle porte interne ed i potenziali acquirenti hanno dovuto visionare gli appartamenti totalmente privi di infissi;
-che a conferma del mancato rispetto degli accordi e dell'inadempienza contrattuale posta in essere da Legno due, depone il notevole lasso di tempo intercorso tra la parziale fornitura delle porte di legno ed il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio la Legno Due s.r.l. eccependo l'assoluta infondatezza dell'opposizione.
In merito ha dedotto che con l'impresa opponente non è stato stipulato alcun contratto
e che le porte venivano ordinate dal LO per ogni singolo appartamento che
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veniva completato in modo da poter permettere agli acquirenti finali di poter scegliere colore e modello più graditi.
Le consegne e le relative fatture avvenivano per ogni singolo appartamento e i pagamenti concordati rispettavano i normali termini commerciali.
Ha dedotto di aver continuato a consegnare la merce per tutto il 2008, nonostante
l'impresa opponente stesse accumulando un grave e perdurante insoluto, fino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3320 R.G.A.C. per l'anno 2017,
promossa da:
IMPRESA DI COSTRUZIONI LOBELLO geometra Daniele
(P.I.:01931840795), in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Botricello, via Nazionale n. 229, presso lo studio dell'avv.to
Gregorio Aiello che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
-OPPONENTE-
LEGNO DUE S.R.L.(P.IVA: 01410840795) in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Turco n. 22, presso lo studio dell'avv.to Armodio Migali, ma rappresentata e difesa dall'avv.to Bruno Iannice, in forza di procura separata, allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 471/2017.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'Impresa di Costruzioni LO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato con cui le è stato intimato il pagamento, in favore della
Legno Due s.r.l. della somma complessiva di € 28.009,00 oltre ad interessi e spese del monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che è stata un'impresa individuale operante nel settore dell'edilizia residenziale, la cui attività è cessata il 31.12.2012;
-che nell'anno 2008 al fine di ultimare degli appartamenti ubicati in Simeri Mare si è rivolta alla Legno Due s.r.l. per l'acquisto ed il montaggio di porte in legno;
-che esisteva tra le parti un accordo verbale che prevedeva il montaggio di numerose porte, ad ultimazione del quale, sarebbe dovuto avvenire il saldo dell'intero materiale;
- che dopo averle fornito il materiale la società opposta interrompeva la fornitura ed il montaggio delle porte;
-che nonostante le rassicurazioni telefoniche sulla conclusione dei lavori concordati entro dicembre 2008, tali lavori non venivano effettuati;
-che la mancanza delle forniture le ha creato un serio danno economico e
d'immagine, avendo dovuto procrastinare la consegna degli immobili venduti per la mancanza delle porte interne ed i potenziali acquirenti hanno dovuto visionare gli appartamenti totalmente privi di infissi;
-che a conferma del mancato rispetto degli accordi e dell'inadempienza contrattuale posta in essere da Legno due, depone il notevole lasso di tempo intercorso tra la parziale fornitura delle porte di legno ed il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio la Legno Due s.r.l. eccependo l'assoluta infondatezza dell'opposizione.
In merito ha dedotto che con l'impresa opponente non è stato stipulato alcun contratto
e che le porte venivano ordinate dal LO per ogni singolo appartamento che
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veniva completato in modo da poter permettere agli acquirenti finali di poter scegliere colore e modello più graditi.
Le consegne e le relative fatture avvenivano per ogni singolo appartamento e i pagamenti concordati rispettavano i normali termini commerciali.
Ha dedotto di aver continuato a consegnare la merce per tutto il 2008, nonostante
l'impresa opponente stesse accumulando un grave e perdurante insoluto, fino
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