Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 14
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Proc. n. 46829/2017 R.G.T.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46829/2017 R.G.T. vertente:
TRA
, Parte_1
Avv. Gian Ettore Gassani
-ricorrente-
E
CP_1
Avv. Mariarita Teofili
-resistente-
NONCHE'
AVV. PAOLA TOMARELLI N.Q. DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Persona_1
-intervenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.2017 e ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio deducendo che in data 16.12.2006 in Roma aveva CP_1
contratto con il resistente matrimonio civile ,che dall'unione coniugale erano nati in Roma due figli, in data 13.2.2004 e in data 15.3.2009, che nel corso Per_2 Per_1 degli anni i rapporti coniugali si erano deteriorati ed era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, il risarcimento dei danni, affidarsi i figli minori
e ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi in via prevalente Per_2 Per_1 presso di sé e con disciplina del diritto di visita del padre come meglio indicato nel ricorso, assegnarsi la casa coniugale in suo favore, porsi a carico del resistente, quale contributo al mantenimento dei figli minori e , un assegno mensile pari Per_2 Per_1 ad euro 1.800,00, oltre al 100% delle spese straordinarie meglio indicate nel ricorso per gli stessi, porsi a carico del resistente, quale contributo al suo mantenimento, un assegno mensile pari ad euro 1.800,00.
Il si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo CP_1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, affidarsi i figli minori e in via super-esclusiva al padre con collocamento Per_2 Per_1 prevalente degli stessi presso di sé e con disciplina del diritto di visita della madre, assegnarsi la casa coniugale di sua proprietà esclusiva in suo favore, disporsi che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, disporsi il mantenimento diretto dei figli minori e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie indicate nella comparsa di costituzione e risposta per gli stessi;
Con ordinanza resa in data 27.3.2018, il Presidente f.f., dopo aver sentito il figlio allora minore , adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi Per_2
a vivere separati, affidando i figli minori e congiuntamente ad Per_2