Trib. Castrovillari, sentenza 11/02/2025, n. 200

TRIB Castrovillari
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Castrovillari
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 11/02/2025, n. 200
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 200
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'11 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3483/2023
TRA
UT AD, nata a [...] il [...] e residente in Cassano allo
NI (CS) alla via Sebastiano della Valle n. 4, C.F. [...], elettivamente domiciliata in Trebisacce alla via Monte Grappa n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Ermelinda
Mazzei dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;

RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CF 80078750587, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;

RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.10.2023 la ricorrente TU AD, esponendo di essere stata titolare del beneficio del reddito di cittadinanza nel 2020 e nel 2021; evidenziando di aver ricevuto in data dei 12.7.2023 una nota dell'INPS con la quale l'istituto provvedeva a richiedere la restituzione della somma di € 9.203,75 indebitamente erogata; lamentando la illegittimità dell'impugnato provvedimento stante il possesso dei requisiti contestati e degli altri necessari per la prestazione in contesa nonché la carenza di motivazione, adiva l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione con conseguente accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
In particolare, evidenziava che la revoca da parte dell'INPS era intervenuta per asserita mancanza del requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni.
Con vittoria delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
Si costituiva in giudizio l'INPS, il quale preliminarmente eccepiva la improponibilità e improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di ricorso in sede amministrativa.
Nel merito domandava il rigetto della spiegata azione per omessa prova del diritto alla prestazione reclamata. Allegava documentazione.
La causa, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza.
*****
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità ed improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di ricorso in sede amministrativa, trattandosi di richiesta di accertamento negativo dell'indebito comunicato per il quale non è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa e/o di ricorso amministrativo.
Nel merito il ricorso è infondato, e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
La ricorrente lamenta l'infondatezza della decadenza dal beneficio e della conseguente richiesta di restituzione di somme percepite per la sussistenza, all'atto della domanda amministrativa per conseguire il reddito di cittadinanza, del requisito della residenza effettiva sul territorio italiano per almeno 10 anni (sin dal 2008), di cui gli ultimi due continuativi, sostenendo di essere stabilmente in Italia da oltre 10 (dieci) anni.
A dimostrazione di tale circostanza produceva un certificato di residenza rilasciato dal
Comune di Cassano all'NI, in cui si trasferiva dalla Romania in data 31.8.2011, la comunicazione del datore di lavoro in relazione al contratto di lavoro dell'8.5.2008, il contratto di lavoro stipulato in data 26.7.2011 ed una busta paga dell'agosto 2011.
L'INPS nella propria memoria di costituzione precisa che “la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno” in capo al richiedente il beneficio è rimessa ex lege ai comuni, i quali operano secondo le modalità previste nell'accordo sancito nella seduta del 4.7.2019 in sede di
Conferenza Stato città ed autonomie locali ed apposite indicazioni fornite dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Gli esiti di tali controlli vengono comunicati all'Istituto
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