Trib. Cuneo, sentenza 29/10/2024, n. 502

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 29/10/2024, n. 502
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 502
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo

R.G. 369/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. M B e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.369/2023 promossa da
C.F. , nata a Torino, il 17.2.1966, residente in Parte_1 C.F._1 Racconigi, frazione Oia n. 25, elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF. - FAX C.F._2 0175.85438 - PEC , che la rappresenta e Email_1 difende come da procura speciale,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. con sede in con sede CP_1 CP_1 P.IVA_1 legale in Fossano (CN), Piazza Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 CP_2 presso lo studio degli Avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: C.F._3
), V T (C.F. , Email_2 C.F._4
) e F D V (C.F. , Email_3 C.F._5
) che la rappresentano e difendono, come da Email_4 procura speciale,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
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Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da aprile 2018 a settembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 2.190,00 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate a tale titolo.
• Accertare e dichiarare che, in base alle buste paga, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di
€ 394,94 a titolo di ore straordinarie ( già dedotta la quota pagata dalla convenuta a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario ) accumulate nella c.d. la banca ore sino a settembre 2022 e di tutte quelle successivamente maturate, se accertate in corso di causa.
• Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 394,94 a tale titolo o della diversa somma accertata.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, la ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, che moltiplicati per le giornate di presenza eccedenti le 215 ( 18 giornate ), risulta essere pari ad € 270,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
”.
La parte resistente, costituitasi con memoria difensiva recante domanda riconvenzionale, ha così concluso:

2) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
3) sempre nel merito, in ordine alle somme richieste per straordinario connesso ai tempi di vestizione, in ragioni delle motivazioni esplicitate nel corpo dell'atto, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della relativa debenza, condannare la resistente alla minor somma di € 560,70, come da conteggi allegati,
o diversa ritenuta di giustizia;
4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 1.800,00 (€ 450,00 per quattro anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto alla ricorrente dalla data di assunzione sino alla risoluzione del rapporto e, per l'effetto, condannare quest'ultima a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda. Accertare e dichiarare non dovuta la retribuzione corrisposta alla ricorrente per il tempo-pausa da aprile 2018 a novembre 2020, anche, occorrendo, in via di compensazione
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tra quando dovuto alla ricorrente a titolo di straordinario per il c.d. tempo-tuta e quanto dovuto in restituzione dalla ricorrente per il c.d. tempo-pausa;
5) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accogliere la domanda ex adverso avanzata, accertata comunque la debenza delle somme di cui al precedente punto 4), compensare totalmente l'importo richiesto o quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con quello eventualmente dovuto;

Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente ha così concluso:
Tutto ciò precisato, si richiamano le già rassegnate conclusioni, chiedendo inoltre il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto, quella relativa alla compensazione di quello che la convenuta chiama 'tempo pausa' è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento in primo luogo perché la lavoratrice non ha mai effettuato pause, né retribuite, né non retribuite ed in secondo luogo perché non ha mai ricevuto il pagamento dei 5 minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020.”.
RITENUTO CHE
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento
”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento
” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove
Pag. 3 a 9 qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però, quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, il teste ha così riferito: “Sentito sul capo A-B del Testimone_1 ricorso: “Confermo e lo so perché lo facevamo anche noi. C'era stato detto di fare così. Venne detto dal direttore . Non mi ricordo se a voce o altro. “Capo C:” Parte_2 Confermo è così per tutti”.
Tali dichiarazioni trovano inoltre riscontro nella deposizione resa da , il quale Tes_2 ha così dichiarato: “Sentito sul capo A del ricorso risponde: “Confermo l'ho vista fare quanto descritto nel capo perché abbiamo avuto anche gli stessi turni. “Capo B: “Non so chi ha dato disposizioni alla Piazza perché quando arrivai lei era già stata assunta. Però a me venne data da tutti i referenti nei punti in cui ho lavorato. Mi venne data da CP_3
, e . Ho lavorato qui a ospedale Cuneo, Savigliano, al centro
[...] Persona_1 Per_2 di Cussanio e infine a Racconigi alla casa di riposo Adr: “Io ho lavorato con Persona_3 la piazza il mio ultimo periodo circa un anno e mezzo presso la casa di riposo di Per_3
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Racconigi. Sono andato in pensione a settembre del 2022. “Adr: “E' capitato che facessimo i turni insieme tre volte alla settimana, o una volta al mese o due a seconda dei turni fatti dal referente.”Capo C: “Confermo è sempre stato così.”Adr: “Sia in ospedale che in casa di riposo si arrivava 10 minuti prima con la propria roba e poi ci si cambiava negli spogliatoi. Poi si entrava in reparto, si faceva il proprio turno, si ridavano le consegne e ci si cambiava.”.
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_3 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo, confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_4 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14;
v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020

). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati
o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_5
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente pari ad euro per il periodo da aprile 2018 a settembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 2.190,00, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte
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resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
La parte ricorrente ha inoltre allegato che la “banca delle ore” sia da intendersi negativa.
Il CCNL AIOP applicato dalla convenuta alla ricorrente, prevede all' art. 20 la c.d. “Banca delle ore” che “…si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Inoltre, secondo quanto si desume dalla lettera f dell'art. 7, quando il dipendente effettua ore supplementari o straordinarie deve ricevere non solo la maggiorazione prevista dal CCNL per tale titolo e pari alle percentuali previste per le diverse tipologie di lavoro straordinario (ordinario, notturno o festivo ) - maggiorazione che deve essere retribuita entro il mese successivo -, ma anche il pagamento delle stesse ore effettuate in più rispetto all'orario ordinario.
La ratio della banca ore, così come prevista dal CCNL AIOP, è infatti quella di offrire l'opportunità al lavoratore di usufruire di permessi compensativi e non di attribuire alla datrice di lavoro la possibilità di variare arbitrariamente mensilmente ( e senza giustificazioni palesi ) la quantità di ore lavorate, compensandole a proprio piacimento nel corso dei mesi. Ne deriva quindi che la resistente è tenuta a corrispondere, entro i termini previsti dal CCNL applicato, per i mesi in cui le ore lavorate superano l'orario ordinario, non solo la relativa maggiorazione, ma anche la paga oraria nel caso in cui il lavoratore non abbia l'esigenza di compensare le ore accantonate coi permessi. Si ricorda che gli OSS sono qualificati come impiegati ed hanno quindi una retribuzione mensilizzata. Per meglio chiarire il suddetto meccanismo si riporta la definizione di “banca ore”, così come intesa nei vari CCNL.
Rientra nel più ampio concetto di “flessibilità” dell' orario di lavoro il meccanismo della cosiddetta “banca ore”, in base al quale il lavoratore che svolga più ore rispetto al limite contrattuale settimanale potrebbe non essere immediatamente retribuito per tali prestazioni supplementari, accumulando le ore aggiuntive in un apposito conto individuale, dal quale potrà attingere altrettante ore di riposi compensativi da godere nelle settimane comprese in un altro periodo dell' anno, in cui vi è evidentemente minor impegno e il lavoratore può svolgere un orario inferiore a quello contrattualmente previsto .
Questi riposi vengono retribuiti e sottratti dal conto della banca ore del dipendente, senza andare ad intaccare i permessi annui per riduzione dell'orario di lavoro contrattualmente spettanti.
Al termine del periodo di tempo stabilito per contratto, le eventuali ore ancora presenti sul conto vengono retribuite ed eliminate dalla banca ore.
Si parla, in questo caso, di “monetizzazione” delle ore straordinarie accumulate in banca ore, che va eseguita secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi.
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In particolare, i contratti possono prevedere una particolare maggiorazione per lo straordinario accumulato in banca ore, che può essere maggiore o minore di quella normale o, ancora, può essere già pagata al momento dell'inserimento delle ore supplementari nell' apposito conto del dipendente.
I contratti collettivi prevedono, inoltre, i dettagli di tale meccanismo, tra i quali: i dipendenti
o le unità produttive alle quali si può applicare tale sistema, i criteri per il pagamento diretto dello straordinario o per l'accumulo delle ore sul conto, delle scadenze di pagamento, l'eventuale maggiorazione per le ore accumulate sul conto o il pagamento parziale delle stesse all' atto della loro effettuazione.
Quindi, con l'introduzione della c.d. banca ore, evidenziata nei prospetti paga dei dipendenti a cui si applica il CCNL AIOP, dalle buste paga si desume che la resistente in relazione alle ore accumulate in banca ore e non recuperate ha effettuato il pagamento della sola maggiorazione prevista per lo straordinario e non anche della paga per l'ora lavorata oltre il normale orario e non recuperata, contravvenendo alla lettera del CCNL applicato.
Dai prospetti paga si evince quali siano le ore di c.d. banca ore negativa che, nello specifico, per la ricorrente ammontano a 36,30 ore, pari ad € 394,94.
Inoltre la parte resistente non ha correttamente retribuito la ricorrente anche per quanto concerne il c.d. ' premio OSS ', che viene assegnato in base al numero di assenze, ex art. 65 CCNL applicato ( ' premio di incentivazione ': “A tutto il personale compete un premio di
€ 450,00 annue lorde…se nell' arco dell'anno che va dal 1°luglio al 30 giugno il personale effettua almeno 258 giorni di presenza…per ogni giorno di mancata presenza il premio di cui al 1° comma è ridotto di € 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino ad un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva peri ad € 15 al giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti,
…periodi di astensione per maternità…infortunio…Ai fini del computo delle assenze/presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”. Ne deriva quindi che per chi lavora su 5 giorni, come la ricorrente, i due parametri sono rispettivamente di 215 giornate e di 222,5 giornate: per cui la differenza risulta esser di 7,5 giornate (anziché di 9, come per chi lavora su sei giorni). La proporzionalità è ovviamente stata mantenuta anche sul computo dei giorni totali da considerare: 258 giorni di chi lavora su sei giorni e i 215 giorni di chi lavora su 5 giorni.
Da quanto risulta dai prospetti paga provenienti dalla parte resistente, la ricorrente ha lavorato, nel corso degli anni, più di 215 giorni all' anno, secondo quanto si evince dai prospetti paga, dove, mese per mese, vengono indicate le presenze effettive, maturando così il diritto alla corresponsione dell' ulteriore somma di € 15,00 per ogni giorno lavorato oltre i 215 all'anno, pari a 18 giorni, corrispondenti ad € 270,00, come risulta dai prospetti paga e dai giorni di presenza ivi indicati.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico di parte resistente a pagare in favore delle parti ricorrenti l'importo complessivo di euro 2.190,00, a titolo di lavoro straordinario derivante dal c.d. “tempo di vestizione”, nonché l'importo di euro 394,94, a
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titolo di ore straordinarie accumulate nella banca ore e l'importo di euro 270,00 a titolo di premio incentivazione.
Deve essere altresì rigettata la domanda riconvenzionale, considerato che non è stata raggiunta la prova secondo il criterio del “più probabile che non” che la parte ricorrente facesse delle pause. Occorre infatti al riguardo rilevare che nessuno dei testi di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente la parte ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro. Infatti, sia , che Il Testimone_3 Tes_4
entrambi testi di parte resistente, hanno genericamente riferito che la parte
[...] ricorrente faceva le pause, senza però specificare quando e quante volte avesse visto la lavoratrice in pausa (cfr. al riguardo la testimonianza di , il quale ha precisato Testimone_3 di non essere in grado di quantificare le volte in cui ha visto la lavoratrice in pausa).
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto della domanda riconvenzionale ai fini dell'inquadramento del relativo scaglione di riferimento, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva;
istruttoria/trattazione;
decisionale.
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